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CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n.  23082/2011

depositata il 7 novembre 2011

Omissis

Con  sentenza del 14 giugno 2006 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato  l’appello proposto da  B.M. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 2 novembre 2000 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del  proprio diritto al ripristino dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, già riconosciutale con sentenza del 1994 e successivamente revocato dall’I.N.P.S. dal febbraio 1997 essendo stata rigettata la domanda di rinnovo per un ulteriore triennio. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della CTU che ha accertato che la B. è affetta da patologie che non riducono la capacità lavorativa specifica in misura  superiore ai due terzi, ed ha pure precisato che l’opinione espressa dal CTU secondo cui il provvedimento di revoca contestato sarebbe illegittimo stante il giudicato formatosi nell’anno 1994 è dipeso da una non corretta applicazione di norme giuridiche in materia di giudicato in quanto, in particolare, il CTU non aveva considerato che il giudicato è relativo e fa stato solo per  l’epoca
in cui la sentenza e’ stata pronunciata.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la B. articolandolo su due motivi.
L’I.N.P.S. rilascia procura senza svolgere alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della 12  giugno 1984, n. 222, art. 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,  n.  3. In particolare si assume che la revoca del trattamento pensionistico è subordinata ad un  mutamento delle condizioni originarie, per cui il giudice del merito avrebbe dovuto procedere ad un raffronto fra le condizioni originarie e quelle sussistenti al momento della revoca per verificare la sussistenza di un reale
mutamento in senso migliorativo.
Con secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con riferimento al raffronto fra le condizioni accertate giudizialmente e che avevano dato luogo al beneficio in questione e la situazione presente all’epoca della contestata revoca del beneficio.
I  due  motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi il mancato raffronto fra le condizioni esistenti al momento del   riconoscimento del beneficio e quelle esistenti al momento della revoca.
La  L.  n. 222 del 1984, art. 9, prevede la possibilità della revoca dei benefici previsti dalla stessa legge ” nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto”.
Nel  caso in esame la Corte territoriale ha omesso l’accertamento di tale  mutamento, necessario per la legittimità della revoca. Né è possibile un nuovo giudizio sulle condizioni che avevano dato luogo all’originario riconoscimento in quanto, poiché la sentenza che accerta il diritto all’assegno ordinario  di  invalidità esplica efficacia di giudicato sull’esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante), la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene  in  questione la  legittimità  della revoca dell’assegno disposta dall’INPS, deve  raffrontarsi la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell’assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del  medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini (Cass.  22  marzo 2001 n. 4159).
Non avendo la Corte d’Appello di Napoli provveduto al raffronto fra la situazione esistente all’atto del riconoscimento dell’assegno alla B. e quella  esistente al momento della revoca, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello in  diversa composizione, che provvederà a tale raffronto, oltre che alle spese di giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche  per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011
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