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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza 19 agosto 2004, n. 16251

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 luglio 2000, R.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell’assegno ex art. 13 l. 118/1971, richiesto in via amministrativa e negatole perché riconosciuta invalida in misura inferiore al 74%.

Il Ministero, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.

Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale, con sentenza del 12-30 gennaio 2001, rigettava la domanda.

Avverso tale decisione la G. proponeva appello con ricorso depositato il 10 aprile 2001, chiedendone l’integrale riforma e l’accoglimento delle originarie pretese.

Il Ministero del Tesoro resisteva al gravame.

Con sentenza del 3 luglio-7 agosto 2001, l’adita Corte d’appello di Torino rigettava il gravame sulla base della c.t. espletata in primo grado, ove risultava accertata una invalidità della G. pari al 67% e, pertanto, al di sotto del limite richiesto dall’art. 13 l. 118/1971 (come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 509/1988) per godere dell’assegno di invalidità.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Ministero del Tesoro si è limitato a chiedere, con «atto di costituzione», la conferma della impugnazione pronuncia.

Su istanza del Pg, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, manifestamente infondato, la Corte è stata chiamata a decidere nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2003, udita la relazione della causa svolta dal dott. Paolo Stile.

Motivi della decisione

Con il proposto ricorso R.G. denuncia violazione dell’art. 13 l. 118/1971 (come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 509/1988), dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 509/1988 e del d.m. 5 febbraio 1992 (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità), nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).

In particolare, la ricorrente osserva che il c.t.u. di primo grado, dopo avere accertato, all’esame obiettivo, la presenza di «obesità ginoide con aspetto elefantiasico delle cosce h: m. 1.50 peso: kg 130», nonché la presenza di «Paos: 160/90», ha affermato che «secondo le tabelle ministeriali per l’invalidità civile d.m. 1992» il grado di invalidità poteva essere indicato nella misura del «40% per l’obesità (cod. 7105) e del 45% per la cardiopatia ipertensiva in paziente diabetica: e così complessivamente nella misura del 67%».

Aggiunge che tale conclusione, recepita dal Giudice di primo grado, era stata censurata nell’atto di appello con riferimento alla valutazione del grado di inabilità determinato dall’obesità, perché non rispettosa di quanto prescritto dal d.m. 5 febbraio 1992; ma, ciò, senza esito alcuno, avendo la Corte territoriale rigettato il gravame, omettendo finanche di rinnovare la consulenza medico legale disposta dal primo Giudice, ed incorrendo, in tal modo, nelle violazioni sopra denunciate.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Ai fini della determinazione del grado di invalidità civile deve farsi riferimento al d.m. 5 febbraio 1992 contenente la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni effettuata dall’Oms (v. art. 2, comma 1, d.lgs. 509/1988 cit.).

Tale tabella include l’obesità nella fascia di invalidità dal 31 al 40%, prevedendo al codice 7105 «Obesità – (Indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche».

Sennonché l’indice di massa corporeo della G. risulta ben superiore a 40, tenuto conto che detto indice – secondo le indicazioni contenute nello stesso d.m. – si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura espresso in metri e cioè, nel caso in esame: kg 130:2.25 (1.50 per 1.50) = 57.77.

Deve quindi concludersi che erroneamente i Giudici di merito hanno condiviso l’opinione del c.t.u., in quanto lo stesso ha preso in considerazione, a sua volta errando, il cod. 7105 di cui al d.m. richiamato, che stabilisce un grado di invalidità tra il 31 ed il 40% per l’indice di massa corporeo tra 35 e 40, mentre quello della G. era di 57.77; situazione, questa, che richiede una indagine diretta ad acclarare il grado di invalidità della ricorrente, svincolata dai limiti specificati dalla richiamata tabella.

Il ricorso va pertanto accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice d’appello – come designato in dispositivo – che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova.



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