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Sentenza n.15068 del 28 novembre 2001

(Sezione Lavoro – Presidente V. Mileo – Relatore A. De Matteis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Prato, confermando la sentenza del Pretore di quella città, ha respinto la domanda di N.G.M.volta a far dichiarare che l’incidente stradale occorsole il giorno 23 settembre 1994, mentre con auto propria faceva ritorno dal posto di lavoro presso il Maglificio (omissis) in Prato alla propria abitazione in Seano, era da qualificarsi infortunio in itinere.

Il Tribunale rilevava preliminarmente che non era contestato l’accertamento in fatto del Pretore, secondo cui la N., la quale terminava il proprio turno di lavoro alle ore 19, poteva prendere un autobus della linea CAP alle ore 19,15 a poche decine di metri dal Maglificio, che la portava in circa 10 minuti in località Casa Rossa, da dove una strada asfaltata, normalmente illuminata, la conduceva in meno di un chilometro a casa sua. Ciò posto, riteneva che in tale fattispecie l’uso del mezzo proprio fosse dettato da mera comodità, e non da necessità.

Il Tribunale aggiungeva che la N.non aveva provato né specifiche necessità domestiche che le imponessero rientri immediati a casa, né l’impossibilità di consumare il pasto serale a casa ritornandovi comunque prima delle 20; che il percorso a piedi, attesa la lunghezza di circa un chilometro della strada, asfaltata ed illuminata, l’età giovane della lavoratrice e le normali condizioni di salute della stessa, non poteva ritenersi per lei causa di fatica o di rischi eccessivi, considerato altresì che il sinistro avvenne nel mese di settembre, e quindi in un momento di luce naturale e di clima mite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la N., con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’ art. 2 d. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l’uso del mezzo proprio costituiva una ragionevole scelta, ai sensi dell’art. 2 citato (che il Tribunale avrebbe quindi malamente interpretato), considerati altresì gli elementi di fatto trascurati dal Tribunale (nel che risiederebbe il vizio di motivazione): il tempo di attesa dell’autobus, che poteva arrivare anche a 30 minuti, che era la frequenza del suo passaggio; che la strada era asfaltata ma non illuminata; che la ricorrente aveva dichiarato di avere urgenza di tornare a casa, dovendo accudire due genitori anziani, il marito ed il figlio.

IL MOTIVO NON E’ FONDATO

Com’è ben noto, e con riferimento alla, normativa vigente all’epoca dei fatti, l’infortunio in itinere era disciplinato dall’art. 6 t.u. 1124/1965 esclusivamente per quanto riguarda il personale di cui all’art. 4 ultimo comma, e cioè i componenti dell’equipaggio delle navi e galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto (riassuntivamente marittimi).

L’art. 31 Legge 19 gennaio 1963, n. 15 aveva concesso delega al Governo ad emanare norme per la disciplina dell’ infortunio in itinere in maniera che fossero compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

Non avendo l’Esecutivo esercitato la delega, pur rinnovata con le Leggi 11 marzo 1965, n-. 158, e 1 dicembre 1966, n. 1206; non avendo le prescrizioni della legge delega, dirette al legislatore delegato, unico destinatario di esse (Cass. 10.3.1992 n. 2883, 9.3.1982   n. 1487, Cass. 17 maggio 2000 n. 6431) vigore normativo diretto; non avendo il mancato esercizio della delega altro effetto che la responsabilità politica del Governo (Corte cost. 12 gennaio 1977 n. 8), questa Corte, chiamata a dichiarare il diritto in fattispecie di infortunio in itinere, le ha dovute vagliare alla luce delle norme generali sugli infortuni sul lavoro, ed in particolare dell’art. 2 che fornisce la nozione base di occasione di lavoro, provvedendo cosi ad una ampia opera ricostruttiva dell’istituto.

A tale riguardo, partendo dalla considerazione, da una parte che il percorso casa-lavoro può essere considerato un’attività preparatoria alla prestazione vera e propria, come tale potenzialmente iscrivibile nel rischio specifico improprio, dall’altra che il rischio della strada è un rischio generico gravante su tutti gli utenti, ha richiesto un quid pluris, connesso alle esigenze lavorative, che rendesse il rischio generico della strada aggravato per il lavoratore.

Attraverso una pluridecennale elaborazione giurisprudenziale, questa Corte ha fissato i criteri generali per valutare quando l’infortunio nel percorso casa-lavoro possa ritenersi avvenuto in occasione di lavoro e sia perciò indennizzabile, nonché una casistica degli aggravamenti tipici, per causa di lavoro, del rischio generico.

La prima ipotesi è stata, ovviamente, quella della strada che presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, come sarebbe ad. es. una strada di montagna (Cass. 20.3.1985, n. 2050), o che conduca esclusivamente al posto di lavoro.

Perso l’interesse, per ragioni storiche, alle antiche ipotesi delle strade infestate dal banditismo, l’elaborazione si è concentrata su quelle, attualmente dominanti, di uso del mezzo meccanico proprio.

L’attenzione si è così spostata dalle obiettive caratteristiche di pericolosità del percorso (potremmo dire di hardware) alle condizioni soggettive dello spostamento del singolo lavoratore, derivanti dalla organizzazione dei mezzi pubblici di trasporto, assunti come parametro di parità di rischio con i comuni utenti della strada; sicché da una parte l’uso del mezzo pubblico non consentiva la qualificazione di infortunio in itinere (Cass. 11.4.1998 n. 3742), dall’altra l’aggravamento di rischio derivante dal mezzo meccanico proprio è stato ritenuto giustificante il nesso eziologico con il lavoro quando il lavoratore sia costretto ad usarlo per l’assenza di mezzi pubblici tra la dimora ed il luogo di lavoro (Cass. 12.6.1982 n. 3583), o perché imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro.

Nella considerazione delle esigenze personali del lavoratore, la giurisprudenza si è ulteriormente affinata dando rilievo ai particolari obblighi di orario e alle altre caratteristiche della prestazione del lavoratore, ed a quelle attinenti alla salute, alla funzione familiare, alle condizioni economiche.

Ricapitolando la propria giurisprudenza, la Corte ha richiesto che il giudice del merito accerti se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità di detti mezzi; ed ha precisato che siffatto accertamento va operato valutando, alla stregua dei fondamentali principi espressi negli artt. 3, 31 (e con questo riferimento si dà ingresso e rilievo giuridico alle particolari funzioni familiari della donna lavoratrice, ed alla sua esigenza di abbreviare al massimo il tempo di trasferimento casa-lavoro), 32, 35 e 36 della Costituzione:

a) se i mezzi pubblici di trasporto coprano l’intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro;
b) se gli orari dei servizi pubblici siano compatibili con l’orario di lavoro;
c) se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l’assenza dalla famiglia;
d) se siano approntati, da parte del datore di lavoro, mense ed alloggi idonei (anche in relazione alla loro ubicazione rispetto all’azienda) a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento;
e) se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico-sociale del medesimo (Cass. 27.5.1982 n. 3273).

In questo quadro giurisprudenziale, affinatosi ma rimasto sostanzialmente stabile per decenni nel suo unitario schema logico giuridico, dunque, l’elemento finalistico del viaggio, non avente con il lavoro alcun criterio di collegamento né topografico né temporale, non era sufficiente ad integrare l’ occasione di lavoro, ma occorreva un ulteriore  elemento di aggravamento del rischio generico.

Focalizzando l’attenzione sul rapporto di necessaria connessione dell’iter con gli specifici obblighi lavorativi, già presente nella giurisprudenza citata, questa Corte (sent. 19.1.1998 n. 455) è infine pervenuta alla meditata conclusione che tale rapporto finalistico (o strumentale) dell’ iter con il lavoro è sufficiente ad integrare il quid pluris richiesto perché l’infortunio in itinere possa considerarsi avvenuto in occasione di lavoro; con la conseguenza che vi è indennizzabilità dell’ infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi (Cass. 5.5.1998 n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico.

Su tale conclusivo approdo si è attestata la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 19.2.1998 n. 1751, 27.2.1998 n. 2210, 16.10.1998 n. 10272, 24.10.1998 n. 10582, 3.11.1998 n. 11008, 17.5.2000 n. 6431), e tale quadro normativo e stato recepito dal legislatore, il quale con la Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. U) a dettare una specifica normativa per la tutela dell’infortunio in itinere, ponendogli come criterio direttivo il recepimento dei princìpi giurisprudenziali consolidati in materia; ed il legislatore delegato, nell’attuare la delega con l’art . 12 del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38,  si è ispirato al conclusivo approdo della giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordato, disponendo che,  limitatamente alle persone assicurate (con ciò superando alcune perplessità di carattere costituzionale che avevano ostacolato l’esercizio della delega negli anni sessanta), l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; ed aggiungendo,con perfetta coerenza con i criteri della legge delega, che l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

A tale quadro normativo si è ispirata la sentenza impugnata, come si deduce dell’analisi degli elementi fattuali implicanti la necessità del mezzo proprio, dalla medesima compiuti, sicché non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge.

Non sussiste neppure il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché il Tribunale, con motivazione completa ed incisiva, ha esaminato tutti gli aspetti rilevanti della vicenda, con ciò espressamente o implicitamente escludendo la rilevanza delle odierne censure: quanto al tempo di attesa dell’autobus, esso può essere evitato con una oculata gestione dei tempi in rapporto a quelli noti della frequenza delle corse; quanto alle esigenze domestiche, non è specificata l’età e le condizioni di  salute dei genitori e del figlio, né l’occupazione e gli orari del marito, il quale ha l’onere di concorrere con la moglie all’allevamento del figlio e alla gestione familiare.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla per le spese, a norma dell’art. 152 d.a.c.p.c

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

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