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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 24485/2011

depositata il giorno 21 novembre 2011

omissis
Z.C. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall’INAIL in conseguenza dell’infortunio in itinere da essa subito il (OMISSIS), lungo il tragitto tra l’azienda e la sua abitazione, dopo aver terminato, in qualità di allieva di un corso di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di operatore tessile, una esercitazione pratica presso un laboratorio artigiano di Iglesias.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda con sentenza che, su ricorso dell’Istituto, è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha ritenuto che, contrariamente alla tesi espressa dall’Istituto, la tutela assicurativa prevista dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5) dovesse comprendere anche l’ipotesi dell’infortunio in itinere in quanto le disposizioni del testo unico, ed in particolare quella di cui al comma 3 dell’art. 2, aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, non consentivano di operare alcuna discriminazione tra l’ipotesi dell’infortunio in itinere occorso all’insegnante e quello occorso all’allievo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INAIL affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’assicurata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 4, chiedendo a questa Corte di stabilire se è incorsa nella suddetta violazione la sentenza con la quale è stata riconosciuta l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso ad una allieva di un corso di formazione professionale che, non avendo un rapporto di lavoro, non avrebbe potuto essere indennizzata, dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio in itinere dei lavoratori.
2.- Il ricorso è infondato. è pacifico che la Z. all’epoca dell’infortunio frequentava un corso di formazione professionale che prevedeva, ai fini dello svolgimento delle esercitazioni pratiche, l’uso di macchine elettriche e che, per lo svolgimento di tali esercitazioni, tutti gli allievi erano regolarmente assicurati presso l’INAIL. Non è controverso, inoltre, che l’infortunio si sia verificato, al termine di una delle esercitazioni pratiche, mentre l’allieva era intenta a percorrere a bordo della propria autovettura il tragitto ordinario tra il laboratorio artigiano presso il quale si svolgevano le esercitazioni e la sua abitazione, tragitto non servito a quell’ora da mezzi pubblici.
3.- L’INAIL contesta l’indennizzabilità dell’infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro – prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5 – non si estende anche agli infortuni in itinere, come per gli insegnanti, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esperienze e delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico, giustificandosi la più ampia tutela riconosciuta agli insegnanti in ragione della titolarità da parte di questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato.
4.- L’assunto non può essere condiviso. Come questa Corte ha già precisato – cfr. Cass. n. 2895/2008 – la tutela dell’infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, che indica le attività protette, e dell’art. 4 D.P.R. cit., che indica le persone assicurate. Come attività protetta l’art. 1 indica (per quanto rileva in questa sede), al primo comma, le macchine elettriche, e al comma 3, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui all’art. 4, n. 5; quest’ultima norma comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell’art. 1, n. 28, e cioè attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonchè gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, comunque istituiti o gestiti, e i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro. Insegnanti e alunni delle scuole e degli istituti di istruzione e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale sono, dunque, assicurati presso l’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4, ed in particolare se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche, ovvero frequentano ambienti organizzati ove sono presenti le suddette macchine, o se, come stabilito dalle ipotesi particolari previste dall’art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del T.U., sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.
Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell’assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall’art. 4, n. 5 del T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere, posto che l’art. 2 del T.U., al comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), ha stabilito espressamente che “l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, precisando che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”, senza operare, dunque, alcuna distinzione tra le varie categorie di “persone assicurate”, ed in particolare tra insegnanti e allievi quando costoro attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o ad esercitazioni di lavoro; né vale osservare, in contrario, che l’art. 2 del T.U. fa riferimento in più punti a nozioni che presuppongono lo svolgimento di un’attività lavorativa, come l’occasione di lavoro o il luogo di lavoro, giacché è agevole rispondere che – a parte la considerazione che la tutela per gli infortuni sul lavoro si estende, ormai, a numerose categorie di soggetti che non svolgono un’attività di lavoro subordinato – proprio il riferimento operato dallo stesso art. 2 alla nozione di “persone assicurate” e la circostanza che, tra le lavorazioni specificamente indicate all’art. 1, siano comprese quelle che prevedono “lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell’art. 4” dimostra che il legislatore ha inteso estendere l’ambito delle attività coperte dall’assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un’attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell’espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.
5.- Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata.
6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell’avv. XX, antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011
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