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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 500-2007 proposto da:
BO. AN. , (omissis);
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (Omissis),
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 236/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/08/2006 R.G.N. 563/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato CA. MA. ;
udito l’Avvocato FA. EM. per delega LA. PE. LU. ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata in data 28.8.2006 la Corte d’appello di Perugia, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di Bo.An. diretta ad ottenere la condanna dell’INAIL alla corresponsione di una rendita di inabilità per malattia professionale (ipoacusia). A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che, trattandosi di lavorazioni non tabellate, il ricorrente avrebbe dovuto provare l’esposizione al rumore e il nesso causale tra la lavorazione e la malattia, laddove, essendo le parti decadute dalla prova testimoniale, e non sussistendo i presupposti per l’esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice, ex articoli 421 e 437 c.p.c., tale prova era del tutto mancata.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Bo. An. affidandosi a sei motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’INAIL. L’Istituto ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Diritto

1.- Con il primo motivo si denuncia l’esistenza del vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado (dalla quale risulterebbe confermata l’ipotesi di una origine lavorativa del danno acustico) ed al mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice d’appello (anche in relazione alle risultanze della suddetta consulenza tecnica), richiamando la giurisprudenza della S.C. secondo cui, nel rito del lavoro, ed in particolare nella materia della previdenza e assistenza, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenza in danno delle parti.
2.- Con il secondo motivo si denuncia l’esistenza del vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio ambientale e delle altre istanze istruttorie formulate dal lavoratore.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 421 e 437 c.p.c. relativamente al mancato espletamento delle prove ammesse, chiedendo a questa Corte di stabilire se rientra nei poteri officiosi del giudice d’appello provvedere all’espletamento delle prove ammesse pur in presenza di intervenuta decadenza, utilizzando i propri poteri officiosi o rimettendo in termini il ricorrente.
4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli articoli 421, 424, 437 e 445 c.p.c. relativamente alla mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, chiedendo a questa Corte di stabilire se rientra nei poteri officiosi del giudice d’appello disporre l’accertamento tecnico d’ufficio sulle condizioni ambientali in cui si è svolto il lavoro e sulla rumorosità dei macchinari utilizzati nei luoghi di lavoro, disponendo il reperimento presso i datori di lavoro o le ditte costruttrici di ogni elemento utile al fine della verifica dell’emissione sonora o di rumore dei macchinari stessi.
5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione degli articoli 421, 424 e 437 c.p.c. relativamente alla non ammissione delle altre istanze istruttorie, e specificamente dell’ordine di esibizione delle fatture di acquisto dei macchinari, chiedendo alla Corte di stabilire se rientra nei poteri officiosi del giudice d’appello ordinare l’esibizione delle suddette fatture di acquisto dei macchinari e provvedere poi all’ammissione di accertamento tecnico ambientale nei termini già indicati al punto 4).
6.- Con il sesto motivo si denuncia violazione degli articoli 113, 115, 116 e 445 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se il giudice d’appello, sulla base della consulenza medica espletata in primo grado, avrebbe dovuto accogliere la domanda del ricorrente, dal momento che dagli atti del giudizio non emergeva alcun elemento probatorio atto ad inficiarne il contenuto.

7.- Il primo motivo è fondato.

Gli altri motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo. Costituisce giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte che, ove il lavoratore deduca l’esistenza di una malattia professionale non tabellata, egli ha l’onere di fornire la prova sia dell’esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, infine, del rapporto eziologico tra questa e la tecnopatia (cfr. ex plurimis Cass. n. 8468/2003). Le tre circostanze costituiscono tutte e tre dei fatti, la cui mancata prova ricade a danno del lavoratore ricorrente. Esse richiedono però strumenti probatori diversi.
Le modalità della prestazione lavorativa costituiscono un fatto principale, che il lavoratore ha l’onere di allegare e provare, il che normalmente avviene con la descrizione, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle proprie mansioni e con la richiesta di prova testimoniale sul tali circostanze, normalmente espletata solo in caso di contestazione (Cass. sez. unite n. 761/2002). La malattia costituisce anch’essa un fatto, che però può costituire oggetto di prova testimoniale solo nei sui aspetti sintomatici esterni; la sua esistenza e il suo grado invalidante, normalmente riferiti da certificazione medica di parte, devono essere accertati e apprezzati dal giudice con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale.
La componente valutativa è ancora più evidente nell’accertamento del nesso causale, che non può essere affidato alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili, dei testi; esso presuppone l’avvenuto accertamento dei due termini, la modalità lavorativa e la malattia, tra cui si deve accertare se esista oppure no un nesso di derivazione causale; l’onere probatorio cui è soggetto il lavoratore ricorrente è dunque quello di illustrare la modalità lavorativa, indicare il presumibile fattore causale, offrire documentazione clinica e sollecitare l’indagine peritale sul nesso causale.
Tale carattere valutativo del rapporto tra mansioni e malattia risulta proprio dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nesso deve essere valutato in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (Cass. n. 11128/2004, Cass. n. 11663/2003, Cass. n. 8468/2003, Cass. n. 6592/2000, Cass. n. 6434/94).

8.- Nel caso di specie, il giudice d’appello, pur ritenendo accertate (in quanto sostanzialmente incontroverse) le mansioni svolte dal lavoratore, ha tuttavia respinto la domanda sul rilievo della mancanza di prova di una particolare rumorosità dei macchinari ai quali egli era stato adibito e, così, della prova in ordine all’esposizione al rischio e al nesso causale tra le lavorazioni e la malattia di cui era lamentata l’insorgenza. La motivazione della decisione, sullo specifico punto, si riduce alla sintetica argomentazione secondo cui “siffatte macchine di per sè non risultano particolarmente rumorose”, sicché, in mancanza di qualsiasi elemento di prova in ordine all’esistenza di “condizioni di particolare rumorosità”, non sarebbe stato possibile neppure fare ricorso ai poteri istruttori d’ufficio “perché nel caso di specie non si trattava di integrare, ma di sopperire integralmente ad una carenza assoluta di prova”. Tale motivazione è del tutto carente sotto il profilo della considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che pure aveva valutato positivamente la compatibilità della malattia con la noxa lavorativa, e risulta inoltre illogica e contraddittoria nel negare la possibilità di fare ricorso ai poteri istruttori (come a nuove indagini o a richiesta di chiarimenti al consulente tecnico) a fronte della ritenuta sufficienza delle allegazioni relative alle caratteristiche dell’attività espletata ed alle conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale. Non vengono, peraltro, in alcun modo indicati gli elementi in base ai quali le macchine in questione non sono risultate particolarmente rumorose” ed è stata esclusa una “particolare rumorosità” dell’ambiente di lavoro, pur in presenza delle suddette conclusioni probabilistiche del consulente tecnico d’ufficio.

9.- Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Corte di merito, che si designa in quella di Firenze, che procederà ad un nuovo esame delle questioni controverse alla stregua delle considerazioni sopra svolte sub 7) e 8), e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze.



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