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INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA

Se le conseguenze “ACUTE” dell’infortunio o della malattia professionale  impediscono il proseguimento dell’attività lavorativa, è previsto che:

1) il datore di lavoro corrisponda interamente la retribuzione del giorno dell’infortunio, e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi;

2) l‘INAIL corrisponda al lavoratore una indennità giornaliera, pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primo 90 giorni, a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio, e del 75% a partire dal 91° giorno, e ciò anche nei giorni festivi e fino alla guarigione clinica definitiva; al fine di tutelare economicamente il lavoratore infortunato, in parecchi contratti di lavoro è previsto che il datore di lavoro integri questa quota fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

  • ATTENZIONE: il concetto di “guarigione clinica definitiva” non coincide con il concetto di “ritorno completo alle condizioni precedenti all’infortunio”. L’INAIL dichiara la guarigione quando ulteriori cure o riposo non sono utili al miglioramento delle condizioni psico-fisiche.

3) il diritto ad indennità per Inabilità Temporanea Assoluta (ITA) esiste anche in caso di inabilità provocato da una ricaduta della malattia; in genere però la ricaduta viene riconosciuta solo in caso di trattamenti chirurgici o ricoveri ospedalieri; una riacutizzazione del dolore per lesioni scheletriche, ad esempio, viene considerata sotto tutela INPS.

4) se l’azienda ha integralmente anticipato tutta la retribuzione, come fortunatamente accade spesso, l’INAIL poi la rimborserà per le quote di sua competenza.

5) i lavoratori affetti da Silicosi e/o Asbestosi, nei giorni in cui debbono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure, percepiscono un assegno di importo pari a quello che percepirebbero se fossero in ITA.

6) è nella facoltà dell’INAIL la possibilità di ridurre di 1/3 l’importo dell’indennità per ITA ai lavoratori infortunati senza familiari a carico e limitatamente per il periodo di ricovero in Istituti di Cura; l’assicurato però può richiedere che l’INAIL non applichi questa regola, dmostrando particolari ragioni di natura economica.

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