Vai al contenuto
rendita ai superstiti

Viene corrisposta se il decesso avviene a causa dell’infortunio o della malattia professionale.

Spetta

  • al coniuge nella misura del 50% fino alla sua morte o a nuovo matrimonio; in caso di nuovo matrimonio spetta una somma pari a 3 annualità della rendita;
  • ai figli ed equiparati spetta nella misura del 20%  se non percepiscono reddito e hanno fino a 18 anni, fino a 21 anni se studenti di scuola secondaria o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari;
  • al figlio inabile nella misura del 50% senza alcun limite di età;
  • ai figli orfani di entrambi i genitori nella misura del 40%;
  • agli ascendenti e assimilati, se mancano coniuge e figli, se viventi a carico del defunto, nella misura del 20% fino alla loro morte;
  • ad eventuali fratelli conviventi e a suo carico, sempre in assenza di coniuge e figli, con i limiti di età già descritti per i fgli, nella misura del 20% della rendita.

In ogni caso la rendita erogato complessivamente ai superstiti non può superare la retribuzione utilizzata come base per il calcolo della rendita stessa.

La prestazione viene erogata su domanda dei superstiti, naturalmente se ricorrono i requisiti medico-legali, cioè se viene riconosciuto il nesso causale tra la malattia o l’infortunio e il decesso.

Se la domanda non viene accolta, è possibile presentare opposizione nei modi indicati dall’art. 104 del TU (buona regola è chiedere una consulenza ad un ente di Patronato) ed eventualmente proporre ricorso giudiziaria presso il Tribunale del Lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *