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Rendita per i danni superiori al 15% (eventi successivi al 25/07/2000)

E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sostituisce la rendita per inabilità permanente del vecchio TU ed è prevista per i danni avvenuti a seguito di infortuni/malattie professionali avvenuti/denunciate dopo il 25/07/2000 con valutazione percentualistica uguale o superiore al 16%; è valida la stessa tabella delle menomazioni dell’indennizzo in capitale e viene erogata mensilmente.

La rendita viene calcolata attraverso vari parametri e si compone di una quota di danno biologico ed una quota di danno lavorativo.

La quota di indennizzo del danno biologico viene calcolata secondo una tabella rivalutata annualmente in cui non sono presenti differenze di sesso ed età; una terza componente è la retribuzione annuale, secondo valori minimi e massimi calcolati come indicato nell’allegato 7 del TU; specifica di questa particolare forma di indennizzo è una ulteriore tabella, la “tabella dei coeficienti“, in cui sono indicati dei coeficienti di riduzione a seconda della gravità della menomazione e del pregiudizio sulle specifiche capacità lavorative; la tabella tiene anche conto della eventuale possibilità di ricollocazione in un proficuo lavoro.

Nel caso in cui la rendita venga corrisposta a seguito di aggravamento di menomazioni per il quale si è percepita l’indennizzo in capitale, quindi con passaggio da una valutazione inferiore al 16% ad una superiore, la rendita percepita viene decurtata di 1/5 fino a recupero della somma precedentemente erogata dall’INAIL.

La rendita viene rivalutata di 1/20, limitatamente alla quota che indennizza il danno patrimoniale, per:

  • il coniuge a carico,
  • per i figli minori di 18 anni,
  • per i figli inabili senza limiti di età, e purchè non cessi la loro inabilità,
  • per i figli fino al compimento del 21° anno di età se a carico e studenti di scuola media superiore,
  • per i figli fino a 26 anni se a carico, frequentanti un corso di laurea e per la durata “normale” del corso stesso.

I lavoratori agricoli possono  richiedere la liquidazione in capitale della rendita in casi particolari e secondo procedure particolari:

  • se titolari di rendita con percentuale di inabilità inferiore al 20% possono richedere la liquidazione in capitale, ma alla scadenza dell’ultima revisione, quindi dopo 10 anni dalla costituzione della rendita se infortunati o dopo 15 anni dalla costituzione se tecnopatici;
  • se titolari di rendita per una inabilità  con percentuale non inferiore al 50% nel caso di eventi antecedenti al 1° gennaio 2007,  limitatamente al fine di procedere ad investimenti per il miglioramento della propria attività;
  • se titolari di rendita per inabilità non inferiore al 35% con la normativa del danno biologico, nel caso di eventi successivi al 1° gennaio 2007, possono richiedere particolari forme di riscatto della rendita, ma limitatamente al fine di procedere ad investimenti per il miglioramento della propria attività.

IL RICORSO.

Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.

Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi egli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che, se serio, metterà a disposizione gratuitamente la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.

Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.

Se il giudizio precedente viene confermato, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro

 

 

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