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DEFINIZIONE

E’ stata istituita con la legge 448/2001, la Finanziaria per l’anno 2002, ed è prevista dall’art. 39, commi 1 e 2.

” ... 1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall’anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Consiste in una Indennità annuale a sostegno del reddito a favore dei lavoratori affetti da Talassemia maior, o Morbo di Cooley, e da Drepanocitosi, o anemia falciforme.

Con la legge L.350/03, finanziaria per l’anno 2004, comma 131 (art.3, c.131, ), è stata estesa anche ai lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e talassemia intermedia, purché in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Art. 3, comma 131, legge 350/2003: “ All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».

REQUISITI CONTRIBUTIVI ED ANAGRAFICI

Viene erogata a tutti i lavoratori, non importa se pubblici o privati o liberi professionisti o lavoratori autonomi, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e aventi almeno 35 anni di età.

REQUISITI REDDITUALI

E’ considerato come un “sostegno al reddito”, quindi

  • è cumulabile con qualunque tipo di reddito e con qualunque tipo di pensione,
  • è cumulabile con qualunque altra prestazione previdenziale (ad es. invalidità civile),
  • non sono previsti limiti di reddito per la corresponsione,
  • è esente da imposta IRPEF.

 

L’EROGAZIONE

L’ente erogatore è l’INPS e la misura dell’indennità è pari al trattamento minimo annuale; viene erogata suddivisa in 13 mensilità e nell’anno 2023 consiste in € 563,74 erogati mensilmente (nel 2022 era € 525,38, nel 2021 e nel 2020 era € 515.58, nel 2019 era 513,01).

LA DOMANDA

Viene concessa su specifica domanda alla sede INPS di residenza (mod. TD1) alla quale deve essere allgata la  documentazione sanitaria attestante la sussistenza delle patologie previste, quindi talassemia major o anemia falciforme (drepanocitosi), rilasciata da strutture sanitarie rigorosamente pubbliche e operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie.

Se il lavoratore è affetto da talassemia intermedia, nella certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, deve essere specificato che è in corso trattamento trasfusionale o con idrossiurea; non sono previsti altri casi; ad esempio, la pregressa asportazione della milza non è assimilabile ai casi previsti dalla normativa.

Deve essere prodotta anche certificazione del raggiungimento dei requisiti previdenziali, se questi sono stati maturati presso ente diverso.

Se è necessario per il raggiungimento del requisito contributivo, può essere prodotta idonea comunicazione del datore di lavoro per l’anno in corso o i modelli CUD per i periodi non inclusi nell’estratto contributivo.

CONSIGLIO COMUNQUE DI RIVOLGERSI AD UN ENTE DI PATRONATO CHE POTRA’ SEGUIRE CORRETTAMENTE TUTTO L’ITER DELLA PRATICA.

Dott. Salvatore Nicolosi

5 commenti su “Indennità per lavoratori affetti da Talassemia e Drepanocitosi”

  1. Salve….
    Sono un ragazzo talassemico pure io… Talassemia intermedia x esattezza…nn ero al corrente di questa legge xo ho da chiedervi qualcosa che nn mi risulta con quello letto sopra…..
    Io sono assunto da 13 anni circa con contratto indeterminato par time 80% svolgo 128h mensili in quanto titolare di 104…. Percepivo un mensile x invalidità civile da Imps di circa 270€…. Percepivo xche mi è stato bloccato il pagamento e addirittura mi viene chiesta la restituzione in quanto indebito delle mensilità pagatemi negli anni di lavoro…..
    Ora nn percepisco il mensile Imps da invalido civile x patologia xche assunto xo l’essere assunto nn mi ha levato la patologia…poi leggo qua che addirittura c’è una legge x la quale dovrebbero darmi anche delle altre mensilità….. Mi dite x piacere come devo fare x rì avere ciò che avevo e se mi spetta pure il resto….x ciò che ho reso in quanto a loro dire era indebito cosa devo fare

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      L’assegno Mensile di assistenza per gli invalidi con percentuale compresa tra il 74% e il 99% e la Pensione di inabilità per gli invalidi civili al 100% sono legati anche al reddito.
      Esistono cioè dei limiti di reddito oltre il quale queste provvidenze economiche non possono essere percepite.
      Per il 2016, ad esempio, il limite di reddito per l’Assegno Mensile (74-99%) è di 4.800,38 € e per la Pensione di Inabilità è di 16.532,10 €. Se lei ha superato questi limiti non può percepire l’assegno o la Pensione.
      I Patronati conoscono benissimo questa problematica e anche le modalità per risolvere il problema, naturalmente se è risolvibile. Se i limiti sono stati superati non c’è nulla da fare.
      L’invalidità civile nasce per tutelare il lavoratore affetto malattie invalidanti, ma se nonostante tali malattie il reddito è adeguato, non si può avere il beneficio.

      Circa il benefici di cui si informa in questa pagina, ricordo che ogni anni di contribuzione è, non credo di sbagliare, 52 settimane; con il part-time il calcolo è diverso, ma qui andiamo in una direzione amministrativa che non mi compete. Inoltre se non si presenta l’istanza non si alcun diritto.
      Ancora, l’art. 3, comma 131, legge 350/2003 specifica: “ All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».“.

      Saluti
      Circa
      La pensioneL’invalidità civile è legata

  2. Salve sono una ragazza talassemica e da circa 9 anni lavoro presso un’azienda.
    Sono a conoscenza dell’ art.39, (indennita’per i lavoratori talassemici)che si usifruisce avendo 10 anni di lavoro e 35 anni di eta’.
    Vorrei sapere se mi licenzio per motivi di salute prima della scadenza dei 10 anni quello che mi rimane, e cioè un anno, chiedevo se versando da me i rimanenti contributi potevo una volta raggiunti i 10 anni usufruire dell’indennita’.
    Per me è molto importante risolvere questo mio dubbio per poter poi prendere la decione giusta per me. rimango in attesa di una vostra risposta porgo distinti saluti Elena

    1. Buongiorno.
      In tutta onestà … mi devo informare.
      Credo di conoscere la risposta, ma preferisco chiedere conferma.
      Perdonami, ma dovrai attendere per un paio di giorni.
      Saluti.
      Nikol

    2. Di nuovo buongiorno.
      Ho inviato il quesito al direttore del patronato INCA-CGIL della mia città, Salvatore Carnevale, il quale mi ha così risposto:

      “L’opzione versamenti volontari a copertura della contribuzione mancante puo’ essere effettuata ma se c’è licenziamento da parte del datore di lavoro sarebbe piu opportuno richiedere il trattamento di disoccupazione per 8 mesi.Se lo stipendio è di 1000 euro lordi il trattamento spettante sarebbe di 600 euro al mese per 8 mesi,quindi superiore al trattamento riconosciuto per talassemia.
      Solo dopo il trattamento di disocupazione puo’ essere utile fare i versamenti volontari per arrivare ai requisiti minimi previsti:
      L’istanza di versamenti volontari va presentata telematicamente tramite patronato.
      Infine,l’istanza ai fini della concessione del beneficio va presentata alla sede INPS competente per il territorio di residenza del richiedente.
      A corredo della domanda dovrà essere allegata :

      -la documentazione sanitaria attestante la talassemia major o l’anemia falciforme (drepanocitosi) rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche che si occupano di tali patologie. Nel caso di talassemia intermedia la certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche (Asl) deve attestare espressamente la patologia e la terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
      -la documentazione relativa alla contribuzione posseduta. Tale documentazione dovrà essere certificata dall’Ente presso il quale è stata versata, se quest’ultimo è diverso dall’INPS. Provvederà invece direttamente l’INPS a verificare il requisito nel caso di contribuzione versata presso l’istituto.”
      Spero che qualche dubbio sia risolto.
      Eventualmente ancora a tua disposizione.
      Un saluto.
      S. Nicolosi

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