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Invalidità Civile: i benefici

In questa pagina vengono riassunti i benefici concessi ai soggetti riconosciuti invalidi civili, considerando l’età del richiedente e la percentuale riconosciuta.

Non è una pagine rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.

In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.

Per i riferimenti di legge vedere QUI.

Per la tabella delle invalidità vedere QUI.

Sono molteplici i benefici concessi dalla normativa ai soggetti con invalidità civile

Colgo l’occasione per consigliare questo testo:

“Diritti sociali dalla A alla Z”; Editrice L&P Lavoro e Previdenza; Dario Seghieri.

E’ un testo veramente enciclopedico ed ogni anno ne viene pubblicata una versione aggiornata, di solito intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.

La versione aggiornata al 2018 è acquistabile su Amazon

Benefici per soggetti invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 67 anni:

percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 34%

E’ prevista la fornitura gratuita di ausili protesici, ad esempio protesi acustiche o corsetto ortopedico, ma esclusivamente per il trattamento delle patologie indicate nel campo “diagnosi” del verbale di invalidità;


percentuale di invalidità civile superiore al 45%

Si aggiunge, rispetto al precedente, la possibilità di iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma occore presentare una apposita domanda, del tutto uguale a quella dell’invalidità civile, con selezione dello specifico flag per il campo “disabilità” nel certificato telematico di presentazione


percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67%

  • Rispetto ai precedenti si AGGIUNGE anche l’esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e trattamenti fisiatrici;
  • per i dipendenti pubblici è previsto il diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:

21. Precedenza nell’assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

A questo proposito è utile precisare che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono sussistere contemporaneamente contemporaneamente sia il requisito dell’invalidità civile uguale o maggiore del 67%, sia il riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3 (anche in questo caso occorre presentare una specifica istanza barrando il flag sulla casetta “handicap”

  • per gli studenti universitari riconosciuti invalidi in misura pari  o superiore al 66% e contemporaneamente riconosciuti “soggetto con handicap”, non iporta se comma 1 o comma 3,  (legge 104/92), è prevista l’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:

1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”


percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 74%, e fino al 99%

  • Ai precedenti si aggiunge l’erogazione di un Assegno Mensile di Assistenza; si tratta di 13 mensilità, nel 2024 di € 333,33, ma solo se il reddito personale del 2023 non ha superato gli €
  • 5.725,46;
    • a questa somma si aggiunge l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.

Da precisareche, come previsto dell’articolo 35 della legge 247/2007 l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento di un preciso anno di età, in atto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.

L’Assegno Mensile è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; è anche incompatibile con eventuali altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; è data però la possibilità di optare per il trattamento maggiormente favorevole.

L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile ai superstiti.

L’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) a soggetti disoccupati è subordinato all’iscrizione nelle liste speciali della massima occupazione previste dalla legge 68/99 al fine di dimostrare la propria volontà di collocarsi comunque nel mondo del lavoro.Per i maggiorenni disoccupati che però frequentano un regolare corso di studi, non è necessaria l’iscrizione alle liste della massima occupazione.

  • secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
    • ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …

percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)

  • Rispetto ai precedenti si aggiunge ANCHE esenzione dal ticket farmaci;
  • Viene erogata una Pensione di Inabilità, per 13 mensilità, nel 2022 di € 333,33 ; il limite di reddito per il 2024, redditi 2023,  è fissato in € 19.461,12; da precisare che il limite di reddito è quello personale
  • a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
  • Anche per l’erogazione della Pensione di Inabilità è valido il limite di età per la presentazione dell’istanza, attualmente di 67 anni

Per la Pensione di Inabilità non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile.

Al compimento dei 67 anni età (e questo a partire dal 1° gennaio 2019), l’Assegno Mensile di Invalidità o la Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;


Benefici per soggetti invalidi con età inferiore a 18 anni:

Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età

  • Ai minori riconosciuti con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell’età viene erogata l’Indennità di Frequenza, nel 2024 consistente in € 333,33 mensili, ma solo durante il periodo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito per usufruire dell’indennitò di frequenza è nel 2023, € 5.725,46;
  • a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
  • E’ prevista anche la concessione gratuita di ausili ortesici, ma ecluusivamente per il trattamento di infermità indicate nel verbale di riconoscimento dell’indennità di frequenza, e l’esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci;

Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore

per questo caso vedere più approfonditamente qui


Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni(se l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni):

percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)

  • E’ prevista la fornitura gratuita di ausili protesici, ad esempio protesi acustiche o corsetto ortopedico, ma esclusivamente per il trattamento delle patologie indicate nel campo “diagnosi” del verbale di invalidità;

 

percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)

  • Si aggiunge al precedente l’esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale.

 

percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)

  • si aggiunge l’esenzione dal ticket farmaci.

Benefici indipendenti dall’età

  • l’indennità di accompagnamento viene erogata alle persone “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“; la somma erogata dall’INPS consiste, nel 2023, in € 531,76 per 12 mensilità
  • Prevista anche a fornitura gratuita di ausili protesici e l’esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale,

ULTERIORI PRECISAZIONI

  • Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale.
  • L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
  • L’indennità di accompagnamento non viene erogata se titolare è ricoverato presso una struttura residenziale a titolo gratuito, quindi con retta interamente a carico di un ente pubblico; viene considerato “ricovero” anche il ricovero ospedaliero; se il ricovero a titolo gratuito è avvenuto per una frazione di mese l’indennità di accompagnamento viene ugualmente corrisposta; oltre i 30 giorni scatta l’incompatibilità.
  • L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio.
  • L’erogazione dell’indennità di accompagnamento non prevede limiti di reddito.
  • L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa.
  • L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale.
  • L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.
  • Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili.
  • Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
  • I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno.

E’ consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).

TABELLA RIASSUNTIVA

età compresa tra i 18 ed i 67 annii
percentuale di invalidità (↓) benefici (↓)
percentuale di invalidità uguale o superiore al 35% ausili protesici
percentuale di invalidità superiore al 45%

ausili protesici

iscrizione liste del collocamento mirato

percentuale di invalidità uguale o superiore al 67%

ausili protesici

iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile

esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale

i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92

Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92)

percentuale di invalidità uguale o superiore al 74%

ausili protesici

iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile

esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale

concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2019 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 285,66 (limiti di reddito da vedere sopra)

i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92

percentuale di invalidità del 100%

ausili protesici

iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile

esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A

concessione di Pensione di Inabilità; nel 2019 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 285,66 (limiti di reddito da vedere sopra)

i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92

età inferiore a 18 anni
percentuale di invalidità (↓) benefici (↓)
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età

concessione gratuita di ausili ortesici;

esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci;

Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 285,66 per 12 mensilità

minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore

vedere più approfonditamente qui

età superiore a 67 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67):

percentuale di invalidità (↓) benefici (↓)

percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)

fornitura di assistenza protesica
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)

Fornitura di assistenza protesica

esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;

percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)

fornitura di assistenza protesica

esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A

Soggetti di ogni età

percentuale di invalidità (↓) benefici (↓)

“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”

“Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”

fornitura di assistenza protesica

esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A

Indennità di Accompagnamento di Euro 517,84 per 12 mensilità

Dott. Salvatore Nicolosi


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60 commenti su “I benefici per Invalidità Civile”

  1. BUONGIORNO DOTTORE NICOLOSI,LE PONGO IL SEGUENTE QUESITO,IL 23/05/2018 ALL’ETA DI 65 ANNI HO PRESENTATO DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA CIVILE CHE MI E’STATA RICONOSCIUTA IL 16/11/2018 CON UNA PERCENTUALE DEL 75%,HO DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA DOMANDA?

  2. Buonasera sono un Sig.di 42 anni. Socio di un magazzino ricambi auto. Tre anni fa ho smesso di lavorare per un problema di salute, ma ancora tutt’ora sono socio del magazzino con un reddito del 2015 di euro 4076,00 e 2016 circa 5800,00 netto. Ho fatto richiesta di invalidità civile e il tribunale a condannato l’imps all’immediato pagamento con arretrati. Ma l’imps rigetta la mia pratica dicendo che con questi contributi a me non spettano . C’è una legge per poter ottenere almeno l’assegno come invalido al 74% dichiarato dal mediCo legale?

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonagiorno.
      Non è un problema di contribuzione, ma un problema di limiti di reddito.
      In questa pagina trova infatti scritto che l’Assegno mensile per invalidi civili compresi tra 74% e 99% viene erogato solo se il reddito personale del 2015 è stato inferiore ad € 4.800,38 (uguale al 2015; nel 2014 solo se redditi 2013 inferiori a 4.795,57).
      Nel suo caso è da valutare se si deve considerare il reddito dell’anno di concessione o quello precedente ed eventualmente presentare un ricorso amministrativo.
      Ma questo tipo di valutazione potrà farlo solo un patronato ben organizzato ed abituato a fare questo tipo di pratiche.

      Saluti

  3. Salve, mia madre ha il 75%d’invalidità. Posso richiedere la 104 per avere tre giorni di permesso lavorativi al mese?

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Per ottenere il beneficio che lei cita occorre che la persona sia riconosciuta “soggetto con handicap in condizione di gravità” secondo la definizione del comma 3, art. 3 della legge 104/92:
      3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.“.
      Quindi non è la percentuale riconosciuta che da certezza del riconoscimento, ma la lo status psico-fisico, tale che per la persona sia necessaria assistenza continuativa.
      In sostanza lei può presentare l’istanza, ma non è affatto automatico il riconoscimento, qualunque sia la percentuale d’invalidità riconosciuta.

      Saluti

  4. Buongiorno nel 2014 è stato diagnosticato un carcinoma in vescica, ho fatto la Tur-.V ed è stato un carcinoma alto grado infiltrante T2N2 Operato di cistectomia radicale con ricostruzione di essa. Premesso che ho 52 anni lavoro presso la P.A. (sanita), oltre a questo problema si è verificato l’incontinenza di notte e disfunzione erettile, diabete di tipo 2 pluri operato di ernie discali 3 volte con problemi di schiena, laparocele e infine ho fatto un atroscopia dl ginocchio
    la domanda è la seguente il punteggio del 70% che mi ha dato la commisione alla revisione che ho fatto altro giorno e giusto ho va fatto ricorso

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Così, molto “ad occhio”, mi sembra poco, ma per maggiore sicurezza, un consulto da un medico esperto o specialista in medicina legale della sua zona mi sembra indispensabile.

      Saluti

  5. calaresu fabrizio

    Salve. In data 1/2/2013 ho presentato domanda di invalidità,successivamente in data 26/9/2013 ho fatto la visita con esito del 75% di invalidità (il verbale è datato 26/9/2013.
    Quindi lavorando fino ad Aprile 2013 ho ricevuto la disoccupazione fino al 31/12/2013.
    L’assegno mensile partirebbe dal 1/1/2014? Ora nell’anno 2014 il mio reddito non supera i 4.408,95 euro. Quindi ho diritto all’assegno?
    Ho fatto la “revisione” il 31/10/2014 e sono in aspettativa dell’esito (credo sempre del 755).
    Avrò diritto all’assegno? Dal 1/1/2014 al 26/09/2014 (data di scadenza del verbale del 2013) sono mesi “persi”?
    Grazie cordiali saluti Fabrizio.

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Per l’assegno di invalidità civile si fa riferimento al reddito dell’anno precedente, quindi per il 2014 (1 gennaio-31 dicembre) vale il reddito 2013, per il 2015 vale il reddito 2014.
      Quindi, che io sappia, potrà percepirlo dal mese di gennaio 2015 se la percentuale uguale o maggore al 74% verrà confermate e dopo aver naturalmente comunicato all’INPS i redditi 2014.
      Per il 2014, da ciò che mi scrive, non sussiste il requisito reddituale.

      Saluti.
      Dott. Salvatore Nicolosi

      1. calaresu fabrizio

        Ok,grazie per la risposta tempestiva. Mi sembra d aver capito che perderei tutti i mesi del 2014 (1 Gennaio a Ottobre 2014 data scadenza “vecchio” verbale) per il superamento del reddito del 2013. Ma allora dal 1 Gennaio 2015 percepirei l’assegno riferito al 2014? Cioè il 1 Gennaio 2015 prenderei l’assegno del 1 Gennaio 2014…..??? Ovviamente se mi confermano il 75%. Che caos….

        1. Salvatore Nicolosi

          Non mi è chiaro cosa intende.
          Comunque, vediamo di chiarire.
          Ogni anno si percepisce l’assegno se l’anno precedente il reddito non ha superato i limiti previsti.
          Quindi lei non ha percepito nessun assegno nel 2014 perchè il reddito del 2013 è stato superiore al limite previsto.
          Premettendo la conferma della percentuale, nel 2015, da gennaio a dicembre, verrà erogato ogni mese l’assegno perchè l’anno precedente non ha superato il limite previsto.
          Il riferimento all’anno precedente è solo relativo al limite di reddito e non all’assegno stesso.

          1. calaresu fabrizio

            Ok,grazie ancora….ma in pratica è: se per ipotesi un individuo presenta domanda di invalidità civile il 20 di Dicembre 2013 e in seguito chiamato alla visita il 2 Febbraio 2014 (di solito ci vuole qualche mese) e quindi con verbale del 75% diciamo datato 1 Marzo 2014,lo stesso se nell’anno 2013 ha superato il reddito non ha diritto all’assegno mensile a partire dalla data della presentazione della domanda (nel 20 Dicembre 2013) e per tutto il 2014 fino ad un eventuale revisione….del verbale. Riconfermando per esempio nel Gennaio 2015 il verbale del 75% si potrà avere diritto all’assegno mensile a pertire appunto dal Gennaio 2015 perchè nel 2014 non si ha superato il limite di reddito. Ma così si perderebbero tutti i mesi del 2014. Allora il problema è che non bisognerebbe presentare la domanda a fine anno o sbaglio?
            Nel mio caso è appunto a Ottobre….che poi è diventato Novembre per la flemma del INPS.
            Grazie ancora.

            1. Salvatore Nicolosi

              Buonasera.
              Innanzi tutto il beneficio economico viene erogato dal mese successivo alla data della domanda, tranne casi veramente eccezionali in cui la data di decorrenza è spostata ancora più avanti, ma in realtà la situazione mi sembra più semplice di come la dipinge lei.
              In aggiunta però devo dire che in primo accoglimento, soprattutto se pensionati in cui il reddito è praticamente certo, a particolari condizioni, viene considerato l’anno corrente.
              Quando l’INPS ritarda a fare la visita di revisione, comunque viene garantita la continuità del beneficio o del diritto.
              Mi spiego.
              Se la scadenze del verbale per cui si percepisce l’assegno è marzo, ma la visita di revisione viene fatta ad ottobre, comunque il beneficio viene sospeso ad aprile, ma poi viene ripristinato dallo stesso aprile con corresponsione degli arretrati.
              Lo stesso accade quando si cade in fine/inizio anno.
              Se le scadenza è novembre ma la visita viene fatta a marzo successivo, comunque la decorrenza è dicembre dell’anno precedente.
              Se poi i requisiti reddituali cambiano nei vari anni viene fatto una revisione del diritto al beneficio, in senso positivo o negativo, a secondo delle condizioni.
              Cumunque sul fatto che grazie al superamento del reddito nell’anno precedente si perda il diritto per un intero anno ha ragione, ma che l’istanza sia stata presentata a marzo o dicembre non cambia nulla: il requisito reddituale viene rivisto ogno anno all’inizio dell’anno.

              Saluti.
              Dott. Salvatore Nicolosi

    2. Gentile dott. Nicolosi,

      buon giorno. Volevo chiederle un’informazione. Mio zio non lavora ed ha fatto domanda per l’invalidità contributiva e invalidità civile. Per quanto riguarda l’invalidità contributiva gli è stata riconosciuta e prende 510 euro euro al mese (in base ai suoi contributi che sono pochi). Ha avuto anche l’invalidità civile e ha preso il 75% di invalidità. Ora diciamo che si sono verificate queste situazioni:

      1) Lui ha iniziato a prendere la pensione contributiva a Luglio e quindi, dato che prima non lavorava, non ha raggiunto i 4800 euro e dispari di reddito l’anno. Pertanto, credo che, almeno per l’anno 2014 possa avere i 279 euro di reddito mensile da quando è partita la domanda. E’ corretto il ragionamento? Deve testimoniare il tutto con il modello CUD, corretto?

      2) Le volevo anche chiedere la seguente cosa. Per il 2015, e per gli anni a venire, che lei sappia questa invalidità contributiva (che dura tre anni tra l’altro) concorre a fare reddito? In altre parole sarà presente nel mio modello CUD?

      Rimango in attesa di una sua risposta per capire che tipologia di agevolazioni potrei avere.

      Cari saluti

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        1) in primo accoglimento, se si tratta di soggetto pensionato, viene considerato l’anno in corso sulla scorta di quanto il soggetto titolare percepisce; facendo i calcoli, dovrebbe comunque essere ugualmente al di sotto dei limiti di reddito; L’INPS sa quanto percepisce di pensione, chiederà solo se esistono altri redditi nell’anno, tipo immobili o stipendi.
        2) L’assegno ordinario di invalidità, che lei chiama invalidità contributiva, è a tutti gli effetti un reddito assoggettato a IRPEF per il quale verrà amesso un CUD. Non capisco però cosa centra il suo CUD (di lei che scrive) con quello di suo zio.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

    3. Modena 31/10/14
      Gent.mo Dott. Nicolini
      Mi chiamo Riccardo e ho 47 anni, a marzo di quest’anno mi è stato diagnosticato un tumore ,in conseguenza a questa patologia ora sono un invalido civile al 100%.A tutt’oggi ho ricevuto gia due bonifici da parte di inps,senza per altro aver ricevuto documentazione cartacea per capire le finalità di tali corrisponze., le chiedevo se poteva aiutarmi in tal senso.
      Ora la mia intenzione sarebbe anche quella di chiedere un possibile prepensionamento,perchè pur riprendendo il mio lavoro di artigiano autotrasportatore,riscontro un discreto affaticamento nello svolgere queste funzioni.Avendo maturato più di 25 anni di contributi le chiedevo se fosse in grado di indicarmi la cifra che potrei aspettarmi di ricevere, considerando la mia situazione generale.
      Grazie
      Riccardo

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        In ordine:
        1) Nicolosi, non Nicolini 🙂
        2) probabilmente le hanno inviato la somma prevista per la pensione di Inabilità civile, ma per saperlo in realtà basta confrontare le cifre arrivate con quelle che vengono indicate in questa pagina;
        3) Sul sistema telematico INPS, se lei è dotato dell’apposito PIN, può consultare la sua situazione e conoscere il motivo per cui le hanno erogato le somme di cui lei riferisce; se non ha il PIN può richiederlo alla locale sede INPS oppure recarsi presso un patronato che ha la possibilità, con la sua autorizzazione, ad accedere ai dati che la riguardano;
        4) nen esiste la possibilità di un “prepensionamento” a 47 anni. Esistono delle prestazioni economiche, chiamate “assegno ordinario di invalidità” e “pensione di inabilità” che vengono erogate se sussistono condizioni di salute che provocano riduzione di capacità lavorativa. Per la precisione, l’assegno ordinario di invalidità viene erogato se il richiedente ha perduto i “2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini e viene erogato per 3 anni, rinnovabili (vedere QUESTA pagina); la pensione di inabilità viene concessa se il richiedente si trova nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa (vedere QUESTA pagina);
        5) circa le cifre, non sono in grado di rispondere; sono calcoli che altri fanno per me quando lo richiedo e servono comunque una serie di notizie; anche in questo un patronato può aiutarla a fare il calcolo.

        Saluti.
        Dott, Salvatore Nicolosi

    4. Gent.mo Dott. Nicolini, buongiorno.
      Volevo porre alla sua attenzione questo quesito.
      In seguito alla diagnosi di sarcoma granulocitario, mi è stata riconosciuta una invalidità del 100%. Volendo usufruire del beneficio della maggiorazione contributiva, in base all 388/2000, benché la stessa reciti “….per ogni anno di lavoro effettivamente svolto….” , senza altre indicazioni, l’INPS, in cui è confluito l’INPDAP, CONSIDERA , “ogni anno di lavoro effettivamente svolto” solo IN CONDIZIONI DI INVALIDITÀ.
      Ora, trovandomi io nelle condizioni di aver effettivamente svolto il mio lavoro da funzionario pubblico dal 1983, ma con invalidità riconosciuta da giugno 2014, quale è il mio diritto. Quale la norma che lo stabilisce precisamente. Se il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000 non indica “…a decorrere da…”, perché questa interpretazione da parte degli istituti previdenziali?
      Anticipatamente la ringrazio
      Francesco

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        Perché altrimenti si tradirebbe il fine della norma, che è quello di tutelare il lavoratore che è diventato invalido, ma quando diventa invalido.

        In effetti la norma è diventata operativa dal 1° gennaio 2002, ma se l’invalidità è stata ottenuta in precedenza, anche quei periodi precedenti possono essere fatti valere, su specifica domanda, ai fini del beneficio dell’invalidità contributiva.

        A volte ciò che conta è il fine della norma piuttosto che la lettera del testo di legge per cui alcuni potrebbero ottenere benefici considerati ingiusti.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

    5. Gent. Dr. Nicolosi,
      ho fatto la visita d’invalidità civile a inizio febbraio e fra le altre cose ho presentato un certificato psichiatrico dell’asl presso cui sono in cura per depressione endogena grave e relativa cura.
      Ieri mi è arrivata una comunicazione nella quale si dice che la commissione vuole una verifica di accertamento presso altra struttura
      pubblica ove devo fare altra visita psichiatrica – test di valutazione e altri test diagnostici a vs cura.
      Vorrei chiederle: è comune richiedere questa verifica o l’hanno richiesta per me perchè non hanno creduto alla mia depressione o alla sua gravità?

      Fra i vari incartamenti che sono riuscito a trovare (molti credo di averli persi) ho:
      – foglio dell’asl del 1998 dove si vede che prendevo il frontal e il prozac (non c’è però la diagnosi)
      – poi ho un foglio datato 2001 di un neurologo privato (anch’esso senza diagnosi) dove si vede che assumevo lo zoloft
      – altro foglio asl del 2006 (assenza diagnosi) durante il quale assumevo l’entact
      – poi foglio di cura di psichiatra privato del 2007 dove c’è scritto “sindrome depressiva” e la cura con cymbalta 60mg ……..secondo foglio dello stesso specialista dove c’è scritto “depressione maggiore. Al controllo odierno sensibile miglioramento rispetto al controllo precedente ……….. e la continuazione della cura
      – infine ho il certificato dell’attuale psichiatra dell’asl che attesta la mia cura e la depressione grave

      vorrei chiederle: farei bene a portare tutti questi fogli quando andrò a fare la verifica di accertamento o dovrei portare solo l’ultimo certificato dello specialista dell’asl perchè se portassi i vecchi ed incompleti certificati magari potrebbero pensare che sto cercando di convincerli della mia depressione?

      La ringrazio per la cortese risposta.
      DN

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        Quella di richiedere un accertamento ulteriore rispetto a quanto documentato dal richiedente è una cosa non rarissima e in genere avviene se la Commissione non è certa della gravità di quanto attestato.
        Circa l’opportunità di portare tutti i certificati degli anni precedenti, direi che è assolutamente consigliabile portare con se i precedenti; queste certificazioni con data non recente permetteranno di far capire allo psichiatra che si tratta di una patologia cronica, di insorgenza non recente e quindi non “costruita ad arte” per l’occasione. Anche la valutazione sulla sua gravità ne sarà influenzata. Inoltre portando i vecchi certificati lei non cerca di convicere nessuno, cerca solo di dimostrare quali sono i suoi problemi e di documentare la storia della sua patologia.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

    6. SALVE, HO 27 ANNI. IL 3/3/2014 ho fatto la visita per ottenere l’invalidità civile derivante da:
      aprile 2010 sono stata operata per un tumore all’ovaio sinistro e levato con ovarioctomia.
      febbraio del 2013 sono stata operata con isterectomia totale per un altro tumore all’ovaio rimasto.
      di fatto il verbale mi è arrivato il 17/4/2014, non capendo nulla sono andata subito dal patronato che mi fecce la documentazione. li mi hanno detto che non ho diritto a nulla.
      ecco perché sono qua, vorrei sapere se qualcuno di voi sa aiutarmi.

      valutazione proposta dal CML:
      INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%
      percentuale: 85%
      esonero da future visite di revisione per applicazione del dm 2/8/2007 NO

      Io da ignorante penso di poter avere i benefici derivanti dal 85% ottenuto ma loro dicono di no.
      secondo voi?

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        Dovrebbe avere diritto all’assegno mensile di assistenza, a meno che non sono superati i previsti limiti di reddito (inferiore ad € 4.795,57 nel 2013).

        Saluti
        Dott. Salvatore Nicolosi

    7. Buonasera,
      vorrei chiedere quanto tempo intercorre tra la visita e l’invio del verbale per la legge 68, premetto che sarà la seconda visita poichè a seguito della prima visita mi sono stati rilasciati solo il verbale di invalidità e quello sulla 104 mentre quello della 68 pur avendone fatto domanda non mi è mai arrivato….
      Chiederei inoltre, vista l’urgenza di iscrivermi nelle categorie protette per assunzione nominativa da parte di un azienda, se è possibile richiedere un verbale provvisorio per l’iscrizione suddetta e quindi per fa in modo chemi possano assumenre dalle cat. prot. nel caso di tempi troppo lunghi per l’invio del verbale definitivo….

      Grazie in anticipo

      Alfredo

      1. Salvatore Nicolosi

        Se ha fatto un’unica visita, dovrebbero arrivare a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. E’ sicuro di aver fatto l’accertamento anche per la legge 68/99?
        In ogni caso può informarsi presso la locale sede INPS dove dovrebbe esistere un ufficio apposito.
        Lì dovrebbero poterle dire se il verbale è esistente e, se è definitivo, potrebbero rilasciarne una copia.
        Difficilmente viene rilasciata una copia provvisoria se non è stato validato dalle Commissioni INPS (ma non è impossibile). Il problema potrebbe nascere all’ufficio del lavoro che non è detto che accetti un verbale provvisorio … ma tentar non nuoce.

        Saluti

        1. Buongiorno,
          la ringrazio per la risposta, si nel 2011 ho fatto domanda anche per la 68, ma nessuno, asl e inps, sa dirmi il perchè non fu redatto il verbale, restò temporaneamente archiviato, ovvero mai redatto…oggi ho quindi nuova visita per la sola 68, leggo che in commissione ASL c’e’ un responsabile INPS che convalida i verbali in modo definitivo qualora venga approvato all’unanimità in commissione stessa…
          Il punto fondamentale è che non posso, anzi l’azienda non potrà attenderè i tempi lunghi per ricevere il verbale, 60 giorni dalla visita…..

          Grazie
          Alfredo

          1. Salvatore Nicolosi

            Buongiorno.
            In realtà la presenza del medico INPS in Commissione non esonera il verbale dalla validazione successiva da parte della Commissione INPS e quindi normalmente i tempi si dilatano.
            Però è possibile presentare una istanza di sollecito per la validazione del verbale. Qualche giorno dopo la visita, una settimana circa, potrebbe recarsi presso la sede INPS e presentare un’istanza scritta di sollecito specificando i motivi dell’urgenza e precisando anche i tempi oltre il quale potrebbe riceverne un danno.
            Nella mia zona, in questi casi, in effetti i medici INPS cercano di soddisfare queste richieste, se naturalmente la motivazione è ritenuta valida e, a ben vedere, sono poche le cose più valide della perdita di una possibile perdita di occasione lavorativa.

            Saluti.
            Dott. Salvatore Nicolosi

            1. La ringrazio ancora per la risposta, farò esattamente quanto da Lei consigliato sperando nella celerità dell’operazione…

              Alfredo

    8. Buongiorno
      vorrei sapere se mia mamma di 73 anni può avere diritto all’indennità di accompagnamento. Ha già un’invalidità al 100% per patologia oncologica ma le hanno appena diagnosticato una cardiopatia ischemica, nonchè un peggioramento delle condizioni della schiena che influiscono sulla sua mobilità (non riesce più a camminare molto) e ha grossi problemi di ansia e panico a stare sola a casa.

      1. Salvatore Nicolosi

        Buongiorno.
        Impossibile rispondere in modo corretto in quanto:
        1) in questi casi i pazienti devono sempre essere visitati
        2) bisogna visionare tutta la documentazione sanitaria.

        Tenga però presente che l’indennità di accompagnamento viene concessa se il soggetto è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure se è “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
        Quindi se “non riesce più a camminare molto” comunque deambula. La normativa usa il termine “permanente” per indicare che questa grave condizione deve essere valida sempre, anche al domicilio. Certamente se è in grado di effettuare solo 4-5 passi, allora è considerata non deambulante, ma non c’è un confine preciso. Ma se al domicilio ha una certa autonomia allora difficilmente viene concesa indennità di accompagnamento.
        Per ciò che riguarda i “grossi problemi di ansia e panico a stare sola a casa“, in assenza di certificazioni neuropsichiatriche indicative di una vera e propria psicosi difficilmente la Commissione giudicante valuterebbe questa problematica di tale gravità da giustificare la concessione dell’indennità di accompagnamento.

        In ogni caso, se vuole avere maggiori certezze, può chiedere la consulenza di un medico specialista o esperto in medicina legale che potrà dare un giudizio più aderente alla sua reale condizione.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

    9. Ho 35 anni sono socia con mio marito in un bar al 50% vorrei sapere io ho scoperto all eta di 22 anni di avere una cardiomiopatia dilatativa a livello 1 nel 2012 sono peggiorata e sono passata a livello 2 , posso chiedere invalidita civile o cosa ? Ho gia esenzione prestazioni per le visite al cuore cosa posso fare ? Visto che ho 36 anni e due figli posso chiedere qyalcosa a chi mi devo rivolgere per sapere quando invalidita ho

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        Per ottenere questo tipo di valutazione può rivolgersi ad un medico specialista in medicina legale o ad un medico esperto in medicina legale; si tratta di valutazioni che differiscono da quella clinica e quindi solo chi ha competenze specifiche in questo ramo della medicina può eventualmente consigliarla sull’oppurtumità di inoltrare una istanza per invalidità civile, naturalmente visionando tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.

        Saluti
        Dott. Salvatore Nicolosi

    10. SONO VINCENZO HO 47 ANNI MI HANNO RICONOSCIUTO L’INVALIDITA’ CIVILE AL 67 PER CENTO CHE AGEVOLAZIONI DOVREI AVERE?GRAZIE

    11. dott. Nicolosi la ringrazio tantissimo per la risposta ,però la legge non è chiara al riguardo o meglio non specifica se il limite di età di 65 anni (dal 2007 a 64 anni)si applica pure per gli aggravamenti di percentuali al 100 per cento. Tenga presente che mia madre aveva 51 anni (anno 1989) quando ha fatto domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile (riconosciuta al 74 per cento)….allora a sto punto è inutile che fà l’aggravamento per riottenere il beneficio economico ,anche perchè il 100 per cento probabilmente lo dovrebbe ottenere però l’assegno mensile no!

      grazie e con cordialità la saluto di nuovo.

      1. Salvatore Nicolosi

        Si tratta più propriamente di “perfezionamento dei requisiti”.
        Che si tratti di nuova istanza o di aggravamento di un precedente riconoscimento non importa; i requisiti, comunque ottenuti, devono sussistere prima del compimento del 65° anno di età.

        Il 100% in questo caso servirebbe solo per l’esenzione dal ticket dei farmaci.

        1. in realtà nel caso di mia madre il 100 per cento servirebbe solo per un’eventuale e difficilissima(da ottenere) indennità di accompagnamento….l’esenzione dai ticket dei farmaci già ce l’ha sia per reddito e anche per l’età.

          grazie per la disponibilità,saluti.

    12. qualche anno fà, mi è stata riconosciuta una invalidità del 75%, dopo circa tre anni, ho fatto una domanda di aggravamento, e l’INPS, mi ha ridotto l’invalidità al 70% essendo un lavoratore pubblico, volevo sapere per per il periodo spettante, posso chiedere la riduzione ai fini pensionistici ( due mesi all’anno ) per il periodo spettante in cui la mia invalidità era del 75%, grazie infinite attendo risposta .

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        Si, per il periodo in cui è stato invalido al 75% le spetta il beneficio de 2 mesi all’anno.

        Solo come commento accessorio: mai fare domande di aggravamenti se sono sostanzialmente inutili; tra 75% e 90% non ci sono sostanziali differenze.

        Saluti
        Dott. Salvatore NIcolosi

    13. salve visito questo sito per la prima volta vorrei sapere per favore quale domanda di invalidita dovrei fare per mia madre 72enne diabete mellito tipo2 retinopatia ploriferante ed altre patologie io ho chiesto al mio medico il certificato per il riconoscimento di invalidita civile lei lo ha richiesto telematicamente ed c’e il numero di certificato con il quale io ho provato con il pin ad inoltrare ma il risultato è domanda respinta senza motivazioni mi saprebbe dire se ho sbagliato a chiedere il riconoscimento di invalidita civile forse per l’eta? e che tipo di domanda dovrei fare poi mi chiedo il mio medico si è presa 73 euro perché l’inps a accolto la sua richiesta? la ringrazio buongiorno.

      1. Salvatore Nicolosi

        Bongiorno.
        La domanda di invalidità civile può essere fatta a qualunque età, ma, come avrà letto in questa pagina, i benefici ottenibili possono essere diversi.
        Nel caso degli ultrasessantacinquenni, esiste un beneficio economico solo per coloro che vengono riconosciuti con diritto ad indennità di accompagnamento.

        Per ciò che riguarda la domanda respinta, l’invio del certificato e la domanda sono due momenti diversi, entrambi essenziali, ma non necessariamente ben coordinati. Io sconsiglio sempre il “fai-da-te”. Il sistema telematico per presentare le istanze è molto rigido e un piccolo errore può provocare danni considerevoli tra cui il non accoglimento dell’istanza; per di più a volte il certificato telematico viene “bruciato”, cioè non è possibile presentare nuovamente la domanda con il numero di protocollo dello stesso certificato.

        Per non incorrere in ulteriori problemi, consiglio di fare presentare la domanda ad un buon patronato al quale comunque bisogna fare presente il tentativo andato a vuoto. Se il certificato in vostro possesso non è più utilizzabile, e vi assicuro che non capita raramente, dovrete fare fare un nuovo certificato, .. ma speriamo che il mio sia solo allarmismo.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

    14. Vorrei info ho una figlia di anni 10 con IRC in dialisi in attesa di trapianto, vorrei info sul grado di invalidita\’ e se le spetta l\’idennita\’ di accompagnamento e rimborsi eccCon precisione vorrei sapere tutto quello che le spetterebbe, di una attesa di risposta le porgo i miei saluti

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera
        Nella pagina da cui ha inviato il commento avrà sicuramente rilevato che per i soggetti minori di 18 anni non sono previste percentuali, ma possono essere concesse l’indennità di frequenza OPPURE l’indennità di accompagnamento, non entrambe; la differenza economica è rilevante.
        Nel caso da lei descritto, la concessione per lo meno di indennità di frequenza è fuori discussione, nel senso che verrebbe accolta sicuramente. Per la concessione di indennità di accompagnamento i criteri sono più severi. Viene concessa a coloro che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a coloro che non sono in grado di compiede gli atti quotidiani della vita, ma in verità nei bambini in genere le Commissioni sono meno severe. Verrebbero valutate le condizioni generali e la necessità di aiuto ed assistenza, ma non sono in grado di fare una previsione perchè mi manca la cosa fondamentale in medicina: la visita diretta del paziente
        Per ciò che riguarda il quesito sui “rimborsi”, nell’invalidità non sono previsti rimborsi spese di nessun tipo, ma solo l’esenzione dal ticket sulle prestazioni specialistiche e sui farmaci
        Saluti e auguri.

        Dott. Salvatore Nicolosi

    15. Buongiorno, ho 50 anni e la Commissione medica mi ha riconosciuto una invalidità civile
      del 70%. Oltre alle esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentali ho anche diritti relativamente al mio orario o mansioni lavorative?

      grazie molte

      Mario

      1. Sono spiacente, ma non posso rispondere subito perchè la domanda è troppo generica:
        1) dipendente statale o privato?
        2) assunto come invalido o diventato invalido successivamente all’assunzione?
        Saluti

        1. inanzi tutto grazie per la celere risposta, sono un dipedente di una società privata e l’invalidità mi è stata riconosciuta successivamente all’assunzione.

          cordiali saluti

          1. Buongiorno.
            Mi scusi per la lunga attesa, ma da qualche giorno non apro il PC (un po di sano riposo!).

            A mia conoscenza NO.
            L’unica possibilità è che a seguito di visita presso il medico competente dell’azienda si venga ritenuti “idonei alle mansioni ma con limitazioni“, limitazioni che potrebbero appunto consistere, ad esempio, in esclusione dai turni notturni, in esclusione dal trasporto pesi, in esclusione dll’utilizzo di macchine operatrici, etc.
            Però attenzione! Le leggi di tutela dei lavoratori possono anche essere disattese o possono essere aggirate.

            Ho già avuto occasione di vedere lavoratori che sono stati giudicati “non idonei alle mansioni” dal medico competente e che sono stati quindi licenziati perché l’azienda ha dichiarato di non avere altra possibilità di utilizzo. Oltretutto, non conosco le condizioni della sua azienda, ma questa potrebbe essere un’ottima scusa per snellire un po il personale 🙁

            Quindi consiglio un poco di prudenza.

            Diverso sarebbe se fosse stato assunto come disabile; in quel caso l’azienda non avrebbe potuto licenziarla.

            Saluti e in ogni caso auguri di un nuovo migliore e più felice anno nuovo.

            Salvatore Nicolosi

    16. Buongiorno, sono una dipendente ospedaliera, ho 59 aa e 34 anni di servizio (compreso il riscatto dei 3 anni di scuola) sono invalida civile al 100% da giugno 2010 per cardiopatia ischemica dilatativa classe Nyha III (STEMI + vari stent ed intervento alla valvola mitralica + resezione del ponte IVA) + collagenopatia (Artrite reumatoide) + I.R.C conservativa GFR 46% + ipotiroidismo di hoshimoto + artrosi. Con la vecchia legge avrei raggiunto i requisiti per andare in pensione dal 1° gennaio 2014 + 1 anno di finestra. Ora, con la nuova legge sembra nel 2020, ben otto anni! Non credo di potercela fare, le chiedo quindi se ho i requisiti per poter andare in pensione per inabilità ed eventualmente quale tipo di inabilità. Scusi la lunga spiegazione e grazie.

      1. Buongiorno.

        Essendo dipendente pubblica rientra nelle comptenze dell’INPDAP, anche se ora si dice più correttamente “ex INPDAP gestione INPS”; in ogni caso il tpo di domanda che può essere fatta non cambia.

        Può essere fatta domanda di “pensione di inabilità” e notizie un poco più approfondite possono essere visionate su questo stesso BLOG su QUESTA pagina.
        In effetti, a occhio, direi che i requisiti potrebbero esserci.
        Saluti.

        S.N.

    17. salve sono salah ho 28 anni sono cittadino marocchino, ho lesionato il midollo spinale,ho un invalidità del 60%..ho perso il lavoro e ora sn disoccupato,volevo sapere di quali agevolazioni potevo godere sn a carico d mio padre..ne ho sentite tante..agevolazioni x i mezzi pubblici,agevolazioni x le spese mediche..sono stato oggi dall’assistente sociale per capire che aiuti potevo avere ma nn ho avuto alcuna risposta nn ne sapeva niente,nn ha neanche saputo dove indirizzarmi x informazioni!!!a breve ho il colloquio x il lavoro mirato…di quali agevolazioni posso disporre x favore??

      1. Buonasera.
        Con un’invalidità del 60% spettano solo la fornitura gratuita di ortesi (bustini ortopedici ad esempio) e l’iscrizione come invalido nelle liste della massima occupazione (legge 68/99).
        L’scrizione in questa lista da diritto ad alcune facilitazioni per l’accesso al mondo del lavoro; senza grandi tecnicismi, le grosse aziende devono, per legge, assumere un invalido ogni tot lavoratori, pagando per lui meno contributi previdenziali; naturalmente a volte queste ditte si rivolgono agli uffici di collocamento, a volte alle agenzie per il lavoro interinale; in sostanza occorre “proporsi” e cercare lavoro (cosa difficile in questi tempi, ma possibile).
        In realtà non so se con “colloquio per il lavoro mirato” intendi la visita medica per la legge 68/99 oppure un colloquio presso l’ufficio di collocamento ma comunque la strada è questa.
        Il 60% di invalidità NON da diritto a pensioni di invalidità (serve una percentuale maggiore o uguale a 74%), NON da diritto ad esenzioni dal tiket (serve un’invalidità maggiore del 67%), in genere NON da diritto a riduzioni di biglietto per i mezzi pubblici (dipende dal Comune, ma di solito serve un’invalidità maggiore di 74 – bisogna informarsi).
        Saluti.
        S. Nicolosi

    18. Salve, ho 64 anni e la Commissione medica mi ha riscontrato una invalidità civile
      del 35%. Che tipo di benefici mi spettano ?? tipo esenzione ticket ecc.ecc.
      Grazie
      Enzo …
      telenzo5@gmail.com

      1. Buongiorno.
        Solo fornitura gratuita di presidi ortesici, limitatamente alle infermità inserite in tabella.
        cordiali saluti.

    19. Salve, ho letto quanto segue: è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
      Chiedo, a chi si deve richiedere il BENEFICIO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA? Io sono invalida civile al 75% – l’1 Luglio 1992 sono stata assunta presso una pubblica amministrazione con legge speciale x disabili.. Siccome io l’anno scorso ho avuto un’incidente stradale tornando dal lavoro (infortunio) ed ho aggravato ulteriormente la mia salute, volevo sapere se possibile, cosa dovrei fare, non so chiedere un’aggravamento, se si a chi mi devo rivolgere. I benefici di contribuzione “per ogni anno di lavoro effettivamente svolto” COSA SIGNIFICA? Ad esempio io che ho dovuto fare diversi interventi chirurgici e di conseguenza sono dovuta assentarmi dal lavoro, non vengono conteggiati? Spero di essere stata chiara nell’esprimermi e la ringrazio per un’eventuale risposta, saluti Mara

      1. Buonasera, chiedo scusa, ma il quesito è posto in modo leggermente confuso e, soprattutto, mancano alcune notizie.
        Innanzi tutto è bene precisare che il beneficio consiste sia nella possibilità di andare prematuramente in pensione, sia sull’ammontare della pensione.
        Nel caso dei dipendenti pubblici l’ente preposto al pensionamento è l’INPDAP, quindi è a questo che bisogna proporre l’istanza, ma … sconsiglio il “fai da te”. In genere i Patronati sono in gado di gestire correttamente questo tipo di pratiche.
        Per ciò che riguarda l’infortunio, se era “in itinere” era prospettabile richiedere il riconoscimento della causa di servizio, cosa che spero sia stata fatta.
        Un aggravamento dell’Invalidità civile non serve a nulla.
        Più utile potrebbe essere, eventualmente, la richiesta di pensionamento con una delle formule previste dall’INPDAP: Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
        uesta però è una valutazione che non può prescindere da una serie di valutazioni, sia personali, sia medico-legali queste ultime effettuate da un medico in carne ed ossa.
        Che io sappia, ma accetto smentite, i periodi di malattia nel caso dell’INPDAP sono comunque validi.
        A costo di ripetermi: si tratta comunque di valutazioni che devono essere fatte con l’aiuto di professionisti reali, con tutta la documentazione a disposizione e con il soggetto interessato presente; Sono sicuro che un ente di patronato “serio” potrà, gratuitamente, consigliare opportunamente.
        Saluti. Nikol

        1. La ringrazio infinitamente della risposta x quanto possano essere state confuse ed imprecise le domande che Le ho posto. Per quanto riguarda l’ente patronato, sto già facendo tutti i passi che ritengo necessari x potermi muovere in maniera corretta. Cordiali saluti, Mara

          1. Salve,mia madre ha 75 anni vedova ed è invalida parziale al 74% dal lontano 1989 con un reddito di circa 6500 euro.Fino al 1993 gli veniva corrisposto anche l’assegno mensile di invalidità, poi revocato per limiti di reddito superati in base alla legge Amato del 1992.Il quesito è se adesso fà domanda di aggravamento al 100 per cento gli verrà riconosciuto di nuovo l’assegno mensile di invalidità poi trasformatosi in assegno sociale,visto che i limiti di reddito cambiano in modo sensibile ? cordiali saluti Mimmo

            1. Salvatore Nicolosi

              Buonasera.
              NO. I requisiti, cioè una percentuale di invalidità utile al fine di ottenere il beneficio economico, considerando anche i limiti di reddito, devono sussistere prima del compimento del 65° anno di età.

              Saluti
              Dott. Salvatore Nicolosi

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