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AGGIORNATO IL 01/08/2012

La legge vigente prevede che un dipendente privato, o un lavoratore autonomo o un parasubordinato che si trovi in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, possa richiedere all’INPS la concessione di specifici benefici previdenziali.

Pensione di Inabilità Lavorativa

Occorre presentare domanda di concessione della Pensione producendo idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, con un certificato su modello SS3 obbligatoriamente compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile). La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato.

Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.

(Vedere QUESTO articolo sul sito medisoc.it che nel tempo sostituirà questo blog)

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali;

di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa

Quindi non esiste una tabella di riferimento

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta e quindi esprime un giudizio. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto.

SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA

E’ possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazine di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico sul modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.

SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.

E’ possibile promuovere un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.

Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:

  • con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
  • il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
  • entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
  1. ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
  • la sentenza però è inappellabile

SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,

in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità

IMPORTO DELL’ASSEGNO.

Viene calcolato aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.

Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.

DURATA DELL’ASSEGNO.

La pensione viene concessa “per sempre”, ma in senso lato in quanto non è necessaria istanza di rinnovo periodica da parte del lavoratore, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione).

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.

Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL o con provvidenze per invalidità civile, se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL.

Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.

ULTERIORI NOTIZIE

Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.

Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina e QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: non deve essere sottoposto a ricovero presso istituto con retta a carico dello Stato o di enti pubblici.

E’ riversibile ai superstiti.

QUALCHE CONSIGLIO.

In occasione delle visite di revisione richieste dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.

In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.

Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.

Nel caso che il lavoratore non sia già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.

Fonti:

http://www.inas.it/scheda.php?idscheda=268

www.handylex.org

http://www.inac-cia.it/inac/svl/documentiRead?doc_id=21333&tpl_id=0&tpl=1

http://www.inca.it/Servizi/010PensioniLavoratoriDipendenti/05Pensione.htm

Dott. Salvatore Nicolosi.

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