Vai al contenuto

La sordità

(aggiornato a gennaio 2024)

Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio

La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006.

La persona è ipoacusica se è affetta da una riduzione marcata delle capacità uditive, ma comunque, ai fini dell’invalidità civile e dei benefici connessi, di cui all’art. precedente, è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato.

Si considera esaurita l’età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.

Il riconoscimento di persona “sorda” viene effettuato su domanda di un genitore o un legale rappresentante nel caso dei minori, ma in realtà non esiste una età limite per presentare l’istanza ed è ammessa la possibilità di presentarla anche in età adulta; l’accoglimento è però legato alla possibilità di dimostrare che il grave deficit uditivo sia insorto prima del compimento del 12° anno di età.

La domanda può essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.

Quindi è necessario l’invio di un certificato con procedura telematica da un medico abilitato e dotato di PIN,  ormai lo SPID, con l’accortezza di specificare nel certificato stesso che viene redatto ai fini del riconoscimento della “sordità” flaggando l’apposita casella. È un certificato redatto in regime di libera attività e quindi deve essere pagato, eventualmente anche al proprio Medico di Medicina Generale. Il medico dovrà anche applicare l’IVA, a carico del richiedente, in quanto si tratta di certificazione redatta a fini medico-legali.

Entro 90 giorni dalla data di redazione del certificato deve essere presentata la domanda, sempre per via telematica, attraverso l’assistenza “gratuita” di una associazione abilitata o di un Ente di Patronato.

In occasione della visita da parte della Commissione Medica si dovrà poi fornire tutta la documentazione medica adeguata, quindi esami audiometrici, impedenziometrie e quant’altro utile.

Il sordo ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.

Benefici economici.

Indennità di comunicazione: € 263,19 per 12 mensilità nell’anno 2024.

Istituita dalla legge 508/88, viene concessa al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dall’eventuale reddito o da altre condizioni.

Per identificare i requisiti sanitari per il godimento occorre fare alcune distinzioni.

  • Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
  • Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.

È incompatibile con l’Indennità di Frequenza dei minori di 18 anni.

È indipendente dall’età.

È compatibile con l’Indennità di Accompagnamento di ciechi ed invalidi civili.

È erogata indipendentemente dal reddito.

Spetta anche in caso di ricovero a titolo gratuito con retta interamente a carico di Ente Pubblico.

Sul diritto ad indennità di comunicazione mi pare opportuno segnalare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22290 depositata il 21/10/2014. In questa sentenza viene sostanzialmente ribadito che l’indennità di comunicazione viene erogata al solo titolo della condizione di sordo prelinguale e non importa se dopo il compimento del 12° anno di età il soggetto richiedente ha acquisito una buona capacità di comunicazione verbale.

La Suprema Corte di Cassazione infatti afferma che: ” … il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata. La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale…”.

C’è da chiarire ancora che le sentenze della Corte di Cassazione non sono leggi, quindi le Commissioni non hanno l’obbligo di seguirne le indicazioni e neppure sono sottoposte a sanzioni se non ne applicano i principi. In ogni caso però tali indicazioni possono esere fatte valere in sede di ricorso giudiziario.

Pensione ai sordi (ex sordomuti): € 333,33 per 13 mensilità nell’anno 2024.

a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.

Viene materialmente erogata dall’INPS e spetta ai “sordi” come definiti dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, purchè:

  • maggiori di 18 anni e minori di 65 anni e 7 mesi (da gennaio 2016);
  • il reddito percepito nell’anno precedente, quindi nel 2023, sia stato inferiore al limite stabilito annualmente per legge che, per il 2024 è di € 17.920,00.

E’ incompatibile con prestazioni analoghe erogate ad altro titolo.

La pensione, al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età si trasforma in pensione sociale.

Il “sordo” e i familiari, se si tratta di soggetto fiscalmente a carico, godono di numerose agevolazioni fiscali, ma l’enunciazione è complessa, per cui consiglio di consultare le pagine del sito Handylex.org, sito molto autorevole, riguardanti questo argomento: https://www.handylex.org/category/approfondimenti/?_categorie=approfondimenti&_tematiche=agevolazioni-fiscali

Il soggetto riconosciuto “sordo” ha diritto anche ad esenzione dal Ticket per farmaci e prestazioni specialistiche o di diagnostica e a fornitura gratuita di protesi ed ausili.

Siti di riferimento:

www.handylex.org

http://www.ens.it/

Dott. Salvatore Nicolosi


Testi consigliati (Amazon):

Principi di medicina interna XX edizione, copertina rigida- Harrison – 2021

Harrison – Manuale di Medicina Interna

Diritti Sociali dalla A alla Z – Manuale enciclopedico dei diritti dei lavoratori – 1 gennaio 2023 di Dario Seghieri


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *