Vai al contenuto

La sordocecità, con legge 107/2010 (visionabile da QUI), è stata riconosciuta come disabiltà unica.

La legge specifica che sono affette da sordocecità quei soggetti che presentano contemporaneamente i requisiti per la cecità e la sordità, quest’ultima però intesa nel senso previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 che così recita: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio

Da questa definizione sono esclusi quindi i soggetti che hanno perduto l’udito dopo il compimento del 12° anno di età (vedere QUESTA pagina).

I soggetti che presentano entrambe le menomazioni dovranno presentare la domanda di accertamento dello stato d’invalidità, secondo la prevista procedura telematica.

Saranno quindi sottoposti a visita una sola volta, da parte della Commissione prevista per l’accertamento della condizione di handicap, quindi quella della legge 104/92, integrata per l’occasione da specialisti competenti per la sordità e la cecità e, come usualmente, dal medico INPS.

L’INPS, con messaggio n. 21 del 25/08/2010 ha recepito le indicazioni della legge citata e ha iniziato a dare indicazioni operative.
La legge prevede espressamente il cumulo sia delle indennità sia delle pensioni spettanti normalmente ai soggetti con riconosciuta cecità, totale o parziale che sia, o riconosciuti sordi prelinguali. I soggetti riconosciuti sordociechi quindi percepiscono le indennità-pensioni in forma unificata.

Ricordo che, ai fini dell’accertamento, è necessario produrre alla Commissione tutta la documentazione medica probante lo stato invalidante, meglio se proveniente da strutture pubbliche.


 

 


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *