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L’accertamento dell’Invalidità Civile

L’accertamento dello stato invalidante viene effettuato tramite visita diretta da parte di una apposita commissione dell’Azienda Sanitaria Locale.

È costituita da un presidente, medico specialista in Medicina Legale, da altri due medici scelti tra i dipendenti o convenzionati con l’ASL di cui uno specialista in Medicina del Lavoro; completano la commissione un medico in rappresentanza di una delle associazioni storiche (ANMIC, UIC, ENS. ANFAS), un medico un rappresentanza dell’INPS ed eventualmente, se tra i soggetti da sottoporre ad accertamento vi sono minorati psichici o intellettivi, uno specialista in malattie neurologiche o psichiatriche.

L’accertamento viene compiuto tramite visita diretta, ormai generalmente presso una sede INPS, per lo meno dalle mie parti.

Se lo spostamento del soggetto da sottoporre ad accertamento presso la sede della visita potrebbe essere di nocumento al suo stato di salute, è possibile richiedere la visita domiciliare.

Questa può essere richiesta fin dall’inizio, ed in tal caso il medico che redige il certificato per la presentazione della domanda avrà l’accortezza di inviare un apposito “certificato di intrasportabilità” da redigere on-line sul sito dell’INPS che sostituisce il normale certificato on-line.

Se la condizione che impedisce il trasporto sopravviene successivamente alla presentazione della domanda e in attesa della visita, è ugualmente possibile, fino a 3 giorno prima della visita, redigere on-line il certificato di intrasportabilità; in questo caso il medico certificatore deve selezionare il “flag” presente all’interno del certificato in cui si chiede se vi è una domanda in corso. In questo caso in automatico il sistema dovrebbe (speriamo) agganciare il nuovo certificato alla domanda precedente e quindi, previo preavviso, la Commissione si recherà al domicilio indicato.

A questo punto il soggetto richiedente sarà sottoposto a visita medico-legale da parte della Commissione.

Su questo argomento vorrei dare alcuni consigli, spero appropriati.

Posto che il soggetto da visitare deve essere identificato, raccomando di portare un documento in corso di validità, non la tessera sanitaria che non ha funzioni di documento di riconoscimento.

Anche per i minorenni è indispensabile procedere al riconoscimento tramite apposito documento: quindi carta di identità se maggiore di 14 anni, attestato di identità se minore; possibile anche usare il passaporto di un genitore se contiene la foto del figlio. In teoria non viene accettata una autocertificazione da parte di un genitore.

Si passa all’accertamento vero e proprio.

La Commissione deve:

  • innanzi tutto porre diagnosi delle infermità,
  • poi deve valutare l’incidenza funzionale delle infermità individuate,
  • quindi deve individuare una percentuale di invalidità per ogni infermità secondo le indicazioni della tabella del DM 5/02/1992;
  • in ultimo deve sommare con una particolare metodologia (che ho descritto nella pagina della tabella delle percentuali di invalidità).

Per ciò che riguarda l’accertamento delle infermità è indispensabile produrre adeguata documentazione specialistica, quindi cartelle cliniche, relazioni di dimissioni, certificazioni specialistiche, referti di esami di diagnostica per immagini, referti di esami ematochimici (meglio se di strutture pubbliche).

Consiglio di evitare di portare documentazione specialistica “vecchia” di 3 o più anni, a meno che non sia indicativa per infermità non modificabile nel tempo. Ad esempio è possibile ed utile produrre cartella clinica per intervento di isterectomia o per intervento chirurgico mutilante, ma non è utile produrre antica cartella per ricovero a causa di una sindrome vertiginosa acuta o una datata gastroscopia, ancorché indicativa di gastrite cronica.

La necessità di produrre documentazione recente è ancora maggiore se non si tratta di una prima istanza ma di una revisione o di una domanda di aggravamento.

Nell’uno e nell’altro caso infatti è inutile produrre documentazione medica antecedente alla data del precedente accertamento, in quanto di tale documentazione e della relativa diagnosi si trova traccia nel verbale precedente.

Nel caso della visita di revisione occorre documentare “la persistenza dello stato invalidante” e ciò è possibile solo producendo documentazione medica recente.

Nel caso della visita per richiesta di aggravamento occorre dimostrare l’insorgenza di nuove infermità oppure l’aggravamento dell’incidenza funzionale delle precedenti infermità (vedi più avanti). Ma occorre anche dimostrare che le infermità precedentemente riconosciute non sono scomparse o non sono “migliorate”. Ritengo utile portare ad esempio l’incontinenza urinaria che, in via teorica, grazie ad un intervento chirurgico può cessare di affliggere il/la paziente.

La valutazione dell’incidenza funzionale delle infermità è il secondo fondamentale passaggio da parte della Commissione.

La maggior parte delle infermità infatti ha una espressività clinica diversa nei vari soggetti.

Nella tabella delle invalidità è previsto e spesso vengono indicate delle classi di gravità, con percentuali di invalidità che possono essere molto differenti, oppure degli intervalli di percentuale (31%-40% ad esempio). Spetterà poi alla Commissione, sulla scorta della propria visita, ma frequentemente sulla scorta della documentazione specialistica, inserire le infermità nelle classi funzionali appropriate.

Qui sorge quindi la necessità di “aiutare” la Commissione ad inserire le infermità nelle classi funzionali corrette. Quindi è indispensabile, dove indicato, fornire documentazione medica specialistica che permetta di porre anche una diagnosi funzionale delle infermità.

  • Se cardiopatie –> visita cardiologica con ECG, Ecocardigramma e valutazione classe funzionale NYHA,
  • se patologie polmonari –> visita pneumologica ed esame spirometrico,
  • se deficit visivi –> visita oculistica con visus corretto ed esame del fundus (se utile anche esame campimetrico binoculare percentualizzato),
  • se problematiche artropatiche –> visita fisiatrica o ortopedica con valutazione funzionale,
  • se patologia psichiatrica –>  indicazione nella certificazione oltre che della diagnosi anche sintomatologia, eventuale compenso o non compenso farmacologico e terapia effettuata,
  • se insufficienza renale –> indici ematochimici di funzionalità renale,
  • se demenza –> certificazioni neuropsichiatriche con test di livello o performance,
  • se difficoltà uditive –> visita ORL con audiometria ed impedenziometria
  • etc.

L’elenco soprastante è molto meno che incompleto e non deve essere preso ad esempio assoluto. Il proprio medico di fiducia sarà perfettamente in grado di consigliare sotto questo aspetto.

Ribadisco solo che la documentazione medica specialistica deve essere completa, esauriente e preferibilmente recente.

Le eccezioni però anche in questi caso sono la regola. Alcune infermità devono essere documentate preferibilmente dimostrando la loro persistenza nel tempo e ciò per non produrre il sospetto, a volte in verità legittimo, che si tratti di situazioni “create per l’occasione”. Una certificazione per sindrome depressiva risalente ad un mese prima della visita, in assenza di una storia clinica documentata per la stessa patologia, probabilmente non viene ritenuta molto affidabile e probabilmente a ragione.

Un appunto particolare sull’indennità di Accompagnamento.

Viene concessa se il soggetto “necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure se è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.

Il riconoscimento di queste condizioni quindi esula dalle indicazioni tabellari del DM citato.

Anche in questi casi è molto utile produrre adeguata certificazione, in qualche modo probante la condizione di non autosufficienza e ciò a volte non in quanto il medico della Commissione non sia in grado di valutare correttamente la grave condizione, ma a fini documentali.

Non si dimentichi il clamore mediatico suscitato dalla scoperta di falsi invalidi sfacciatamente dediti al godimento di provvidenze economiche per nulla spettanti, clamore che ha provocato numerosissimi accertamenti da parte della magistratura a seguito di segnalazioni anche anonime.

Il riconoscimento di una percentuale di invalidità che da diritto a beneficio economico oppure di una condizione tale da dare diritto alla percezione di Indennità di Accompagnamento più spesso scaturisce dalla produzione di una adeguata documentazione medica specialistica.

In qualche caso, soprattutto in soggetti particolarmente gravi, potrebbe essere impossibile fare eseguire visite specialistiche a fini certificativi. Ma in soggetti permanentemente allettati, a titolo di esempio, sono probanti a mio parere le certificazioni relative alla concessione dei presidi per le piaghe da decubito.

Un accenno in ultimo intendo farlo a proposito delle Malattie Rare.

Dal monitoraggio degli accessi al sito rilevo che vi è una parte significativa di visitatori che proviene dalle pagine di un motore di ricerca in quanto desidera conoscere la percentuale di invalidità assegnata ad una certa patologia, in particolare “malattie rare”.

Nella tabella delle invalidità civile, quella del DM 5/2/1992, non esiste alcuna voce relativa ad una delle malattie rare; per la verità mancano numerosissime patologie che rare non sono.

I membri della Commissione accertatrice procedono quindi per via analogica oppure valutando l’incidenza funzionale del quadro clinico prodotto dalla malattia, o meglio, valutando la riduzione di capacità lavorativa.

Va da se che alcune malattie rare non hanno una grande incidenza sulle capacità lavorative, altre invece producono quadri clinici gravi estremamente invalidanti, altre si pongono in situazioni intermedie.

Esempio di malattia rara considerata non invalidante è la celiachia: può creare gravissimi disturbi se non diagnosticata, crea grande disagio psichico, soprattutto nelle fasi iniziali della scoperta, ma poi, grazie alla terapia dietetica, è ben controllabile e non incide sulle capacità lavorative.

Altro esempio è l’acrodermatite enteropatica, o deficienza congenita di zinco, particolarmente invalidante solo se non diagnosticata, ma assolutamente controllabile grazie alla supplementazione orale a vita di zinco.

In altri casi, all’estremo opposto, i soggetti perdono purtroppo la loro autonomia per gravi deficit motori, psichici o misti; in questo caso viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento.

Nel caso delle malattie rare consiglio di produrre sia documentazione medica relativa all’identificazione della patologia, sia certificazione che possa essere utile all’individuazione dei deficit funzionali conseguenti.

È indispensabile “aiutare” la Commissione preposta a valutare correttamente il quadro invalidante.

Ultimo, ma non ultimo: è obbligatorio produrre certificazione medica autentica, fedele, rispettosa della verità e, perché no, rispettosa dell’intelligenza dei membri delle Commissioni Mediche.

Spero di esservi stato utile.

Dott. Salvatore Nicolosi


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29 commenti su “Invalidità civile: la visita”

  1. Voglio Che ero gia’ invalido al 68 per cento per altre patoligie e volevo evolevo un punteggio superiore con la stenosi lombare e con artrosi cervucale invece la commission inps ha detto Che non avevo nulla quando 2 neurochirurghi hanno certificato solo intervento chrurgico .grazie e saluti ho prodotto ricorso

    1. Salvatore Nicolosi

      Buongiorno.
      Questo blog per me è residuale, nel senso che ho trasferito tutti i contenuti, ampliandoli, in un’altro dominio: http://www.medisoc.it
      Indipendentemente dalla mia risposta attuale quindi consiglio di cercare il contenuto desiderato nel blog che ho indicato.

      A distanza per me è impossibile dare un parere affidabile; solo con visita diretta si riesce a valutare la fattibilità di un ricorso giudiziario per casi complessi come il suo.

      Saluti

  2. Salve , io sono invalido 55 % di invalidità riconosciuta nel 2013 , ma nel 2014 dopo una visita di diagnosi me l’ anno tolta , il problema è che io ho ancora il ferro nella gamba destra dopo 5 interventi , nel aprile del 2015 ho fatto una operazione e mi sa che devo farne un altra pero questa volta per la gamba sinistra , non riesco a stare in piede molto e camminare , come posso fare ? consigli

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Certe valutazioni non possono essere fatte in assenza di visita medico legale diretta e se non si visiona la documentazione specialistica.
      Quindi non posso darle un consiglio diretto, ma nessuno a distanza potrebbe; nella sua città sicuramente ci sono medici esperti o specialisti in medicina legale che potranno consigliarla al meglio.

      Saluti

  3. Egr.e’ vero che tolto agli impiegati statali la possibilita’ di poter chiedere la causa di servizio.Io hoprestato servizio nella scuola pubblica in un interrato in quanto i laboratori informatici in cui presto servizio erano li ubicati.Dopo tanto tempo tempo mi ritrovo con artrosi alla shiena e una grave stenosi lombare con problemi alle gambe che sono doloranti quando cammino. La stessa malattia e’ adducibile alla permanenza in questo interrato.Posso fare la causa di servizio.Grazie e saluti

    1. Salvatore Nicolosi

      Buongiorno.
      E’ vero.
      Con l’art. 6 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), è stata abolita la possibilità della doppia tutela INAIL e Causa di Servizio per la maggior parte delle figure professionali statali.
      La possibilità di riconoscimento della “causa di servizio” è stata mantenuta solo per gli appartenenti a forze armate e vigili del fuoco.

      Nel suo caso quindi rimane la tutela INAIL, ma devo dirle che le patologie artropatiche vengono riconosciute da questo ente solo ai soggetti esposti a sovraccarico biomeccanico e/o a vibrazioni a bassa frequenza trasmesse al rachide o agli arti.

      Saluti.
      Dott. Salvatore Nicolosi

  4. Mio figlio e’ affetto da albinismo oculare con strabismo cioe’ con movimento degli occhia destra e sinistra in quanto non mette a fuoco gli ogetti.e’una malattia rara , e’ stato riconosciuto ventesimista con regolare pensione.Vorrei sapere come mai non puo’ avere l’indennita’ di accompagnamento in quanto non e’autosufficiente,premette cche non puo’ ottenere la patente di guida e ogni movimento ha bisogno di essere accompagnato.grazie

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.

      Non possono essere concessi 2 benefici per la stessa infermità. Se la difficoltà deambulatoria e il deficit delle autonomie è provocato dal deficit visivo, essendo già riconosciuto il beneficio concesso ai ciechi parziali, l’indennità di accompagnamento non può essere concessa.

      In soggetti anche con altre patologie, come deficit intellettivi e patologie neurologiche che impediscono il movimento, l’indennità di accompagnamento può essere concessa ma la valutazione deve essere effettuata “a prescindere al deficit visivo”.

      Saluti.
      Dott. Salvatore Nicolosi

  5. Salve dottore, avrei un quesito da proporle vista la mia totale ignoranza in materia. Sono stato riformato qualche settimana fa per una miocardite ipertrofica settale con ostruzione dinamica sottovalvolare, 2° classe Nyha, sono stato giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare attivo ma idoneo alla riserva, ho scelto di non transitare nei ruoli civili per poter accedere alla pensione, per la stessa patologia ho fatto richiesta di causa di servizio ma i tempi sono lunghissimi e la probabilità che venga accolta molto remota. Ora, volevo sapere se potevo far richiesta della certificazione della percentuale di invalidità cagionata dalla mia malattia pur avendo una richiesta di causa di servizio in valutazione. La ringrazio per il tempo che vorrà dedicarmi. Cordialmente. Ivan

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Visto che si tratta di una istanza di causa di servizio, in valutazione non esiste incompatibilità con l’invalidità civile.
      Può tranquillamente presentare l’istanza.

      1. Mille grazie per la sua risposta dottore, a giorni passerò all’INPS per avere delucidazione sulla procedura da seguire. Buona serata. Cordialmente, Ivan.

  6. salve dottore vorrei un suo consiglio. percepisco la pensione di invalidità civile dal 2010 per problemi mentali (depressione e schizofrenia). anche se sono capace di scrivere qui in modo piu’ o meno buono, ho molti altri deficit.comunque dopo il riconoscimento in prima istanza del 75% dopo due anni mi convocarono a visita straordinaria e mi tolsero il beneficio economico abbassando la percentuale di invalidità. ho fatto causa tramite avvocato tribunale ecc e me l’hanno ridata ma con REVISIONE ALLA FINE DELL’ANNO 2015.Ora il mio problema sono i certificati medico legali da portare alla visita di revisione .per ora per tutto il 2014 non ne ho prodotti. è il caso di cominciare a farli sin da ora?e non farli solo verso l’imminenza della visita medico legale?speriamo che non mi tolgano di nuovo il beneficio perchè non riesco a lavorare.grazie

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Io consiglio sempre di abbondare con la certificazione, anche se tutto va fatto con la giusta moderazione.
      Consiglio di cominciare a provvedere alla certificazione neuropsichiatrica fin da adesso, salvo poi, nell’imminenza della visita di revisione, fare certificare nuovamente il tutto. A qualcuno può sembrare eccessivo e/o sovrabbondante, ma meglio non andare con un solo certificato (per lo meno nella mia esperienza).

      Saluti.
      Dott. Salvatore Nicolosi

    2. buonasera Dottore,
      sono un agente di commercio di 45 anni iscritto ENASARCO.
      Da due anni soffro di un prolasso alla valvola mitrale con conseguente visita specialistica ed elettrocardiogramma annuale per controllare un eventuale peggioramento del problema; nel frattempo mi viene riconosciuta la patologia ai fini di esenzione ticket.
      Questa situazione mi sta condizionando a livello psico/fisico e a questo punto vorrei chiederLe se c’è la possibilità di richiedere una percentuale di invalidità.
      La ringrazio anticipatamente per l ‘eventuale risposta.
      Giovanni B.

      1. Salvatore Nicolosi

        Buongiorno.
        Non è così semplice.
        Il prolasso della valvola mitrale provoca in genere una insufficienza della stessa valvola, cioè non si chiude integralmente durante la contrazione dei ventricoli.
        Però si tratta di una condizione che può essere lievissima, quindi insignificante, lieve, moderata, grave, severa.
        In alcuni casi è indispensabile correggere con intervento chirurgico.
        Ma questo sicuramente le è stato spiegato.
        Ai fini del riconoscimento di una percentuale di invalidità, la cardiopatia valvolare viene valutata secondo la sua gravità, usando le classi funzionali NYHA:
        6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) ==> 21%-30%
        6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) ==> 41%-50%
        6443 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) ==> 71%-80%
        6444 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) ==> 100%

        Può consultare la Tabella da QUI

        Quindi una valutazione corretta può essere fatta solo esaminando tutta la documentazione e visitando il paziente.

        In ogni caso, a titolo puramente indicativo, può provare a richiedere al suo cardiologo una valutazione della sua classe funzionale per avere una idea approssimativa.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

  7. buongiorno, mia mamma si è già sottoposta a visita e gli è stato riconosciuto 100 per cento con accompagno si è sottoposta dopo sei mesi a revisione gli è stata riconosciuta per ora perchè siamo in attesa di altro verbale la legge 104 ma allo stesso tempo l’hanno convocata a visita diretta all’inps??cosa vuol dire??ha fatto da poco la visita per la revisione??lei è stata operata di meninigioma e come conseguenza ha un emiplegia della parte sinistra del corpo quindi ha bisogno di una persona per far tutte le cose basilari della vita quotidiana..
    la ringrazio moltissimo

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Bisognerebbe vedere bene i tempi e la successione delle visite per essere certi del problema, oltre a visionare la lettera di convocazione.

      La procedura prevede che i verbali redatti dalla Commissione di invalidità USL (o ASL …etc) vengano validati dalla Locale Commissione Medica INPS. Se la documentazione, a parere dei medici INPS, è insufficiente o non esplicativa, il verbale viene bloccato nel suo iter e il soggetto interessato viene chiamato a visita diretta presso la locale sede INPS per un migliore inquadramento della patologia invalidante. Questo nella teoria. In pratica si tratta di una procedura utile al”taglio” di molte concessioni di invalidità se la prima commissione è stata “generosa” o comunque, in assenza di documentazione, ha valutato la situazione affidandosi alla proria impressione clinca e medico-legale.
      Probabilmente il problema è questo.
      Consiglio di attenzionare la documentazione che si è prodotta alla visita (che cautelativamente va portata con se nuovamente) ed aggiungere, se manca, una valutazione neurologica funzionale.
      Saluti.
      Dott. Salvatore Nicolosi

  8. buongiorno Dott. Nicolosi
    Mia moglie dal 2007 e invalida al 75% con le seguenti patologie codici diagnosi: 2205 – 7010 -2002 –
    adesso è stata richiamata a visita di controllo presso centro medico legale Inps. Nel presentarmi a visita oltre la vecchia documentazione aggiornata, o portato una risonanza magnetica spalla dx più spalla sx e un certificato di ricovero da una casa di cura con diagnosi: rottura cronica massiva e retratta della cuffia dei rotatori e borsite sottoacrimiale spalla dx. Dimessa terapia praticata: Artroscopica spalla dx
    il chirurgo ci a riferito di non aver potuto operare in guanto quando tirava i tendini per legarli si spappolavano.
    ci tengo a precisare che anche la spalla sx è nella spessa situazione.
    Adesso si trova nella situazione precedente dolorante, molto limitata nel movimento delle braccia. domanda è la seguente:
    guanto influisce la percentuale delle spalle, al precedente punteggio? Inoltre ho fatto richiesta della legge 104 per accudire mia moglie. Gradirei una sua valutazione se per le patologie di mia moglie potrebbero concedermi la legge 104.
    grazie.

    1. Salvatore Nicolosi

      Buonasera.
      Certamente la patologia delle spalle possono essere valutate in ambito di invalidità civile, quindi entrerebbero a far parte della valutazione globale.
      Per ciò che riguarda la legge 104/92, da quanto capisco a voi serve che sia riconosciuta soggetto con handicap in condizione di gravità, quindi art. 3 comma 3.
      Questo comma definisce così il soggetto con handicap grave:
      “3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.

      Non sono sicuro che le condizioni di sua moglie, guardando i codici delle infermità riconosciute, siano tali da rendere necessaria un “intervento assistenziale … globale …etc”, quindi ho qualche dubbio.

      Saluti.
      Dott. Salvatore Nicolosi

      1. sono Giuseppe …ho problemi delle cuffie dei rotatori dx sx spalla dx e sx e i tendini lacerati e consumati dx sx diabete mellito tipo 2 classe nyha 2 stadio che punteggio posso avere x l’ivalidita civile pensionistica e se posso chiedere l’accompagnatore agg che ho 54 anni aspetto 1 risposta al più presto possibile

        1. Salvatore Nicolosi

          Buonasera.
          Grande confusione.
          Premetto che fare una valutazione medico legale da queste poche notizie è impossibile.
          Peraltro la classe funzionale NYHA si riferisce alle cardiopatie e non al diabete e la valutazione del diabete viene fatta considerando l’esistenza di specifiche complicanze per il quale bisogna visionare la documentazione specialistica. Anche la patologia delle spalle non è valutabile a distanza in quanto si deve valutare l’effettiva riduzione dei movimenti ed eventuali riduzioni della forza.
          Posso però dirle che sicuramente non ha i requisiti per la concessione di indennità di accompagnamento in quanto dovrebbe trovarsi almeno in una di queste 2 condizioni:
          non in grado di deambulare (camminare) senza l’aiuto permenente di un accompagnatore,
          non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (ma sarebbe megli dire gli atti “fondamentali” della vita).

          Una valutazione della percentuale di invalidità civile non può essere fatta a distanza, tranne rarissime occasioni in casi selezionati.
          Saluti
          Dott. Salvatore Nicolosi

          1. buonasera scusate ma no mi sono spiegato bene le mie sono 3 le cause che vi voglio spiegare ho il diabete mellito tipo 2 con trattamento in trattamento con ipoglicemizzamti orali,ipertensione arteriosa al 2 stadio ESH/esc con cardiopatia secondariain 2 classe funzionale NYHA..OO31/402,rottura cuffia rotatori bilaterale tendinopatia digenerativ acon rottura del tendine sopraspinoso focolaio di lacerazione in sede di giunzione mio tendinea borsite su-acromion-focolaio laminare di lacerazione parcellare di fibre del versante articolaredel tratto inserzionaledel t del sottoscapolarerecesso articolare sottoscporaletendinosi con severa entita delle fibredel tratto di decorsointra-articolaredel tendine del capo lungodel bicipite con falda fluida peritendinea nella corrispondente guania sinoviale (tenosinovite) ecc ora vorrei sapere se posso presentare donanda di’ivalidita se raggiugo il punteggio grazie spero di essere chiaro……arrivederci

            1. Salvatore Nicolosi

              Buongiorno.
              Torno a ripetere che una valutazione affidabile in assenza di visita del paziente e di visione integrale della documentazione è praticamente impossibile, quindi solo qualche indicazione.
              La cardiopatia ipertensiva in II classe funzionale NYHA è valutabile tra il 41% e il 50%.
              Il diabete mellito viene valutato da circa 20% in su secondo la classe funzionale che sostanzialmente viene “assegnata” in rapporto anche alle complicanze; le indicazioni per individuare la classe funzionale si trovano in QUESTA pagina e la tabella di riferimento in QUESTA pagina. Ma comunque spesso è difficile anche per il medico esperto.
              Per ciò che riguarda le spalle, la valutazione viene effettuata sulla scorta del deficit del movimento, e non secondo le risultanze dell’esame TAC o della RM.

              Concludendo, credo che al 67% possa arrivare (ma sempre come ipotesi), ma non posso essere più preciso.

              Saluti.
              Dott. Salvatore Nicolosi

    2. Ho recentemente presentato domanda di invalidità per mia mamma. Sono già stata a patronato dove l’avevo presentata e so che la risposta dell’ INPS è stata negativa e che dovrò fare la ripresentazione fra sei mesi ecc.. Solo una domanda nella risposta della commissione medica comunque mia mamma è stata riconosciuta : invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( mia mamma ha86 anni) grave 100% . Ora mi mamma cammina con l’uso di un bastone perché ha un ginocchio artritico che le impedisce i movimenti , soffre in oltre di artrite reumatoide che anche questa le rende difficoltosi i movimenti. Mia mamma vive un una casa del Comune di Milano , qualche tempo fa avevo chiesto al gestore ( ALER MILANO )se era possibile dotare il bagno con il WC per handicappati e se al posto della vasca potevamo mettere la doccia. La persona con qui ho parlato mi ha detto che per farlo mia mamma doveva essere riconosciuta invalida ( non a fatto nessuna specifica ) la mia domanda è : tenendo conto del riconoscimento della commissione medica secondo Lei questo è sufficiente per far cambiare quello che ho chiesto ?
      grazie
      in attese di una sua gentile risposta cordialmente la saluto

      1. Salvatore Nicolosi

        Per la verità non conosco i criteri che l’ente gestore case del comune di Milano usa per adeguare le strutture secondo le necessità di un disabile.
        Quindi non posso darle una risposta certa. Ma potrebbe (uso il condizionale perchè vado a naso) essere necessario il riconoscimento della condizione di soggetto con handicap secondo la legge 104/92.

        Riproponga l’istanza alla ALER Milano. In ogni caso, se dovesserero respingerla, dovranno essere più precisi.

        Saluti

    3. maria teresa chechile

      ho presentato domanda di invalidita’ sulla base di documentazione clinica accertante che soffro di ernie discali cervicali e dopo aver subito una discectomia l4 l5 con esiti di intervento e radicolopatia tunnel carpale bilaterale e porto il busto al bisogno specificatamente con le stecche in piu’ ho sinusite cronica e anemia risultato della domanda non mi hanno riconosciuta invalida senza nemmeno uno stralcio di punteggio cosa ne pensate? SONO FORTEMENTE DELUSA E INTANTO VADO AVANTI CON FARMACI QUALI USO ET ABUSO DI CORTISONICI, FACCIO FATICA A GESTIRE LE COSE ANCHE OIU’ ELEMENTARI DELLA VITA QUOTIDIANA VEDETE UN PO’ COME SONO MESSA OLTRE AL RICORSO PERCHE’ CERTE COSE FUNZIONANANO SOLO SE SI HANNO LE CONOSCENZE E QUANDO HAI UN REALE PROBLEMA TI SBATTONO LA PORTA IN FACCIA?

      1. Salvatore Nicolosi

        Buonasera.
        Capisco dal suo sfogo che è parecchio delusa ma non vorrei che il problema sia stato causato dalla documentazione prodotta.
        1) Dopo intervento per ernia cervicale, in teoria, il problema si è risolto, quindi non esiste invalidità conseguente; tocca a lei dimostrare che non è vero con opportuna documentazione specialistica;
        2) la radicolopatia per tunnel carpale, a meno di casi molto gravi, non viene considerata invalidante in maniera significativa; esistono dei casi più gravi in cui si hanno addirittura delle ipomiotrofie dei muscoli della mano, anche gravi, ma comunque vanno documentati;
        3) se in una certificazione c’è scritto che lei deve portare il “busto al bisogno” la Commissione è autorizzata a ritenere che si tratta di condizioni saltuarie;
        4) una sinusite cronica ad evidenza Rx è valutabile, secondo la tabella, solo il 15%.

        E’ possibile che lei abbia reali problemi, ma è sicura di averli documentati adeguatamente? Si ricordi che ciò che conta, in invalidità civile, non è la patologia in sé, ma la gravità della patologia e la sua incidenza sulle capacità lavorative generiche e queste vanno dimostrate.

        Saluti.
        Dott. Salvatore Nicolosi

    4. Mia madre e’ affetta da mesotelioma pleurico, diagnosticato ad aprile 2011, a settembre e’ stata sottoposta ad intervento chirurgico, dopo un ciclo di tre chemio-terapie di preparazione all’ intervento. Piu’ fonti mi hanno detto che questo tumore e’ un tumore maligno tra i piu’ “cattivi” e che statisticamente e’ piuttosto improbabile una guarigione. Siamo in attesa di decisioni dei medici del reparto di Oncologia dell’ospedale in cui viene curata, relative alle prossime eventuali cure e terapie. Attualmente e’ in una situazione di convalescenza post-operatoria, con significativi dolori alla ferita, che le stanno rallentando la ripresa delle sue normali attivita’ quotidiane ( che chissa, se ci sara’ mai). Vorrei sapere se tale patologia e’ invalidante e fino a che percentuale, e se si puo’ parlare anche di handicap e di disabilita’. A che cosa abbiamo diritto ? Faccio presente che mia madre ha 73 anni, ha fatto la parrucchiera per una decina di anni da giovane e la domestica a domicilio per pochi anni e percepisce una pensione di reversibilita’ di 1000 euro circa comprensiva della reversibilita’ della pensione di mio padre, deceduto 11 anni fa.
      Grazie per la cortese attenzione.
      Attendo risposta a breve.

      1. Buongiorno.
        Ai soggetti in chemioterapia, oppure non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure non in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, viene concessa l’invalidità civile 100% e l’indennità di accompagnamento.
        Nel caso specifico, ritengo che il 110% di invalidità dovrebbe essere concessa senza problema, ma visto che ha superato i 65 anni di età non verrebbe erogato il beneficio economico.
        L’indennità di accompagnamento invece viene erogata indipendentemente da limiti di età e reddito.
        Specficando ancora meglio, una domanda effetuata “in corso di chemioterapia” effettivamente, nella stragrande maggioranza dei casi, porta al riconoscimento anche di indennità di acc.; viene spesso riconosciuta anche ai soggetti che, purtroppo, hanno condizioni generali molto scadute ed una prognosi infausta a breve periodo.
        Resta da capire quale sarà il programma terapeutico che gli Oncologi riterrano opportuno intraprendere.
        Consiglio di presentare la domanda di invalidità civile e, in sede di visita, ben documentare tutta la storia pregressa, ma anche l’eventuale programma terapeutico.
        A disposizione per ulteriori precisazioni, … auguri
        Salvatore Nicolosi

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