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Legge 11 ottobre 1990, n. 289

“Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”
(Pubblicata in G.U. 17 ottobre 1990, n. 243)

Art. 1

Beneficiari

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all’assegno di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º settembre 1990.
2. La concessione dell’indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L’indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L’indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell’assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

Art. 2

Modalità di concessione

1. La domanda per ottenere l’indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l’iscrizione o l’eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L’indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L’indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Art. 3

Incompatibilità

1. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonchè ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Art. 4

Adeguamento di indennità

1. A decorrere dal 1º gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi: a) lire 30.000 mensili per l’indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l’indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all’art. 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all’art. 4 della citata legge n. 508 del 1988.

Art. 5

Minori ciechi assoluti pluriminorati

1. Dopo l’art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aggiunto il seguente:
<<Art. 5-bis (Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati).
1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 è aumentata del 45 per cento>>.

Art. 6

Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell’interno

1. Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall’anno 1991, è autorizzata, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l’adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell’interno.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l’anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990 con utilizzo
dell’accantonamento .
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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