Vai al contenuto

DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2000

Approvazione di “Tabella delle menomazioni”, “Tabella indennizzo danno biologico”, “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

…. omissis …

Tabella dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per l’indennizzo delle conseguenze della menomazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo

23 febbraio 2000, n 38.

Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell’assicurato la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

A –

La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.

Grado di menomazione: da 16% a 20% Coefficiente: 0,4

Grado di menomazione: da 21% a 25% Coefficiente: 0,5

B –

La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 26% a 35% Coefficiente: 0,6

Grado di menomazione: da 36% a 50% Coefficiente: 0,7

C –

La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 51% a 70% Coefficiente: 0,8

Grado di menomazione: da 71% a 85% Coefficiente: 0,9

D –

La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Grado di menomazione: da 86% a 100% Coefficiente: 1,0

E’ consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore.
.


.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *