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Ove la prestazione di invalidità civile richiesta non venga accolta, l’istante può cercare di ottenere tale beneficio con azione giudiziaria da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile.

Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 6 mesi dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS.

Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011 sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.

  • con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
  • il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
  • entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
  1. ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella che avverà nella forma consueta;
  1. con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
  2. sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza;
  • la sentenza è inappellabile.

Alla data del 7 Gennaio 2012, in cui ho aggiornato questa pagina, non ho ancora potuto avere notizie sull’andamento della nuova procedura, ma a parere degli avvocati con cui ho parlato esistono parecchie incertezze, ad esempio sulla necessità e/o sull’utilità di depositare fin dell’inizio documentazione amministrativa per dimostrare la sussistenza dei requisiti amministrativi o sulla effettiva inappellabilità.

In fondo la nuova procedura è stata paragonata complessivamente ai primi 2 gradi dell’azione legale, causa ed appello per usare termini non tecnici, ma che fine farà il ricorso in Cassazione?.

Quando avrò maggiori certezze aggiornerò la pagina.

Dott. Salvatore NIcolosi



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