Legge 20 febbraio 2006, n. 95
“Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006
Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L’accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L’accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell’articolo 1».