DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2000

Approvazione di “Tabella delle menomazioni”, “Tabella indennizzo danno biologico”, “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

…. omissis …

Tabella dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per l’indennizzo delle conseguenze della menomazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo

23 febbraio 2000, n 38.

Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell’assicurato la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

A –

La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.

Grado di menomazione: da 16% a 20% Coefficiente: 0,4

Grado di menomazione: da 21% a 25% Coefficiente: 0,5

B –

La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 26% a 35% Coefficiente: 0,6

Grado di menomazione: da 36% a 50% Coefficiente: 0,7

C –

La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 51% a 70% Coefficiente: 0,8

Grado di menomazione: da 71% a 85% Coefficiente: 0,9

D –

La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Grado di menomazione: da 86% a 100% Coefficiente: 1,0

E’ consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore.
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