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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2007, n. 18580

omissis

Presidente Ravagnani – Relatore Celentano Pm Destro

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Rovereto, depositato il 2 marzo 2001, … Dal …, premesso di essere laureato in biologia e di essere dipendente della B. s.p.a. dal 10.4.1991, dapprima come impiegato e poi come quadro, quale coordinatore di tutte le attività connesse all’impianto di trattamento acque, lamentava di essere stato demansionato ed oggetto di mobbing, avendo ricevuto in data 14.12.1998 l’incarico di responsabile del laboratorio 1 microbiologia, alle dirette dipendenze dell’ing. C. .

Assumeva che la destinazione alla nuova funzione era stato determinata dalle sue richieste, rimaste senza esito, di visionare le autorizzazioni amministrative ed i risultati di talune analisi, al fine di operare con chiarezza e trasparenza a seguito di un controllo effettuato dai vigili urbani di Rovereto nell’agosto del 1998.

Sostenendo il minore rilievo delle nuove mansioni e l’intento persecutorio del datore di lavoro, chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo della dequalificazione che sotto quello della lesione alla salute e alla identità personale.

La società convenuta, costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e segnalava che in data 4 maggio 2001 questi era stato licenziato per aver prodotto in giudizio documentazione aziendale e corrispondenza riservata.

Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale sulla persona del ricorrente, con sentenza del 23 gennaio 2003 il Tribunale dichiarava che il ricorrente era stato oggetto di dequalificazione professionale e mobbing dal 15.12.1998 alla data del licenziamento; condannava la B. a pagare a titolo di danni la complessiva somma di € 31.321,120, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.

L’appello della … omisis … s.p.a., già B. s.p.a., veniva accolto dalla Corte di Appello di Trento con sentenza dell’1/27 luglio 2004.

I giudici di secondo grado, ritenuta preferibile la ricostruzione della vicenda come risultante dalle deposizioni rese dai testi addotti dalla società, osservavano che il dott. Dal B. non aveva fornito la prova della non equivalenza fra le nuove e le vecchie mansioni e, quindi, del dedotto demansionamento.

Rigettavano pertanto la domanda del lavoratore, compensando le spese dei due gradi di giudizio, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica, che ponevano a carico dell’appellato.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, … Dal B. La … omisis … s.p.a. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2103 c.c., la difesa del ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno erroneamente posto a carico del lavoratore l’onere della prova della mancanza di equivalenza delle mansioni e del conseguente demansionamento, posto che è il datore di lavoro, titolare dello jus variandi, che deve provare la sussistenza delle esigenze aziendali che lo giustificano.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione su punti decisivi, la difesa Dal B. critica la sentenza: a) per non aver considerato che né nella lettera indirizzata al ricorrente né nella e-mail interna, entrambe del 14.12.1998, e neppure nelle job descriptions successive, si fa riferimento alla necessità di spostare il dr. Dal N. al laboratorio microbiologico in vista delle preannunciate dimissioni del dirigente di questo, dr. C.; b) perché non si è tenuto conto del giudizio espresso dall’ordine nazionale dei biologi, in termini di “obiettiva riduzione delle funzioni proprie” e di “diminuzione della capacità e competenza del biologo”; c) per non aver valutato la insanabile contraddizione fra i documenti 25 e 27 di parte aziendale, atteso che con il primo il dr. C. , a fronte delle proteste sollevate dal Dal B. circa il suo sottoutilizzo nella nuova destinazione, riconosceva il fondamento della lamentela imputandola alla “provvisorietà dettata da situazioni contingenti”, mentre con il secondo (lettera 7.9.1999) si contesta al Dal B. la responsabilità di questi inconvenienti per un atteggiamento non collaborativo; d) per non aver considerato la motivazione della richiesta del Pm presso il Tribunale di Rovereto di archiviazione della posizione penale aperta nei confronti dei responsabili di B. per i reati di inquinamento, trattandosi di richiesta fondata sulla prescrizione per essersi i fatti verificati in epoca coperta, appunto, da prescrizione.

3. Il ricorso non è fondato.

La Corte di Trento ha valutato diversamente, rispetto al primo giudice, la attendibilità dei testi e la documentazione prodotta in giudizio, ritenendo più attendibile la versione fornita dal datore di lavoro. E, ricostruita la vicenda, ha conclusivamente osservato che il dr. Dal B. non aveva provato la non equivalenza delle mansioni assegnate nel dicembre 1998 rispetto a quelle precedenti; che le mansioni erano, invece, equivalenti, anche se l’allontanamento dall’impianto di trattamento acque, in concomitanza con il clima di tensione venutosi a creare con l’azienda, era stato erroneamente percepito dal lavoratore come fatto persecutorio e riduttivo della sua professionalità, tanto da fargli assumere un atteggiamento di mancanza di collaborazione e adattamento al nuovo ruolo (con conseguente necessità di affidare la responsabilità di quel settore ad altra persona, individuata nel dr. C.: pag. 26 della sentenza).

Non sussiste in tale affermazione la dedotta violazione dell’art. 2103 c.c., atteso che tale disposizione, come ammette la stessa difesa del ricorrente, attribuisce al datore di lavoro il diritto e il dovere di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Incombe sul lavoratore, che assume la non equivalenza delle mansioni affidategli con quelle da ultimo svolte, provare la non equivalenza e la correlata dequalificazione (Cass., 9 giugno 1997 n. 5162).

Ad ogni modo, come sopra rilevato, la Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni attribuite presso il laboratorio di microbiologia, nella prospettiva della cessazione del rapporto di lavoro del dott. C., fossero adeguate alla professionalità del lavoratore, tenendo conto della sua formazione tecnica e della precedente esperienza in materia di fermentazione. In ordine al secondo motivo va osservato che gli elementi che si assumono non valutati o insufficientemente valutati dai giudici di appello o non appaiono decisivi (come il parere dell’ordine nazionale dei biologi) o si risolvono nel diverso apprezzamento di documenti (come la circostanza, peraltro anch’essa non decisiva, che non fossero state prospettate al ricorrente le future dimissioni annunciate dal dr. C.) o muovono da una diversa interpretazione dei fatti (come la dedotta contraddizione fra i documenti 25 e 27 e la mancata considerazione delle motivazioni poste a base della richiesta di archiviazione del procedimento aperto a carico dei responsabili B.per reati ambientali).

Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Il diverso esito dei due gradi di giudizio consiglia la compensazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.


 


 

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