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Indennizzo in capitale del danno biologico

E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

E’ prevista per gli infortuni/malattie professionali avvenuti/denunciate dopo il 25/07/2000; i danni compresi tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dallo stesso DL 38, vengono considerati “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum”.

Da notare che i danni inferiori al 6% sono considerati in “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocati da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.

Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni,  contenente 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che hanno valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore; per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biolocico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.

La percentuale può essere revisionata sia dall’Istituto che dall’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15% , non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio; comunque la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.

Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconoscita supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).

IL RICORSO.

Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.

Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi egli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che, se serio, metterà a disposizione gratuitamente la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.

Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.

Se il giudizio precedente viene confermato, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro

 

 

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