Quando un dipendente di una Pubblica Amministrazione, per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato, abbia subito un infortunio o contratto una malattia, ha diritto ad una particolare tutela che si estrinseca nel riconoscimento della cosiddetta “causa di servizio” con una serie di benefici ben precisi.
Affinché sia riconosciuta una causa di servizio occorrono alcune condizioni:
- deve esistere un rapporto di lavoro nel pubblico impiego, in atto o pregresso.
- deve essere accertata la presenza di una malattia, di una infermità o comunque di una lesione collegata alla svolgimento delle mansioni lavorative;
- deve essere riconosciuto un nesso di casualità (o comunque di concausalità determinante ed efficiente) tra la patologia e il tipo di attività lavorativa (se si tratta di malattia).
Quando un dipendente pubblico ritiene di aver contratto una malattia riconducibile, sotto il profilo causale, alla sua attività lavorativa, oppure quando ha subito una lesione da infortunio, può richiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e, a tal fine, deve produrre una domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, RIGOROSAMENTE entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o da quella in cui ha avuto conoscenza della gravità della sua patologia e delle conseguenze sulla sua integrità psico-fisica
A questo proposito, è da precisare che la domanda può essere inoltrata anche fino a cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo, naturalmente sempre tenendo presente i sei mesi di cui al paragrafo precedente.
Nella domanda devono essere indicati gli eventi o i fatti di servizio che hanno provocato la malattia, la malattia stessa e le conseguenze provocate dalla malattia.
È utile corredare la domanda con un certificato medico che attesti qual’è la malattia, quali sino le conseguenze e qual’è la quantificazione percentualistica, utilizzando la tabella del D.P.R. 30/12/1981, n. 834.
Questo passaggio è in realtà di estrema importanza in quanto, in sede di accertamento, viene valutato solo ciò di cui si è fatta richiesta.
Ad esempio, se viene richiesto il riconoscimento di una causa di servizio per una gonartrosi destra, in sede di accertamento non verrà tenuto conto di una eventuale gonartrosi sinistra, anche se il nesso di causalità è riconoscibile.
È consigliabile naturalmente produrre ogni documento utile al fine dell’accertamento del nesso di causalità.
La valutazione viene effettuata sulla scorta delle indicazioni del D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il quale prevede 2 tabelle, A e B.
Per la tabella QUI
La Tabella A è divisa in 8 categorie di infermità che corrispondono, secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, alle seguenti percentuali di invalidità:
1° categoria ==> 100-80%
2° categoria ==> 80-75%
3° categoria ==> 75-70%
4° categoria ==> 70-60%
5° categoria ==> 60-50%
6° categoria ==> 50-40%
7° categoria ==> 40-30%
8° categoria ==> 30-20%
La Tabella B non è suddivisa in categorie e contiene infermità e lesioni che provocano una invalidità del 20-10%.
In caso di due o più menomazioni si utilizza la tabella F-1 che indica come procedere alle somme: si somma alla più grave le successive; se si supera la prima categoria si applica il cumulo previsto dalla Tabella F.
Categoria | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | II+2/10 | II+3/10 | II+5/10 | I | I+8a | I+7a | I+6a |
3 | II | II | II | I | I | I | |
4 | III | III | II | II | II | ||
5 | IV | IV | III | III | |||
6 | V | V | IV | ||||
7 | VI | VI | |||||
8 | VII |
Il cumulo fra un’infermità di seconda ed una di settima viene indennizzata come una seconda categoria più i tre decimi della differenza tra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria, in base agli importi di un’altra tabella, la “C”; il cumulo fra una seconda e quinta dà diritto alla pensione di prima categoria e così via.
Se nella tabella manca la menomazione da cui è affetto il richiedente, si procede con criterio analogico.
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia dipendenti da causa di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.
L’impianto contrattuale è quasi identico per ogni singolo comparto, salvo alcune differenze
-
Per il personale dei ministeri e della scuola, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è diversamente disciplinato a seconda si tratti di infortunio o malattia. Se si tratta di infortunio il posto è conservato fino a completa guarigione clinica; nel caso di malattia per un periodo non superiore a 36 mesi a intera retribuzione
-
Per i dipendenti degli enti locali, della sanità , e degli enti pubblici non economici (parastato), non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di assenza. Pertanto, sia l’infortunio che la malattia danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta, ma per un periodo non superiore a 36 mesi ad intera retribuzione)
Benefici economici
Al personale riconosciuto invalido per servizio è riconosciuto un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% se possiede una invalidità ascritta alle prime 6 categorie (1-6) o all’1,25% se possiede una invalidià ascritta ad una delle ultime 2 categorie della tabella A (7-8).
Maggiorazione dell’anzianità di servizio (articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001)
Agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda.
La domanda dovrà essere presentata contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.
Gli enti enti datori di lavoro la corrispondono ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
Deve essere riconosciuto il nesso causale tra il fatto di servizio e l’infermità, l’infermità deve essere stabilizzata e le lesioni conseguenti devono essere apprezzabili sotto il profilo valutativo ed ascrivibili alla tabella B oppure ad una delle categorie delle tabelle A.
Il calcolo dell’Equo Indennizzo viene così effettuato: si considera la classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza al momento di presentazione della domanda, maggiorata dell’80% e moltiplicata per 2,5, (ma per i dirigenti dello Stato ed equiparati, i Colonnelli ed i Generali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia l’importo della classe iniziale è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale); la cifra ottenuta corrisponde all’equo indennizzo spettante per la 1°categoria; per la 2°viene calcolato il 95%, per la 3°il 78%, per la 4° il 64%, per la 5°il 47%, per la 6°il 30%, per la 7° il 15%, per l’8° il 9%, per la Tabella B il 3%.
La somma liquidata può essere ridotta inoltre del 25% o del 50% qualora il dipendente abbia superato rispettivamente i 50 o i 60 anni di età alla data dell’evento.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico indipendentemente dalla durata del servizio, è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
È necessario che il dipendente subisca una menomazione da causa di servizio con ascrizione ad una delle categorie della tabella A.
Criteri generali. Ai sensi del D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il dipendente, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento, o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile, qualora tali menomazioni comportino la inabilità al servizio.
L’assegno rinnovabile è liquidato per due-quattro anni, quindi è sottoposto ad accertamenti sanitari che possono convertire l’assegno in pensione vitalizia (categoria Tabella A), ovvero in indennità una tantum (Tabella B) oppure nessun ulteriore trattamento.
L’interessato può chiedere una visita di aggravamento in qualunque momento, però dopo tre reiezioni consecutive può ripetere le domande solo a distanza di dieci anni l’una dall’altra, salvo condizioni di particolare urgenza.
Divieto di cumulo
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela, compatibili ma non cumulabili. Pertanto, non possono essere liquidate entrambi per la stessa infermità o lesione. Il dipendente ha però la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima.
L’IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO
Contro il provvedimento di NON riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, oppure della NON tempestività, può essere opposto ricorso di fronte all’autorità giudiziaria.
Se il richiedente appartiene alla categoria dei soggetti “contrattualizzati, cioè è soggetto ad un Contratto Collettivo di Lavoro, la competenza attualmente è del giudice ordinario con rito del Lavoro; in precedenza era del TAR. Il termine di decadenza è di 10 anni dalla notifica del provvedimento (mi dicono però che esiste giurisprudenza sfavorevole che in qualche caso ha indicato un termine di 6 mesi dalla notifica).
Se il richiedente è “non contrattualizzato” come ad esempio i docenti universitari, la competenza è ancora del T.A.R. e il termine di decadenza è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Se si vuole impugnare il provvedimento di negata concessione di pensione privileggiata, la competenza è della Corte dei Conti, per entrambi i casi, contrattualizzato o non contrattualizzato.
Concludo avvertendo che la tematica della dipendenza da causa di servizio è molto vasta e queste poche righe sono solo indicative.
Dott. Salvatore Nicolosi
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Ho riconosciuta una Tab.B con liquidazione equo indennizzo. Successivamente mi viene riconosciuta una Tab.A minima che per cumulo con la Tab.B mi viene riconosciuta 8 cat. Massima. Per pensione privilegiata cosa verrei a percepire? Ho fruito anche benefici legge 539/50. Ringrazio anticipatamente
Buonasera.
La sua domanda è prettamente amministrativa e ciò non fa parte delle mie competenze professionali, considerando che sono un medico.
Quindi le consiglio di rivolgere la stessa domanda ad un impiegato amministrativo di un buon patronato.
Saluti
buongiorno, sono un dipendente postale in servizio dal 1987 al quale in data 12/01/1996, dopo un lungo periodo di attesa, il collegio medico legale del ministero della difesa di Torino riconosce dipendenti per causa di servizio 2 lesioni avute nel corso dell’anno 1992, (1+2 per esiti di capsulo plastica + recidiva), per le quali avevo richiesto il riconoscimento in date diverse, ascrivendole entrambe alla tabella B massima.
ebbene, in questo forum ho letto nei quesiti di cui sopra come il riconoscimento riconducibile alla tabella B non dia in sostanza alcun beneficio e, pertanto, la mia domanda è: visto che lesioni sono due ed entrambe incidono sulla stessa parte anatomica, è possibile, e quale può essere l’iter, perché si possa fare il cumulo e passare alla tabella A 8 categoria? ringrazio sentitamente.
Buonasera.
Se ho capito bene, alla fine, si tratta di 2 differenti eventi che hanno provocato una unica menomazione funzionale (rottura capsula dei rotatori di una spalla?). In questo caso la menomazione però interessa un unico organo e quindi la valutazione è assolutamente unica; non si tratta di due menomazioni che si sommano in quanto in sostanza si valuta la riduzione dei movimenti della spalla. Due eventi ma un’unica menomazione.
Quindi la valutazione viene effettuata secondo le indicazioni tabellari, considerando che il blocco della spalla con arto parallelo al corpo è ascrivibile alla IV categoria tabella A. se i movimenti sono ridotti della metà siamo all’incirca in VII-VIII categoria.
Si richiede un aggravamento all’ufficio competente producendo apposita certificazione con la richiesta della percentuale, ma in questo momento, con il passaggio di competenze all’INPS e con l’eliminazione della causa di servizio per i nuovi eventi per la vostra categoria, non sapri proprio qual’è.
Un patronato ben organizzato, tipo INCA, INAS, EPASA, ITAL solo per nominarne alcuni, potrebbe dare una risposta concretae soprattutto affidabile
Saluti
Buongiorno,sono stato assunto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mentre mi trovavo a fare il corso per diventare permanente mi sono infortunato,portato presso un ente ospedaliero sono stato fermato dal continuare il corso stesso ,presentata domanda per c.d.s è stavo ultimando le terapie consigliate dal c.m.o l’amministrazione mi ha licenziato per malattia bloccandomi subito ogni pagamento vedi mesate, dopo 12 mesi mi è stata riconosciuta la c.d.s ma l’amministrazione mi ha riconosciuto solamente un misero equo indennizzo non dandomi la possibilità di riprendere detto corso e con quello il mio posto di lavoro,ricorso più volte senza avere giustizia ,come potrei fare per avere quel posto di lavoro tanto sudato
ex v.f Franco Panella
Buonasera.
Questo esula assolutamente dalle mie competenze; non so affatto cosa consigliarle.
Saluti
salve io sono un ex luogotenente della marina in pensione. riformato nel 2012 per causa di servizio con una patologia ascrivibile alla 5^ ctg tab. A a vita. Inviatomi per conoscenza dalla Commissiome Medica Ospedaliera di Taranto il 14/02/2017potrei sapere ora come verrà calcolata la PPO(pensione privilegiata ordinaria) da parte dell’Inps. Grazie
Buonasera.
Mi scuso per il ritardo nel rispondere, ma questo è un sito che controllo raramente in quanto destinato ad essere chiuso.
Il sito a cui fare riferimento, con contenuti simili ma aggiornati e ampliati è https://medisoc.it
In ogni caso, la sua è una domanda troppo burocratica per me; sono un medico e pur avendo competenze anche su problematiche amministrative, non riesco a dare risposte affidabili su questi argomenti.
Le consiglio quindi di rivolgersi, per chiarimenti, ad un patronato.
Saluti
Buonasera,volevo porgere una domanda, sono un poliziotto penitenziario il quale nel 2008 fui oggetto di aggressione da parte di un detenuto.Dopo il ricovero ospedaliero di gg 5 fui inviato al CMO di appartenenza tramite Mod. “C”, successivamente al termine della convalescenza mi è stata riconosciuta sia dal CMO che dalla commissione di verifica la causa di servizio senza ascrivibilità a tabella e categoria con la seguente menomazione: Trauma oculo zigomatico occhio sx. Ora la mia domanda è questa posso chiedere l’ aggravamento riconducibile a questa causa di servizio in quanto nella zona interessata ho problemi per abbassamento del Visus e disturbo dovuto all’ annebbiamneto della vista. In attesa ringrazio anticipatamente saluti Massimo
Buonasera.
Si, mi risulta che può farlo, ma dovrà dimostrare che la riduzione del visus è riconducibile al trauma del 2008. Inoltre deve ben documentare la motivazione per cui ha questi “annebbiamenti” della vista. Potrebbe non essere facile.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
sostiene, il distretto sanitario, che due patologie, una discoartrosi cervicale tabella B minima e deficit statico-dinamica rachide dorso-lombare tabella B massima. Le patologie non risultano riconosciute ed ascrivibili alla tabella A come in realtà risultano riconosciute nella complessiva ascrivibilità nella tabella A categoria 8 misura massima
Buongiorno.
l’art. 6 lettera g) del DM 12.02.2004, prevede che: “Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A”.
E’ quindi possibile che due menomazioni ascritte entrambe alla Tabella B, non importa se minima o massima, possano essere cumulate (ad es. perché incidono sullo stesso organo o funzione) e dare luogo ad una valutazione complessiva ascritta alla ottava categoria della tabella A, ma questa valutazione non è obbligatoria e soprattutto non è di competenza della USL/ASP, ma solo delle commissioni a ciò specificamente preposte, quindi le Commissioni Mediche Ospedaliere Militari o le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro.
Occorrerebbe capire cosa è accaduto nel suo caso.
Saluti
Ecco cosa succede, quest’anno come tutti gli anni, richiedo l’autorizzazione al contributo per cure termali, ma la risposta quest’anno, scrive il Distretto Sanitario non è possibile procedere ad autorizzare quanto richiesto perché le patologie attinenti alla richiesta di contributo per cure termali non risultano riconosciute ed ascrivibili alla Tab.A
Cosa che tutti gli altri anni mi venivano erogate, essendo in possesso di un verbale C.M.O. del Ministero della Difesa – Policlinico Militare di Padova che riconoscono discoartrosi cervicale Tab. B minima e artrosi dorsolombare Tab. B massima che ascrivibili nella menomazione complessiva producono Tab. A categoria 8 misura massima.
grazie per il Suo interessamento cordiali saluti Giampietro
Buonasera.
Il problema è proprio quello che le dicevo, cioè che la USL non può procedere a questo tipo di valutazioni e/o somma di valutazioni.
Dovrebbe controllare se è ancora in tempo, rivolgendosi ad un patronato, e fare un’istanza di aggravamento al fine di far riunire le 2 patologie in un’unica valutazione.
Ma eventualmente capisco che i tempi necessari non sono brevi.
Saluti.
non sostengono che quando due patologie tipo tabella B, e tabella B massima, riguardanti lo stesso punto ( in questo caso la spina dorsale)sommate diano tabella A massima come riconosciuta.
Buonasera.
Se è un quesito, mi dispiace ma non ho capito.
Saluti
mi è stata riconosciuta causa di servizio nel 1999 per discopatia l4 l5 l5 s1, senza nessuna abella, nel 2013 l’ospedale militare mi riconosce causa di servizio ascritta a tabella A cat 8. Ora sono in pensione e la domanda di pensione l’ho presentata come privilegiata. La mia domanda è : come mai a tutt’oggi non mi è stata ancora concessa la pensione privilegiata? Grazie.
Buongiorno.
Alla sua domanda mi è impossibile rispondere.
Solo facendo controllare la sua istanza presso gli uffici preposti potrà avere notizie e questo è di competenza del patronato a cui si è sicuramente rivolto per perfezionare la sua domanda.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera,
sono una docente a tempo indeterminato, mi è stata riconosciuta la causa di servizio in data 24/02/2014 ascrivendola alla Tabella B, a seguito di un infortunio in itinere del 16/03/2011.Quali sono i benefici che mi spettano? Ho diritto al riconoscimento dei due mesi di contributi figurativi? Posso richiedere l’equo indennizzo se mi è stato riconosciuto e pagato il danno biologico dall’INAIL (15% di invalidità)?”Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio….Sono fatti salvi i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011:
siano ancora in corso,
quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della
domanda,
quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima
della predetta data.”
Il mio infortunio dovrebbe rientrare nelle eccezioni, quali sono i benefici?
Nell’attesa di una Vs sollecita risposta Vi auguro Buona Pasqua
Grazie
Maria
Buonasera.
1) in effetti il suo caso rientra tra quelli per cui ancora è prevista la concessione della causa di sevizio agli insegnanti;
2) l’equo indennizzo va richiesto entro 6 mesi dal riconoscimento, ma non è cumulabile con l’indennizzo INAIL;
3) i 2 mesi di contributi figurativi, come anche specificato in questa pagina, spettano se le infermità sono infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella “A”, quindi lei non ne ha diritto.
Se legge attentamente questa pagina troverà le risposte, anche perchè, in realtà, con un riconoscimento di tabella B i benefici sono in effetti pochi.
Saluti e buona Pasqua a lei e alla sua famiglia.
Buonasera, vengo a conoscenza che una mia amica ricoverata a seguito di una colluttazione (appartenente alla Polizia di stato) ha fatto domanda di causa di servizio nel 2004. Nel 2012 il decreto respinge l’istanza perchè a loro avviso il danno al ginocchio è una patologia causata da normale logorio temporale. Ho il dubbio che l’ufficio abbia omesso di documentare il fatto come è avvenuto. La mia amica ignorando i suoi diritti non ha fatto ricorso. Esiste la possibilità dopo due anni di riaprire il contenzioso se dovesse comprovare la mancata documentazione obbligatoria dell’ufficio? Lei stava svolgendo il suo lavoro comandata di turno e ricoverata a seguito dell’incidente.
La risposta si trova proprio in questa pagina:
“… Se il richiedente appartiene alla categoria dei soggetti “contrattualizzati, cioè è soggetto ad un Contratto Collettivo di Lavoro, la competenza attualmente è del giudice ordinario con rito del Lavoro; in precedenza era del TAR. Il termine di decadenza è di 10 anni dalla notifica del provvedimento (mi dicono però che esiste giurisprudenza sfavorevole che in qualche caso ha indicato un termine di 6 mesi dalla notifica)…”
In sostanza potrebbe essere possibile ma è comunque opportuno interpellare un avvocato esperto in diritto del lavoro per averne la certezza, anche perchè comunque si tratterebbe di un ricorso giudiziario e l’avvocato è indispensabile.
A mia conoscenza, e anche esperienza, gli avvocati che lavorano per i patronati più “grossi” non infrequentemente intraprendono queste azioni, quindi l’esperienza e le conoscenze non gli mancano.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
buonasera! mi hanno riconosciuto una causa di servizio per un danno avuto che dovrebbe comportare un’ invalidità tra il 10/12% perciò ascrivibile alla tabella B! l’ equo indennizzo mi spetterebbe in ogni caso?? cosa si intende esattamente per danno stabilizzato? inoltre la base su cui fare il calcolo (sommare l’80%, moltiplicarlo per 2.5) sarebbe lo stipendio base annuo?? grazie mille!
Buonasera.
Nel caso della tabella B, l’equo indennizzo è una somma calcolata prendendo il 3% dello lo stipendio base (classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza al momento di presentazione della domanda) a cui è stato aggiunto il suo 80% ed è stato moltiplicato per 2,5.
Ad esempio, se lo stipendio base annuale è 10.000 euro, gli si aggiunge il suo 80%, quindi diventa 18.000, si moltiplica ancora per 2,5, siamo quindi a 45.000 e di questo si calcola il 3%, quindi 1350 euro.
IL danno è stabilizzato quando ulteriori trattamenti o riposo presumibilmente non provocheranno un miglioramento (in termini non tecnici).
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Ho riconosciuta dal 2002 malattia per causa di servizio- trattasi di spondilite anchilosante- purtroppo periodicamente tale malattia mi invalida e mi assento dal lavoro. qual’è il limite massimo di assenza non continuativa per malattia riconosciuta da causa di servizio? Sono nel settore sanità (Infermiera professionale)
Grazie.
Che io sappia sono 30 mesi nel quinquennio.
Buonasera,
nel settembre 2011, a seguito di richiesta di causa di servizio per una frattura avvenuta nell’esercizio delle mie funzioni, mi è stato decretato il riconoscimento delle dipendenza da causa di servizio per l’infermità subita, ai soli fini dell’eventuale trattamento pensionistico di privilegio mentre è stato rigettata la domanda di equo indenizzo per superamento dei termini di presentazione della domanda (ho superato i 6 mesi per qualche giorno, purtroppo..).
Controllando la tabella,m mi è stat riconosciuta la categoria B. Mi chiedo, posso, quanda arriverà il momento, chiedere la pensione privilegiata, nonostante non mi sia sta riconosciuta la tabella A?
Come mi devo comportare?
La ringrazio in anticipo per ogni sua delucidazione.
Buonasera.
La pensione privileggiata è connessa al riconoscimento di causa di servizio per patologia ascritta alla tabella A; quindi se è tabella B non spetta.
Però è prevista la possibilità di effettuare una richiesta di revisione per aggravamento 1 sola volta entro 5 anni dalla data della comunicazione del primo provvedimento di concessione.
Quindi, tenendo d’occhio la scadenza, potrebbe utilizzare questa possibilità.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Dr. Nicolosi,
mi è stata riconosciuta l’invalidità, ma non la causa di servizio…
Nel frattempo mi è stata fatta una diagnosi di malattia dipendente da causa di servizio, posso rifare la richiesta di riconoscimento causa di servizio?…
So che Monti ha abrogato tale possibilità…
Grazie
Buongiorno.
E’ vero, dal dicembre 2011 la causa di servizio per i dipendenti pubblici, con l’eccezione delle forze armate e assimilate, è stata abolita. Resta la tutela INAIL, quindi in via teorica potrebbe fare richiesta di malattia professionale.
Ma i criteri INAIL sono più severi di quelli della causa di servizio e in aggiunta esistono dei termini di scadenza per la domanda.
Non sono assolutamente in grado di fare una valutazione a distanza sulla fattibilità di questo tipo di istanza in quanto occorre sempre valutare la documentazione e visitare il lavoratore.
Ma generalmente i Patronati più importanti hanno delle convenzioni con medici esperti in medicina legale che, gratuitamente, potranno dare una consulenza corretta.
INCA-CGIL, INAS-CISL, EPASA-CNA, INAC-CIA, ANMIL, sono solo alcuni che mi vengono in mente.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve, sono una lavoratrice dipendente pubblica da 20 aa e ho 41aa
nel 2011 mi è stata riconosciuta un’invalidità ascritta all’ 8°categoria, ma non la dipendenza da causa di servizio
nel frattempo la mia condizione di salute è peggiorata ed è stato identificato il nesso di causa/effetto…
posso richiedere l’aggravamento…
quali potrebbero essere i benefici economici/pensionistici?..
potrei chiedere la pensione privilegiata? a quanto ammonterebbe?
Grazie
Emilia
Buonasera.
Quando dice che è stato identificato il nesso di causa-effetto intende dire che successivamente è stata riconosciuta la causa di servizio?
Se non è stata riconosciuta la “causa di servizio” non può chiedere un aggravamento; infatti non si può chiedere un aggravamento di un diritto che non è stato riconosciuto.
Se invece “è” poi stata riconosciuta la causa di servizio può sicuramente fare istanza per l’aggravamento, ma è impossibile con queste scarne notizie fare una valutazione economica; oltretutto questo esula dalle mie competenze.
Dott. Salvatore Nicolosi