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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

omissis

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 1505 depositata il 5.02.2002

sul ricorso proposto da:

L.A., … omissis
ricorrente

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, … omissis …

avverso la sentenza n. 62/98 del Tribunale di Venezia, depositata il 23/04/98 R.G.N. 2/98;

… omissis …

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Venezia, A.L. conveniva in giudizio l’Inps chiedendone la condanna al ripristino, in suo favore, dell’assegno di invalidità che l’Istituto gli aveva revocato perché, in quanto socio ed amministratore di tre società, era titolare di redditi derivanti da occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza dell’8.1.1997, respingeva la domanda.

Proposto appello da parte del L., il Tribunale di Venezia, con pronuncia depositata il 23.4.1998, respingeva l’impugnazione, rilevando che il ricorrente percepiva redditi dipendenti dall’attività svolta nella sua qualità, di amministratore delegato di tre società, e non solo come titolare di quote sociali, che tali redditi erano in relazione al suo lavoro dal momento che due delle tre società non avevano dipendenti; che l’indicata attività era confacente alle sue attitudini avendo egli in precedenza svolto mansioni di dirigente.

Avverso detta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’Inps ha depositato procura.

Motivi della decisione

Col primo motivo – deducendo la violazione dell’art. 1, c. 7 della legge 12.6.1984, n. 222 nonché vizi di motivazione – il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la sua capacità di lavoro non inferiore ad un terzo. Sostiene che ai fini della conferma dell’assegno di invalidità non basta valutare solo l’attività svolta, lamentando altresí che la sentenza impugnata ha dato rilievo principale ai guadagni conseguiti anziché alle sue condizioni di salute (emiplegico, nonché parzialmente afasico, con impossibilità di assumere la posizione eretta ed assisa). Se avesse tenuto conto di tali patologie il Tribunale avrebbe considerato che i guadagni erano dovuti alla benevolenza e liberalità degli altri soci. In ogni caso quei guadagni erano scomparsi dalle dichiarazioni degli anni successivi al 1992.

Infine il Tribunale non aveva tenuto conto del carattere usurante dell’attività da lui svolta.

Col secondo motivo – denunziando la violazione degli artt. 1, c. 1 della legge 12.6.1984, n. 222 e 115 c.p.c., oltre a vizi di motivazione – il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’attività svolta confacente alle sue attitudini, laddove egli era stato lavoratore subordinato.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di quella Corte ha, in varie occasioni, affermato che la revoca della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, ma anche ad un recupero della capacità di lavoro derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo che consente all’assicurato di svolgere continuamente e senza danno un’attività confacente alle sue attitudini con una remunerazione anche inferiore, nei limiti legali previsti per il conseguimento della pensione, a quella percepita nello svolgimento dell’attività lavorativa abbandonata a causa dell’invalidità (conf. Cass., 28.12.1999, n. 14624).

Tale conclusione è coerente rispetto alla disciplina dell’invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, la quale, oltre a far riferimento alla “capacità di lavoro” (e non piú, come in precedenza, alla “capacità di guadagno”), all’art. 1 prevede l’assegno ordinario di invalidità – non previsto dalla precedente normativa – nel quale, appunto, si identifica la prestazione di cui il L. godeva sino al 30 novembre 1992.

Dispone, infatti, il settimo comma del richiamato art. 1 che “l’assegno é riconosciuto, per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta”.

La norma, dunque, mostra di volere escludere il potere dell’INPS, di sopprimere l’assegno in presenza delle medesime condizioni che erano state ravvisate e che avevano giustificato il provvedimento di concessione, condizioni che non possono essere piú diversamente valutate, dal momento che l’assegno, pur essendo riconosciuto solo per un periodo di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata qualora “permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa”; al contempo, però, inserisce tra dette condizioni anche “l’eventuale attività lavorativa svolta”, i cui connotati possono per ciò stesso incidere sulla valutazione della capacità lavorativa e cosí giustificare la mancata conferma disposta dall’INPS ai sensi dell’art. 1, c. 7 della medesima legge (diversa è l’ipotesi di revisione, prevista dal successivo art. 9, nella quale entra in considerazione solo l’aspetto sanitario).

La mancata conferma dell’assegno di invalidità può conseguire anche ad un recupero della capacità lavorativa, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento al lavoro che consenta all’assicurato di svolgere, con continuità e senza danno, un’attività lavorativa confacente alle sue attitudini.

Tenendo presente questo quadro normativo di riferimento va scrutinata la sentenza impugnata la quale, pur assumendo correttamente come elemento iniziale di riferimento la capacità lavorativa dell’assicurato all’epoca dell’intervento dell’Istituto previdenziale, ha ritenuto che il L., anche dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato, in qualità di dirigente, intervenuta a causa della sua inabilità al lavoro, aveva dimostrato di poter svolgere ancora attività di lavoro, mantenendo la posizione di socio amministratore di tre società (la Finservice, attività di acquisto e cessione di crediti commerciali; la s.n.c. Garbin, casa editrice e fornitura di servizio software, e la s.r.l. Venezia Turismo, agenzia viaggi e cambiavalute) due delle quali, in particolare, sprovviste di dipendenti.

Il Tribunale di Venezia ne ha tratto la conclusione che “poiché non è la natura del rapporto che qualifica l’attitudine del soggetto, ma il complesso delle competenze acquisite e le disponibilità culturali e professionali, secondo prospettive di normalità, l’aver potuto sostenere l’impegno lavorativo afferente a tre società prova che il L. ha conservato senz’altro un terzo dell’originaria capacità di lavoro, considerato anche che rientra in una previsione di normalità che il dirigente possa dedicarsi a lavoro autonomo nell’ambito della propria competenza professionale”. Di qui, il rigetto della domanda.

Orbene una tale motivazione, a ben vedere, focalizzando piuttosto l’attenzione sul dato costituito dal patrimonio professionale acquisito dal ricorrente, in ragione sia della sua pregressa esperienza lavorativa, in posizione dirigenziale, sia dell’attuale posizione di amministratore delle indicate società (delle quali, peraltro, non vengono precisate né le dimensioni, né le effettive capacità operative o produttive), appare, per un verso, inconciliabile con il dettato normativo costituito dal citato art. 1, c. 7 della legge n. 222 del 1984 e, per altro verso, assolutamente carente su un punto decisivo ai fini della decisione.

Ed infatti, sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che il patrimonio professionale del ricorrente finisce con l’assumere – nella sentenza impugnata – il valore decisivo di mera potenzialità reddituale e, quindi, di capacità astratta di guadagno il che, trascurando ogni valutazione della grave condizione di inabilità in cui si trova il L., anche in confronto alle condizioni pregresse che “diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa”, finisce col violare la legge indicata sotto un duplice verso: l’uno, perché si limita a considerare l’attività lavorativa svolta che, invece, costituisce un elemento accessorio, e non certo esclusivo della fattispecie legale; l’altro, perché omette ogni confronto tra la situazione di incapacità attuale rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata appare priva di sufficiente motivazione su un aspetto decisivo costituito dalla incidenza delle gravi menomazioni da cui è affetto il ricorrente (emiplegico, con impossibilità di mantenere la posizione eretta ed assisa, oltre che parzialmente afasico) sulle sue residue capacità lavorative e sul carattere usurante dell’impegno lavorativo anche con riferimento alla diversa attività ancora prestata dal medesimo (cfr. Cass. 13.5.2000, n. 6185).

Entrambi i vizi, fondatamente denunziati dal ricorrente con il primo motivo, rendono superfluo l’esame del secondo motivo, in quanto assorbito.

Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Trieste la quale, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati sulla portata dell’art. 1 c. 7 della legge n. 222 del 1984, provvederà ad integrare la motivazione sui punti decisivi omessi dal precedente Giudice di appello, nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste.


 

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