Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – Sent. n. 26301 del 07.12.2011,
Omissis
CG … omissis ricorrente
INAIL …omissis … resistente
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 gennaio 2007 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 6 maggio 2004 con la quale è stata rigettata la domanda proposta da C. G. in proprio ed in rappresentanze dei figli minori G.L., G. S. e G. F. ed intesa ad ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti per la morte di G. G. invalido al 100% in conseguenza di infortunio sul lavoro. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di appello e che ha confermato le risultanze del giudizio di primo grado, secondo cui le patologie che hanno condotto alla morte del G. G. sono di origine extra – lavorativa.
La C., nella medesima qualità sopra indicata, propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contradditoria motivazione con riferimento alle risultanze della CTU recepite dalla Corte d’Appello e che sarebbero carenti e contraddittorie. In particolare si deduce che non sarebbe stato accertato se la siringomielia, causa della morte del G.G. sia stata determinata dall’infortunio sul lavoro patito, né sarebbe stato accettato in che misura eventualmente l’infortunio abbia procurato l’aggravamento delle condizioni del G G . Viene inoltre rilevata la contraddittorietà fra l’asserito aggravamento della malattia in epoca successiva all’infortunio, e l’esclusione del nesso causale con l’infortunio stesso.
Con secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 85 del T.U. approvato con d.P.R. 1124 del 1965, e violazione dell’art. 41 cod. pen. In particolare si deduce che anche l’incidenza suIl’aggravamento di una preesistente patologia costituisce contributo causale nella determinazione dell’ evento.
Il primo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., per tutte, Cass. S. U. 13045/1997). In particolare, nel giudizi per invalidità pensionabili o prestazioni assistenziali e previdenziali, in cui sia stata espletata una consulenza tecnica di ufficio di tipo medico-legale ed il giudice del merito abbia basato la decisione sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti (v. fra tante: Cass. 25 agosto 2005 n. 17324, Cass. 20 agosto 2004 n. 163292) (Cass. n. 15652 del 2006). Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d’Appello ha motivatamente affermato l’origine extralavorativa della patologia da cui è derivata la morte del ricorrente basandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio in odo logico e compiuto non censurabile, come detto, in questa sede di legittimità.
E’ tuttavia fondato il secondo motivo di ricorso. E’ certamente applicabile il principio di cui all’art. 41 cod. pen. in materia di concorso di cause, per cui anche il semplice aggravamento di una preesistente patologia di origine extralavorativa non esclude il rapporto di causalità fra la causa dell’aggravamento stesso e l’evento morte. Nel caso in esame il CTU, come riferito dalla ricorrente, ha affermato che il trauma cervicale conseguente all’infortunio sul lavoro, ha accelerato ed aggravato le manifestazioni cliniche determinando un ben più grave quadro clinico. Si impone dunque un più attento esame da parte del giudice del merito, al fine di stabilire se tale aggravamento abbia causato una morte apprezzabilmente più rapida rispetto a quanto sarebbe stato senza il concorso causale dei postumi dell’infortunio sul lavoro subito.
La sentenza impugnata va dunque cassata m relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che giudicherà anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
Rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Depositata in Cancelleria il 07.12.2011