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Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro

Sentenza 21 gennaio 2005, n. 1268


Con ricorso al Pretore di Napoli G.C., alla quale la competente Commissione sanitaria aveva accertato una invalidità in misura del 100% con diritto all’indennità di accompagnamento, riducendo a seguito di revisione la percentuale invalidante nella misura del 70%, esponeva di avere inutilmente richiesto in sede amministrativa il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile integrante il diritto alla pensione di inabilità con indennità di accompagnamento. Chiedeva, quindi, che, disposti gli accertamenti del caso, il Ministero dell’Interno venisse condannato all’erogazione dei benefici richiesti.

Dopo la costituzione del Ministero e l’espletamento di una c.t.u. medico-legale, il Pretore respingeva il ricorso.

A seguito di gravame della parte soccombente, il tribunale di Napoli con sentenza del 16 agosto 2002, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava il Ministero alla corresponsione in favore della controparte della pensione di inabilità, a far tempo dal compimento del diciottesimo anno di età, oltre accessori come per legge. Negava, invece, l’indennità di accompagnamento sul presupposto che il diritto a detta indennità sorge allorquando lo svolgimento anche dei più semplici e frequenti atti della vita quotidiana sia suscettibile di creare concreti, seri e gravi pericoli all’integrità fisica dell’invalido, e non allorquando – come nella fattispecie in oggetto – questa condizione non si verifichi per essere l’invalido in condizione di svolgere, in situazione di accettabile autonomia, la quasi totalità degli atti del quotidiano.

Avverso tale sentenza G.C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea e falsa interpretazione dell’art. 1 della l. 18/1980 e dell’art. 1 della l. 509/1988. Con il secondo motivo lamenta l’inadeguatezza della motivazione del tribunale di Napoli circa la negata connessione tra infermità ed autosufficienza, e con il terzo motivo l’inadeguatezza anche del procedimento logico-giuridico al fine della condivisione delle risultanze del c.t.u.

A sostegno di detti motivi la ricorrente denunzia una non corretta individuazione da parte del giudice d’appello del concetto di autonomia, perché ciò che va ricercato ai fini della idoneità al compimento degli atti quotidiani – impeditiva del diritto all’accompagnamento – non è la mera capacità esecutiva dell’atto, ma la capacità di autonomamente comprendere quando quell’atto deve essere compiuto. In altri termini, non deve ritenersi capace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita chi si veste, si lava, si pettina, si muove, si nutre solo se qualcuno lo sollecita ad eseguire tali atti.

Situazione questa riscontrabile in essa ricorrente, che, come emergeva dalla consulenza d’ufficio – fatta propria dal giudice d’appello – era affetta da ritardo mentale di grado medio, emicrania ed epilessia farmaco-resistente con crisi secondarie generalizzate in trattamento. Più specificamente l’ausiliare del giudice aveva ravvisato una menomata capacità di astrazione e di concettualizzazione, una carenza di progettualità, una lacunosità della memoria, sia di rievocazione che di fissazione, ed ancora una suggestionabilità e difficoltà a discriminare tra soggetti estranei e familiari, sì da concludere che i portatori di patologie, analoghe a quella di essa C., difficilmente progrediscono oltre il livello della seconda elementare nelle materie scolastiche.

2. Le censure della ricorrente sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento.

2.1. Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune alcune preliminari puntualizzazioni sulla natura e la ratio dell’indennità di accompagnamento.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che le condizioni previste dall’art. 1 della l. 18/1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione 13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).

E’ stato, inoltre, affermato che le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, previste, rispettivamente, dall’art. 12 della l. 118/1971 (pensione di inabilità) e dall’art. 1 della l. 18/1980 (indennità di accompagnamento), sono tra loro nettamente distinte, per essere assolutamente irrilevante per il riconoscimento di quest’ultima provvidenza lo stato di totale incapacità lavorativa o la presenza delle condizioni economiche stabilite dall’art. 26 della l. 153/1969, perché la concessione dell’indennità di accompagnamento si configura come una prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento non è indirizzato – come avviene per la pensione di inabilità – al sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro (tanto vero che l’indennità può essere concessa anche ai minori degli anni diciotto ed a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l’aiuto di un terzo, svolgano tuttavia una attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cassazione 11295/2000).

E’ stato infine chiarito che non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all’indennità in esame la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l’intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell’accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (cfr. al riguardo Cassazione 5784/2003).

2.2. Orbene, in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall’assistenza (art. 38 Cost.) e della ratio sottesa all’indennità di accompagnamento – cui non è di certo estranea, come visto, l’esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo – i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l’ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti.

Ciò spiega la copiosa giurisprudenza dì questa Corte, che ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali per “patologia connatale”, si presentava incapace di “stabilire autonomamente se, quando e come” svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l’incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri “ma anche a quelli direttamente strumentali, che l’uomo deve compiere normalmente nell’ambito della società” (Cassazione 3299/2001); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericoloso per sé e per altri (Cassazione 4664/1993); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo (Cassazione 6673/2002); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l’altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una “incapacità di tipo funzionale”, di compiere cioè “l’atto senza l’incombente pericolo di danno per l’agente o per altri” (Cassazione 4389/2001); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l’incapacità materiale di compiere l’atto, ma anche “per la necessità di evitare danni a sé e ad altri” (Cassazione 5017/2002).

2.3. Corollario delle diverse statuizioni dei giudici di legittimità è la configurabilità di un diritto all’indennità di accompagnamento in relazione a tutti quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive (ad es.: Alzheimer a gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimenti dell’apparato motorio (ad es.: Parkinson), o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell’intelligenza, e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologia al fine di evitare aggravamenti delle già precarie condizioni psico-fisiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri (es. psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale, o forme di epilessia con ripetute crisi convulsive, controllabili solo con giornaliere terapie farmacologiche).

Condizioni patologiche tutte, queste, che rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie.

In un siffatto contesto ricostruttivo va evidenziato come la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cassazione 13362/2003).

2.3. Ed ulteriore corollario di quanto detto è che la valutazione in concreto della incapacità, richiesta per il riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento, si traduce in un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e se formulato nel rispetto della lettera e della ratio della normativa regolante l’istituto in oggetto, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità.

3. Nel caso di specie la sentenza impugnata va cassata perché il giudice d’appello nel rigettare la domanda ha trascurato, oltre che la giusta lettura del dato normativo (art. 1 l. 18/1980 ed art. 1 l. 508/1988), anche quella che si è visto essere la sua ratio.

Detto giudice, infatti, pur ritenendo presente nella C. una alterazione delle sue capacità cognitive, responsabile di una non lieve debilitazione psichica del soggetto nonché di difficoltà nella comprensione del linguaggio scritto e nell’affrontare situazioni al di fuori delle minime necessità della vita quotidiana “a causa di un pensiero dal corso rallentato e dal contenuto povero, con conseguenti difficoltà nella soluzione di problemi anche banali”, ha poi concluso – facendo proprio il parere del consulente d’ufficio – per l’infondatezza della domanda della suddetta C. senza tra l’altro fornire una congrua motivazione al suo giudizio. In altri termini il tribunale di Napoli non ha considerato – così omettendo un doveroso e rigoroso accertamento sul punto – se, per la mancanza di una effettiva capacità di intendere il significato degli atti che andava a compiere, si rendeva necessaria la presenza di una accompagnatore, anche perché la C., per essere affetta da epilessia secondaria con crisi convulsive e potendo ricavare benefici da un trattamento farmacologico, aveva bisogno nella quotidianità di una continua assistenza.

3.1. Alla stregua dell’art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice, che si designa nella Corte d’appello di Salerno, che nel procedere ad un nuovo esame della controversia farà applicazione del seguente principio di diritto: “L’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta, alla stregua dell’art. 1 della l. 18/1980, a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi, ecc.), necessitano di un accompagnatore per versare – in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici – nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare – o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare – il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri”.

4. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

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