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Corte di Cassazione –  Sezione Lavoro – sentenza  n.13097/99

Depositata il 24 novembre 1999.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/27 gennaio 1997 il Tribunale di Livorno, decidendo sull’appello dello INAIL avverso la sentenza del Pretore della medesima città, riformava la decisione di primo grado e rigettava la domanda con la quale la signora L. O. aveva chiesto le prestazioni assicurative di legge in relazione all’infortunio occorsole mentre si trovava a bordo di un autobus per recarsi al lavoro.
Riteneva il Tribunale che l’uso del mezzo pubblico comporta un rischio generico, comune a qualsiasi utente dello stesso, e che il semplice fatto di aver usato il mezzo per recarsi al lavoro non vale a trasformare quel rischio generico aggravato, come tale soggetto a tutela.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo, la signora L. O.. L’INAIL resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché vizio di motivazione, la difesa della ricorrente lamenta che il Tribunale ha affermato, senza alcuna motivazione, che l’infortunio accaduto al lavoratore che utilizza il mezzo pubblico per recarsi al lavoro rientra nel rischio generico comune a tutti gli utenti della strada e come tale non è indennizzabile.
Richiama i principi affermati da questa Corte in tema di infortunio in itinere indennizzabile: a) nesso eziologico tra percorso seguito ed evento, nel senso che tale percorso costituisca l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) necessità dell’uso di un veicolo, adoperato dal lavoratore in considerazione della distanza tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, ed alla luce del principio costituzionale di libertà di soggiornare in luogo diverso da quello di svolgimento del lavoro.
Rileva che la signora O. è rimasta coinvolta, alle 21, 15 del 7/4/1994, in un incidente stradale occorso al mezzo pubblico sul quale si trovava per coprire la distanza (circa 20 Km) tra Piombino (dove risiede) e Campiglia Marittima, dove avrebbe dovuto iniziare il proprio turno lavorativo alle ore 22; ricorda che il mezzo usato è l’unico mezzo pubblico con orario compatibile con il proprio turno lavorativo notturno, atteso che parte da Piombino alle 21,10 ed arriva a Campiglia Marittima alle 21,50.
Il ricorso è fondato.
Con riferimento alla regola generale di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, secondo il quale “l’assicurazione comprende tutti i infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro”, questa Corte ha enunciato il principio intanto è indennizzabile in quanto tra l’esposizione al rischio della strada e il lavoro vi sia una stretta connessione, nel senso che il rischio sia reso indispensabile dalla prestazione lavorativa e non determinato da libera scelta dal lavoratore (cfr., fra le tante, Cass., 16 febbraio 1990 n. 1171; 3 agosto 1995 n. 8519).
Premessa di tale affermazione è che la nozione di occasione di lavoro comprende non prestazione lavorativa in senso stretto, le attività complementari ed accessorie in rapporto di occasionalità necessaria con essa.
Questa operazione ermeneutica ha ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che “l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è un prolungamento dell’assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto” (Corte Cost., 3 ottobre 1990 n. 429).
Con riferimento all’uso del mezzo pubblico di trasporto per coprire il tragitto casa-lavoro, peraltro, alcune decisioni hanno affermato che l’uso di tale mezzo comporta un rischio generico, comune a qualsiasi utente della strada, per cui l’infortunio occorso durante tale uso non è indennizzabile (Cass., 17 settembre 1988 n. 5173; 7 giugno 1990 n. 5422; 11 aprile 1998 n. 3742);
mentre ad opposte conclusioni, partendo dalle stesse premesse concettuali, sono pervenute altre sentenze (Cass., 16 febbraio 1990 n. 1171; 19 gennaio 1998 n. 455; 3 novembre 1998 n. 11008).

Ritiene il Collegio che questo secondo orientamento sia meritevole di adesione.
Si deve infatti considerare che il rischio generico connesso all’uso di mezzi pubblici di trasporto assume una connotazione eziologica professionale, tanto da divenire “rischio generico aggravato”, allorchè tale uso sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro. E’ questo rapporto finalistico (o strumentale) necessario – come ha evidenziato la sentenza n. 455 del 1998 – che costituisce il “quid pluris” richiesto per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere rispetto al rischio generico che incombe a tutti gli utenti della strada.
Del resto quella giurisprudenza che richiede, per l’indennizzabilità dell’infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro a bordo di un automezzo privato, la mancanza di mezzi pubblici di trasporto in orario confacente rispetto all’orario di lavoro, parte, più o meno consapevolmente, dai seguenti presupposti: a) che l’uso di un mezzo privato comporta pericoli maggiori dell’uso di un mezzo pubblico; b) che la tutela previdenziale copre i rischi “normali” connessi agli spostamenti necessitati dallo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre non può farsi carico al sistema previdenziale di indennizzare anche i rischi, maggiori, derivanti da scelte del lavoratore dirette a soddisfare esigenze personali non strettamente dipendenti da necessità lavorative né da necessità di vita familiare.
Ma, se così è, è evidente la correttezza della soluzione accolta dalla sentenza n. 455 del 1998 (e confermata con la successiva sentenza n. 11008 dello stesso anno): 1) vi è indennizzabilità dell’infortunio in itinere innanzitutto quando sia fatto uso del mezzo pubblico, il quale costituisce il modo normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada; 2) è altresì indennizzabile l’infortunio occorso durante l’uso di mezzi di trasporto privato a condizione che non vi siano mezzi di trasporto pubblico o, quando vi siano, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrano eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze della vita familiare.
Nella fattispecie in esame il Tribunale di Livorno ha escluso l’indennizzabilità dell’infortunio occorso alla signora O., mentre la stessa si stava recando al lavoro a bordo di un autobus di linea, con la semplice affermazione che si trattava per la lavoratrice di un rischio generico, comune a qualsiasi altro utente del mezzo pubblico, e che il collegamento con il lavoro è una “semplice coincidenza marginale”, insufficiente a trasformare il rischio generico in rischio generico aggravato.
Tale interpretazione dell’occasione di lavoro di cui all’art. 2 del Dpr n. 1124 del 1965 non appare, per quanto sopra precisato, corretta.
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – essendo incontestate tra le parti le circostanze di fatto esposte nella sentenza di primo grado circa la residenza della lavoratrice (Piombino), il luogo di lavoro (Campiglia Marittima), l’inizio del turno, l’orario dell’autobus e quello dell’incidente l’appello dell’INAIL (che si limitava a negare in via generale ed astratta l’indennizzabilità dell’infortunio occorso durante l’utilizzo di un mezzo pubblico) va rigettato e va confermata la decisione del Pretore.
Atteso il ricordato contrasto di giurisprudenza, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza del Pretore di Livorno dell’8 gennaio – 21 febbraio 1996. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma l’11 maggio 1999.
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 1999.

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