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Sentenza Cassazione n. 1377 del 29 gennaio 2003

Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza Civile e Penale

(Sezione Lavoro – Presidente P. Dell’Anno – Relatore G. Giacalone)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Esaurito senza effetto il procedimento amministrativo, G. V., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore … omissis …, ricorreva al Pretore di Vibo Valentia, per sentir accertare, nei confronti dei Ministeri dell’interno e del tesoro, il proprio diritto, nell’indicata qualità, a percepire l’indennità di accompagnamento, con decorrenza dall’epoca della domanda amministrativa; deduceva, in proposito, che il figlio ...omissis…, nella visita del 27 febbraio 1995, era stato riconosciuto “minore non deambulante con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.

Il Ministero dell’interno si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; non si costituiva il Ministero del tesoro.

Il Pretore, con sentenza del 24 aprile 1998, condannava il Ministero dell’interno a corrispondere al ricorrente l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° febbraio 1991, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza amministrativa.

Il Ministero dell’interno proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo che la diagnosi della commissione medica comportava il diritto del minore a vedersi corrispondere la c.d. Indennità di frequenza, non anche quella di accompagnamento, peraltro tra loro non cumulabili e che, comunque, del tutto apoditticamente era stata fissata la decorrenza del beneficio, senza prima accertare se, all’atto della presentazione della domanda amministrativa, il … omissis …. possedesse il relativo requisito sanitario.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza dell’8 giugno 2000, respingeva il gravame, rilevando che il … omissis …. aveva diritto all’indennità di accompagnamento perché riconosciuto, dalla competente commissione, non deambulante e, quindi, in possesso di uno dei due requisiti alternativamente previsti dall’art. 1 l. 289 del 1990. L’incompatibilità dell’indennità di frequenza con quella di accompagnamento dà all’interessato la facoltà, una volta riconosciutogli il diritto ad ottenerle entrambe, di optare per il trattamento più favorevole. Quanto alla decorrenza della prestazione, rilevava il giudice di appello che nel verbale di visita medica non era indicata alcuna particolare decorrenza dello stato invalidante, con la conseguenza che doveva presumersi che lo stesso già esistesse all’atto della presentazione della domanda amministrativa, data legale di decorrenza del beneficio.

Avverso tale sentenza, l’amministrazione ricorre per cassazione con quattro motivi. L’intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, il Ministero dell’interno, deducendo violazione dell’art. 1 l. n. 18 del 1980 e dell’art. 1 l. 295 del 1990 e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che, nella fattispecie relativa a “minore non deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età”, non avrebbe potuto essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento, legata, secondo il ricorrente, a ben differenti presupposti ed incompatibile con l’assegno di accompagnamento ex art. 17 l. n. 118 del 1971; sostiene, altresì, che l’infermità accertata (Hereditary sensory and autonomic neuropathy) avrebbe comportato un grave deficit neurosensoriale, ma non neuromotorio. Con il terzo ed il quarto motivo, denunziando, subordinatamente al mancato accoglimento delle prime censure, un’ulteriore violazione dell’art. 1 l. n. 18 del 1980 e vizio di motivazione su punto decisivo, lamenta che il giudice di merito abbia disposto “d’ufficio l’accertamento del presupposto medico legale a data risalente ad epoche remote (quattro anni addietro)”, a fronte “del totale silenzio del verbale di accertamento sanitario amministrativo”, sottolineando, altresì, che, impropriamente, il Tribunale avrebbe fatto risalire l’inidoneità all’autonoma deambulazione a quando la parte aveva poco più di un anno di vita, mentre la situazione e la verifica della possibilità della deambulazione non avrebbero potuto essere collocate in epoca anteriore al compimento del terzo o quarto anno di vita.

Le censure, che vanno esaminate congiuntamente, data la loro stretta connessione, sono infondate. Per quanto concerne il primo ed il secondo motivo, infatti, il Tribunale di Catanzaro ha correttamente respinto le analoghe censure proposte in appello dall’amministrazione dell’interno, richiamando l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l’art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18 prevedendo, ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento, i requisiti dell’impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l’attribuzione del beneficio e l’accertamento in ordine alla sussistenza di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione invalidante sia tale da determinare la detta inidoneità, mentre, quando le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt. 7 e seguenti l. 30 marzo 1971 n. 118 abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi nell’impossibilità di deambulare senza permanente aiuto di accompagnatore, tanto è sufficiente per l’erogazione dell’indennità essendo siffatta condizione dell’invalido, anche se minore, rispondente, per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale “iuris et de iure” di necessità del sostegno economico derivante dall’indennità stessa (Cass. 27 gennaio 1994 n. 817). Ne deriva che, al minore riconosciuto “non deambulante” compete l’indennità di accompagnamento.

Per quanto concerne la possibilità di prospettare l’esigenza dell’assistenza continua di un accompagnatore anche in relazione ai bambini in tenera età e per il collegato problema della decorrenza dell’indennità di accompagnamento in relazione a detti bambini, merita di essere confermato l’indirizzo di questa Corte, secondo cui la situazione d’inabilità (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un’assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano (Cass. S.U. 24 ottobre 1991 n. 11329, relativa all’ipotesi di bambino, deceduto a meno di due anni, affetto da leucosi acuta).

Si rivelano, pertanto, infondate anche le censure di cui al terzo e quarto motivo, in ordine alla decorrenza del beneficio, riconosciuta in sede di merito fin dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, in aderenza, peraltro, con la sussistenza fin dalla nascita dello stato invalidante riscontrato. Per quanto concerne l’idoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione, rileva la Corte che la censura è inammissibile in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione deve investire, a pena d’inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del gravame con l’atto di appello, poiché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d’indagini non compiute perché non richieste in sede di merito (Cass. 5 maggio 2000 n. 5671; Cass. 19 dicembre 1999 n. 13819; Cass. 10 maggio 1995 n. 5106). Ebbene, nell’atto di appello, l’amministrazione non aveva censurato tale punto, limitandosi a lamenta, in diritto, la non applicabilità nella specie, dell’istituto dell’indennità di accompagnamento e, in fatto, la decorrenza riconosciuta alla prestazione.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, non essendosi costituito l’intimato.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

 

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