Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 9 settembre 2008 n. 22878.
… omissis …
Svolgimento del processo
Il signor I.A, già attivo come operaio e muratore, ha subito, quando aveva circa quarant’anni, gravissimo incidente stradale con la propria moto, rimanendo paraplegico.
L’lnps lo ha riconosciuto invalido al 100% e gli ha corrisposto l’assegno di invalidità e l’indennità di accompagnamento, ma non la pensione di inabilità.
La domanda di pensione di inabilità proposta dallo I, ai sensi dell’ art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222, è stata respinta dal Tribunale di Torino e poi, sulla base della medesima c.t.u., dalla Corte d’appello di Torino con sentenza 14/21 settembre 2004 numero 1107.
Il giudice di appello ha ritenuto accertate le seguenti circostanze di fatto:
1.lo I. è impossibilitato a deambulare autonomamente;
2.egli può muoversi in carrozzina;
3.può guidare l’automobile con comandi modificati al volante;
4.ha necessità di praticare tre volte al dì autocateterismo vescicolare per paralisi neurologica della vescica;
5.ha mantenuto integre tutte le facoltà intellettive;
6.ha necessità mi un accompagnatore per recarsi da casa a un ipotetico posto di lavoro.
Sulla base delle circostanze di fatto riportate il giudice di appello ha ritenuto che non ricorrano le condizioni richieste dall’ articolo 2 legge 12 giugno 1984, n. 222 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), perché può svolgere attività impiegatizia sedentaria, quale centralinista o sorvegliante, potendosi fare accompagnare sul posto di lavoro dall’ accompagnatore, per il quale già percepisce la relativa indennità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lo I., con unico motivo.
L’Istituto intimato ha depositato procura.
Motivi della decisione
Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 414, 420, 421, 437, 442, 445 c.p.c.; 2697 cod.civ.; 2 legge 12 giugno 1984, n.222; 13 legge 30 marzo 1971, n. 118; 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: a) acritica adesione alle conclusioni della c.t.u. che ha affermato la conservazione della capacità di lavoro; b) la capacità di lavoro affermata non è confacente alle attitudini dello I. (Cass. 27 febbraio 2004 n. 4046) ; c) incongruenza dell’argomento della possibilità di essere accompagnato al lavoro, perché se potesse trovare impiego, perderebbe il diritto al beneficio ex articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 il quale, per costante orientamento giurisprudenziale, si configura come una misura di sostegno al nucleo familiare, al fine di evitare aggravi di spesa pubblica.
Il motivo è fondato.
Il giudice del merito ha accertato compiutamente i fatti, ma da questi non ha tratto le corrette conseguenze giuridiche, per una erronea nozione di inabilità.
La pensione di inabilità, prevista dall’art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222, e la indennità di accompagnamento, prevista dall’art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, hanno presupposti, funzione e disciplina distinti.
La pensione di inabilità è una misura previdenziale, diretta a fornire al lavoratore, già assicurato presso il sistema di previdenza sociale, un reddito sostitutivo di quello di lavoro, perso per la sua assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La Legge 12 giugno 1984, n. 222 ha innovato la precedente disciplina della invalidità pensionabile, contenuta nell’articolo 10 r.d.l. 636 del 1939, come modificato dall’articolo 24 della legge 160 del 1975 (che con il suo riferimento alla capacità di guadagno attribuiva rilevanza non solo ai criteri medico-legali e alle caratteristiche soggettive dell’ assicurato, ma anche ai fattori economico sociali ed ambientali in grado di incidere sia positivamente sia negativamente sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie lavorative dell’ invalido) , sotto due profili principali: ha sostituito alla nozione di capacità di guadagno, che implicava la rilevanza del mercato del lavoro, quella di capacità di lavoro; ha distinto le due ipotesi della invalidità, consistente nella incapacità parziale, che dà diritto all’assegno ordinario di invalidità, e della inabilità, consistente nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che dà diritto alla pensione di inabilità.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito importanti questioni interpretative della L. 222/1984: a) l’art. 2 va interpretato nel senso che per attività lavorativa si devono intendere le attività confacenti alle attitudini dell’assicurato (Cass. 17 marzo 1994 n. 2558), non usuranti (Cass. 29 aprile 1998 n. 4396), e non dequalificanti (Cass. 25 gennaio 2001 n. 1026); b) tale attività deve avere il requisito della remuneratività, deve cioè trattarsi di proficuo lavoro, idoneo ad assicurare una remunerazione sufficiente a garantire un’ esistenza libera e dignitosa, secondo il parametro dell’art. 36 della Cast. (Cass. 26 febbraio 1993 n. 2367; Cass. 1026/2001 cit. ) ; c) l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass.2558/1994 cit.; Cass. 4 agosto 1994 n. 7222; Cass. n. 4396/1998 cit.; Cass. 30 maggio 2000 n. 7212, che ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva negato il diritto alla pensione di inabilità in una fattispecie di riduzione della capacità di lavoro del 90%); d) ne consegue che, pure una riduzione della astratta capacità di lavoro inferiore al cento per cento può comportare il diritto alla pensione di inabilità, se impedisce in concreto la possibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro (Cass. 7212/2000 cit.); e) l’innovazione legislativa del 1984, se non consente più la valutazione dei fattori socio economici come accadeva nella precedente disciplina, impone tuttavia di continuare a tener conto della adattabilità dell’ assicurato alla nuova occupazione (Cass. 13 maggio 2000 n. 6185), in relazione a tutte le condizioni soggettive cui si è accennato in precedenza, e, si deve aggiungere, alle condizioni oggettive inerenti al posto di lavoro ed alla eventuale necessità di modifiche strutturali e organizzative per l’inserimento dell’inabile nel contesto aziendale.
La indennità di accompagnamento invece è una misura assistenziale, rivolta a tutti i cittadini, senza riferimento alla capacità lavorativa (tanto è vero che l’indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto ed ai maggiori di anni 65), non ha requisiti di reddito, ha come presupposto un difetto di autosufficienza, costituito alternativamente dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dalla incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Il suo fondamento va individuato nel rispetto della dignità della persona umana ai sensi degli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione. Tale obiettivo viene realizzato mediante il riconoscimento di una somma mensile di denaro in modo da sostenere il nucleo familiare ed agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo ed assistenza (Cass. 21 gennaio 2005 n. 1268), con minori costi per lo stato, e tale ultima finalità giustifica la concessione dell’indennità anche alle persone abbienti (Cass. 16 aprile 1992 n. 4641).
L’art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, che disciplina la indennità di accompagnamento, prevede come presupposto lo stato di totale inabilità lavorativa, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’articolo 12 legge 3O marzo 1971, n. 118 (Cass. 7 aprile 1998 n. 3597; Cass. 22 aprile 1995 n. 4555).
L’art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222 prevede come presupposto per la pensione ordinaria di inabilità Inps l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che, pur essendo lessicalmente e concettualmente simile alla inabilità dell’articolo 12, viene tuttavia accertata da commissioni mediche e con criteri diversi.
Data questa plurima diversità di presupposti, questa Corte ha affermato la irrelatività dei tre istituti, nel senso che possono sussistere le condizioni soggettive per la pensione di inabilità, e non per la indennità di accompagnamento.
Quanto alla ipotesi inversa, di spettanza della indennità di accompagnamento e non della pensione di inabilità (sia ex art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222, sia ex art. 12 legge 30 marzo 1971, n. 118), la possibilità teorica discende dalla diversità dei due istituti (Cass. 28 agosto 2000 n. 11295), ma è di più difficile verificazione pratica, per la gravità delle condizioni fisiche presupposto della indennità di accompagnamento; e tale rarità si riflette nell’ assenza di casistica giudiziaria.
Il punto specifico della presente causa è dunque se il sostegno economico nel quale consiste la indennità di accompagnamento possa essere impiegato, oltre che per assistere l’invalido negli atti quotidiani della vita o negli spostamenti spaziali necessari per la sua vita privata, a sostegno del nucleo familiare, anche per integrare la prestazione lavorativa, altrimenti impossibile, data l’impossibilità di deambulare, e per tale via rendere l’assistito abile al lavoro.
La risposta deve essere data in base al criterio funzionale e finalistico proprio della indennità di accompagnamento:
se l’intervento del familiare o dell’accompagnatore rimane nell’ ambito del sostegno al nucleo familiare e per sopperire alle difficoltà di svolgimento delle operazioni quotidiane dell’ inabile, la risposta è positiva; la risposta è viceversa negativa se l’intervento dell’accompagnatore risulta indispensabile per integrare la prestazione stessa, o per renderla possibile, ma in condizioni offensive della dignità umana.
La risposta quindi non può essere data in astratto, ma in relazione alle modalità concrete della fattispecie. In pratica è ipotizzabile una abilità lavorativa nei casi di attività lavorativa intellettuale, con libertà di orario e di autorganizzazione, e senza obblighi per il datore di lavoro di modificare la organizzazione aziendale per consentire la prestazione dell’inabile e la presenza continua dell’accompagnatore; tale possibilità deve essere esclusa quando tali condizioni soggettive ed oggettive non sussistono, e l’intervento dell’accompagnatore verrebbe a configurarsi non come sostegno al nucleo familiare, ma come assistenza continua alla prestazione lavorativa stessa, come nel caso in esame. La ipotesi, indicata nella sentenza impugnata, dell’attività di sorvegliante, è del tutto incongrua, data la necessità di intervento immediato del sorvegliante stesso, impossibile per una persona immobilizzata su una sedia a rotelle. Per l’attività di centralinista o altre analoghe di rapporto di lavoro subordinato (a prescindere dalla possibilità di riqualificazione di un operaio a tale attività, e dall’inserimento dell’inabile nella struttura fisica e organizzativa aziendale), i vincoli di orario e di sua durata sono incompatibili con le esigenze dello I., accertate dalla sentenza impugnata, di ripetuti interventi di autocateterismo, assistiti dall’accompagnatore, nel corso della giornata lavorativa, e della necessità di intervento di costui per ogni modifica della posizione lavorativa.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall’ art. 384 c.p.c., come modificato dall’art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, accogliendo la domanda dello lemma. Provvedimenti consequenziali come in dispositivo.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’ Inps a corrispondere a I.A. la pensione di inabilità dalla domanda amministrativa, con gli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Inps alle spese del presente giudizio liquidate in euro 24,00 oltre € 3000 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e cpa, da distrarsi in favore dell’avvocato Sante Assennato, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 giugno 2008.
Il Presidente S. Senese
Il Consigliere Estensore A. De Matteis
IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria il 9 set. 2008