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Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.9960 del 9 luglio 2002.

(Presidente: G. Prestipino; Relatore: M. La Terza)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 dicembre 1998 il Tribunale di Firenze confermava la sentenza resa dal Pretore del lavoro il 23 aprile 1998, con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla signora P. A. diretta ad ottenere dall’INPS l’assegno ordinario di invalidità, già richiesto in sede amministrativa con domanda del 30 maggio 1996.

Il Tribunale disattendeva le censure dell’assicurata tendenti a dimostrare la superficialità dell’accertamento tecnico compiuto in primo grado, che non avrebbe attribuito il dovuto rilievo alla infezione HIV in fase avanzata, con esigenza di trattamento farmacologico quotidiano suscettibile di produrre un collasso psichico di rilevante entità (c.d. invalidità etica); rilevava infatti il Tribunale che la perizia svolta, puntuale ed esauriente, non si prestava a dette censure, essendo emerso che l’appellante, poco più di trentacinquenne, pur essendo affetta da HIV in fase avanzata, non presentava allo stato manifestazioni cliniche da immunodeficienza, ben tollerando le cure antivirali che venivano praticate.

Non vi era quindi riduzione della capacità lavorativa nella misura di legge, nonostante la quotidiana assunzione di farmaci, ne vi era traccia significativa della prospettata invalidità etica.

Avverso tale sentenza l’assicurata soccombente propone ricorso affidato ad un unico motivo.

L’INPS ha depositato procura.

Motivi della decisione

La ricorrente denunzia difetto di motivazione, per aver il Tribunale omesso di rispondere alle puntuali critiche svolte nei confronti della consulenza svolta in primo grado, a cui il Procuratore si era attenuto; il Tribunale non avrebbe considerato che l’infezione da HIV riscontrata sarebbe da considerarsi invalidante, per l’indebolimento che produce e per la necessità quotidiana di assumere farmaci.

Il Tribunale non avrebbe neppure valutato l’aspetto relativo alla c.d. invalidità etica, avente origine dalla consapevolezza del grave stato di malattia, che nella specie aveva prodotto una grave depressione del tono dell’umore.

Il ricorso merita accoglimento, giacchè la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata in relazione alla incidenza sulla capacità lavorativa della riscontrata infezione da HIV peraltro in fase avanzata, e in relazione agli effetti provocati dalla necessità del trattamento farmacologico che lo stesso Tribunale afferma essere quotidiano.

Il mero riferimento alla tolleranza alle cure antivirali non è idoneo ad escludere l’esistenza di effetti delle gravi affezioni incidenti sulla capacità lavorativa; altrettanto sommaria è la negazione della c.d. invalidità etica, ossia di quella patologia psichica che generalmente comporta la consapevolezza di essere affetto da una malattia con prognosi letale (cfr. Cass. 9 marzo 1992 n. 2921), per la quale il Tribunale si limita ad escludere l’esistenza di traccia significativa.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’Appello di Bologna, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna.

Roma, 15 marzo 2002.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2002.



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