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D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171
Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(G.U. 20 ottobre 2011, n. 245)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 55-octies, inserito dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l’articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento
Art. 1 – Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2 – Inidoneità psicofisica
1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):
a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Art. 3 – Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio
1. L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il dipendente può presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
Art. 4 – Organi di accertamento medico
1. L’accertamento dell’inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.
Art. 5 – Procedura per la verifica dell’idoneità al servizio
1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l’amministrazione procede ai sensi dell’articolo 8 se in seguito all’accertamento medico emerge un’inidoneità permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell’organo medico competente, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall’accertamento medico risulta l’inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l’amministrazione adotta i provvedimenti di cui all’articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione procede ai sensi dell’articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell’Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell’interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.
Art. 6 – Misure cautelari
1. L’amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
2. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c), l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.
5. L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.
6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un’indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio. Nel caso in cui l’accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l’amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 7 – Trattamento giuridico ed economico
1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell’accertamento medico, l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
5. Se l’inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l’amministrazione, previo contradditorio con l’interessato, revoca l’incarico in essere e, in base alle risultanze dell’accertamento dell’organo medico competente, può:
a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l’esito dell’accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l’amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;
b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico.
6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
7. Se l’inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l’inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell’incarico stesso, l’Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.
8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l’amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell’ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All’esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall’avvio, se non emergono disponibilità, si applica l’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l’amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.
Art. 8 – Risoluzione per inidoneità permanente
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all’articolo 1 comma 1, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’ indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 9 – Disposizioni finali
1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell’articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.
5. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 68
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