Assegno per assistenza personale continuativa
Spetta al lavoratore con una rendita per inabilità al 100% e che abbia menomazioni tali da rendere necessaria una assistenza da parte di un’altra persona per il compimento degli atti quotidiani della vita, naturalmente se non percepisce contemporaneamente un’altra provvigione analoga, ad esempio l’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.
Le malattie per il quale si ha diritto ad assegno per assistenza personale continuativa sono elencate nell’allegato 3 al TU (QUI), ma comunque sono queste:
1) Riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;
6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore;
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8 ) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
Se l’evento è precedente al 1° gennaio 2007, oltre alle suindicate menomazioni, è necessario che il lavoratore sia stato riconosciuto con inabilità permanente del 100% con i parametri della tabella del TU.
Se l’evento è avvenuto il 1° gennaio 2007 e successivi, allora è sufficiente che sia presente una o più delle suindicate menomazioni.
L’Assegno viene concesso fino a che permane la necessità di assistenza continuativa ed è di importo solo lievemente inferiore alla analoga prestazione dell’Invalidità civile.
L’indennità di Accompagnamento dell’Invalidità Civile non è cumulabile con l’Assegno per assistenza personale continuativa INAIL.