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GENERALITA

Con la legge n. 493/1999 è stata istituita l’assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico che deriva dall’affettuazione del lavoro domestico, quello che viene correntemente chiamato “infortunio delle casalinghe”.

Più esattamente la legge specifica l’ambito nel quale si svolge la tutela e precisa che: per  “lavoro svolto in ambito domestico”, si intende l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico.

Con varie circolari successivamente l’INAIL ha precisato alcune fattispecie particolari:

  • nell’ambito del lavoro domestico deve rientrare anche la cura degli animali domestici (circ. INAIL 01/07/2002), considerata una attività socialmente rilevante, ma non può considerarsi infortunio domestico quello avvenuto a seguito di cura di animali feroci o esotici che rappresnta una attività che esula dalla “normalità”,
  • gli infortuni avvenuti in occasione di piccola manutenzione rientra nella tutela dell’infortunio domestico, purchè non richiedano una preparazione tecnica particolare, e siano effettuati con le regole dell’economia domestica,
  • è tutelato anche l’evento avvenuto in occasione di cura di persona non facente parte del nucleo familiare temporaneamente presente nel domicilio (preparazione di un pasto per l’ospite); l’INAIL specifica però che non da origine a tutela l’uso di apparecchiature a fini estetici (casco per capelli),
  • è tutelato l’infortunio anche se avvenuto nell’ambito delle pertinenze dell’immobile adibito ad abitazione, comprese le parti condominiale comuni,

Con il D.L. 15/09/2000 all’articolo 1, comma 2, viene precisato che cosa si intende per nucleo familiare: ” si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona

SOGGETTI TENUTI AD ASSICURARSI (se comunque ricorrono integralmente i requisiti)

Il requisito fondamentale è che la persona svolga in via esclusiva una attività di lavoro in ambito domestico, o meglio, come si evince al comma 1 del DL 15 settembre 2000, che “... c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persona che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; ...”

In particolare sono tenuti ad assicurarsi:

  • persone con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni,
  • cittadini stranieri che soggiornano in Italia,
  • gli invalidi, indipendentemente dal grado di invalidità,
  • gli studenti, purchè svolgano attività in ambito domestico,
  • i lavoratori in “cassa integrazione guadagni”, purchè svolgano attività in ambito domestico,
  • i lavoratori in mobilità

PERSONE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Si tratta di soggetti che svolgono una attività assimilata a quella lavorativa ai sensi delle vigenti leggi.

  • religiosi e religiose,
  • lavoratori utilizzati in LSU,
  • lavoratori con “borse di lavoro”,
  • corsisti di corsi di formazione e tirocinanti,
  • lavoratori “part time”

La tutela assicurativa, all’origine, era fornita ai soggetti che, a seguito di infortunio domestico, subivano una lesione fisica alla cui guarigione residuava una percentuale di inabilità permanente non inferiore al 33%, ma con il comma 1257 della legge finanziaria 296/2006, tale soglia è stata ridotta al 27%.

La tabella di riferimento per la valutazione dell’inabilità è quella del DL 38/2000.

Non sono previste revisioni per aggravamento.

La rendita viene calcolata secondo il minimale del settore industria.

Con Decreto interministeriale 31/01/2006 la tutela è stata estesa anche ai casi di infortunio domestico avente come conseguenza il decesso dell’assicurato. in questo caso la rendita ai superstiti è calcolata sul 50% del minimale del settore industria in favore del coniuge e del 20% per i figli minori o disabili; ulteriormente, l’INAIL ha emesso una ciscolare, la 10/2007, in cui comunica che viene riconosciuto anche l‘assegno funerario.

RICORSO

Contro i provvedimenti INAIL è possibile presentare ricorso al Comitato amministratore, tramite le sedi territoriali INAIL , ricorso che consiglio di effettuare con l’assistenza di un Patronato.

L’INAIL ha 120 giorni per produrre una risposta; in caso di mancata risposta, o di risposta non soddisfacente, è possibile intraprendere una azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto. Il termine prescrizionale è di 3 anni dalla data dell’infortunio.

LA CONTRIBUZIONE.

Dopo la prima iscrizione, che deve essere effettuata quando si concretizzano i requisiti, il pagamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Generalmente l’INAIL invia per tempo i bollettini per il pagamento

Il costo dell’assicurazione è fissato in €12,91, ma solo per coloro il cui reddito personale lordo non abbia superato, nell’anno precedente € 4.648,11 e se il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito complessivo di €9.296,22. Per coloro che si trovano al di sotto di questi limiti, il premio è a carico dello Stato.

Dott. Salvatore Nicolosi




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