La legge vigente prevede che un dipendente privato, o un lavoratore autonomo o un parasubordinato che si trovi in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPS la concessione di specifici benefici previdenziali.
Assegno ordinario di invalidità
Occorre presentare domanda di concessione dell’Assegno producendo idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, con un certificato su modello SS3 obbligatoriamente compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile). La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
(Vedere QUESTO articolo sul sito medisoc.it che nel tempo sostituirà questo blog)
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provochino una riduzione permanente di almeno i 2/3 di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini.
Quindi non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta e quindi esprime un giudizio. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
E’ possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazine di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico sul modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
E’ possibile promuovere un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concesso l’Assegno di Invalidità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELLASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni, dopo il quale è il lavoratore che deve produrre una ulteriore istanza di rinnovo, sempre con il supporto di un certificato medico (modello cartaceo SS3).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò provoca un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto corretto, sospendere la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio o invalidità civile, naturalmente se le infermità sono le stesse e se eventuali altre patologie non provochino, di per se, una riduzione di capacità lavorativa di oltre i 2/3. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce solo parzialmente al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno di Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Non è riversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione richieste dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Fonti:
http://www.inca.it/Servizi/010PensioniLavoratoriDipendenti/04Pensione.htm
www.handylex.org
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
http://www.inac-cia.it/inac/svl/documentiRead?doc_id=21333&tpl_id=0&tpl=1
http://www.inas.it/scheda.php?idscheda=268
Dott. Salvatore Nicolosi
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