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Legge 21 novembre 1988, n. 508.
“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1988, n. 277)
1. Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.
1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L’indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognamo di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. L’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l’interesato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. 6. L’indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
2. Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell’adeguamento automatico, per l’anno 1988, previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all’importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell’adeguamento automatico, per l’anno 1988, previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all’importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. 5. L’indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.
3. Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d’ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L’indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili. 4. Per gli anni successivi, l’adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell’importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d’ufficio ai sordomuti titolari dell’assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l’adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
5. Norme transitorie.
1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l’indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all’atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento.
3. I titolari dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all’80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.
5-bis. Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati.
1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 è aumentata del 45 per cento.(Questo articolo è stato aggiunto con l’art. 5, Legge 11 ottobre 1990, n. 289)
6. Abrogazioni.
1. E’ abrogato l’articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all’articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971
[La Corte costituzionale, con sentenza del 4-18 marzo 1992, n. 106, G. U. 25 marzo 1992, n. 13 – Serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, per la parte che riguarda l’abrogazione dell’assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289]
7. Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall’anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, all’uopo utilizzando l’apposito accantonamento “Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra”.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.