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Messaggio INPS 25 agosto 2010, n. 21724

Sordocecità – riconoscimento della fattispecie come disabilità specifica unica ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107”

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 107/2010 recante “Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche”, entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

La predetta legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta del Parlamento Europeo del 12 aprile 2004, sui diritti delle persone sordocieche.

Con il presente messaggio si diffondono il contenuto della norma e i primi provvedimenti che l’Istituto adotta in applicazione della stessa.

Definizione

Si definiscono sordociechi i soggetti disabili, ai quali siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni di cecità e sordità civili, secondo la legislazione attualmente vigente.

A tali soggetti è riconosciuta una prestazione, in forma unificata, che comprende le specifiche provvidenze economiche spettanti per le condizioni di cecità e di sordità, erogate dall’INPS.

Coloro che alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 107/2010 risultano già titolari di distinte pensioni e indennità per entrambe le condizioni di cecità e sordità, hanno diritto all’unificazione dei trattamenti in godimento, così come previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 107/2010.

Modalità di accertamento

La domanda di accertamento dello stato invalidante di sordocieco viene presentata all’INPS, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 1º luglio 2009 e dalla circolare INPS n. 131 del 28/12/2009, che contiene in dettaglio le modalità di attuazione delle norme contenute nel predetto articolo 20.

L’accertamento della minorazione è effettuato dalla Commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata da entrambi gli specialisti competenti per la cecità e la sordità.

La suddetta Commissione medica è inoltre integrata dal medico INPS come previsto dal citato articolo 20 della legge n. 102/2009 e dalla circolare INPS n. 131/2009.

All’accertamento si procede nel corso di un’unica visita e la validazione definitiva del verbale sanitario spetta alla competente Unità operativa Medico legale semplice o complessa.

Le modalità di accertamento sopra descritte si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della stessa legge 107/2009, ossia dal 14.7.2010 e in occasione delle revisioni programmate per i soggetti disabili già riconosciuti in entrambe le condizioni di cecità e sordità civile.

Sono in corso le opportune modifiche e implementazioni alla procedura telematica INVCIV2010 per consentire la presentazione in modalità on-line delle domande di accertamento dello stato invalidante dei soggetti affetti da sordocecità, analogamente a quanto previsto per tutte le altre tipologie di domande di prestazioni in materia di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, handicap e disabilità. Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio il rilascio di tale funzione.

Si fa riserva, altresì, di fornire ulteriori istruzioni, riguardo all’erogazione unificata delle distinte prestazioni spettanti ai soggetti riconosciuti sordociechi.
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