Sordità e legge 104/92

.

E’ di riscontro comune che al soggetto riconosciuto “sordo” ai sensi delle Leggi 381/1970, 508/1988 e 95/2006, non sempre viene riconosciuto lo status di soggetto con Handicap grave secondo le indicazione della legge 1/4/1992 (art. 3, comma 3).

In realtà la situazione italiana è stata caratterizzata da un andamento a “chiazza di leopardo” con evidenti disparità tra soggetti affetti da identiche menomazioni.

Sul sito dell’ENS è apparsa la notizia che, a seguito di un confronto tra il Presidente Nazionale dell”ENS,  Giuseppe Petrucci, con i vertici del Coordinamento Generale Medico Legale INPS e della Commissione Medica Superiore INPS, che ha avuto luogo il 13 ottobre 2011, è stata data una risposta positiva e, si spera, definitiva  alle legittime istanze di una porzione importante della popolazione affetta da un grave deficit sensoriale.

Pertanto il Presidente della Commissione Medica Superiore dell’INPS, Prof. Massimo Piccioni, ha inviato via email una nota a tutte le sedi territoriali INPS affinchè a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, sottoposti a visita e riconosciuti sordi (di cui alle Leggi 381/1970, 508/1988 e 95/2006), venga riconosciuta la situazione di soggetto con handicap grave (art. 3 comma 3) . Il Presidente della C. M. S. dell’ INPS inoltre esorta ad applicare l’esonero a visita diretta in occasione delle visite di verifica.

Una grande vittoria, ma raccomando di fare attenzione al fatto che il riconoscimento non è automatico. Occorre fare richiesta.

Ancora non è stata definita la procedura, ma probabilmente occorrerà presentare una nuova istanza.

Solo a maggior precisazione: quanto sopra è valido solo per i soggetti con “sordità prelinguale”, quindi convenzionelmente prima che abbiano compiuto i 12 anni. Ai soggetti che hanno subito un calo delle capacità uditive dopo il compimento del 12° anno di età lo status di handicap in condizione di gravità, secondo l’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, non verrà riconosciuto in automatico, ma secondo le usuali valutazioni medico-legali.

 

FONTE:  http://www.ens.it

AGGIORNAMENTO

Questo è il testo della email inviata:

Dott. Salvatore Nicolosi



6 Comments

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *