INVALIDITA’ CIVILE: la cecità

Guida domanda invalidità civile: la cecità

(aggiornato a gennaio 2023)

I soggetti che hanno una notevole riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici, anche economici:

residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)

Sono i cosiddetti ciechi parziali o “ventesimisti”; il requisito del residuo visivo non superiore ad 1/20 deve sussistere nell’occhio migliore e comunque con correzione di lenti, se possibile

Ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista”.

E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

  1. I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A”e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
  2. I ciechi parziali, nell’anno 2023, hanno diritto ad una pensione di Euro 313,91 per tredici mensilità, materialmente erogata dall’INPS; è necessario però che il reddito dell’anno 2022 non abbia superato la soglia di Euro 17.920,00;
  3. a questa va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2018 di € 10,33 (totale quindi € 292,88), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di €  6.676,80 se solo, ed € 14.005,42 se coniugato.
  4. la pensione per cieco parziale viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni;
  5. Al 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma ne prosegue l’erogazione;
  6. é incompatibile con la pensione sociale che quindi verrebbe eventualmente revocata.
  1. L’inps, nel 2023, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 217,64 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito (nel 2017 era 208,83, nel 2016 € 206,59, nel 2015: € 2013,15; nel 2014: € 200,04).
  2. L’indennità speciale per i ciechi parziali è erogabile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
  3. l’indennità speciale per ciechi parziali è inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
  4. L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
  5. Anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.

Cecità assoluta (totale)

I ciechi assoluti sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche le persone che hanno un residuo visivo praticamente insignificante, quindi, ad esempio, “motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi cm dagli occhi e  “percezione luce”

Sono considerati ciechi totali anche coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

  1. I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A”e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
  2. L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di Euro 339,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 313,91 se il “cieco” è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. E necessario però che il reddito dell’anno precedente non abbia superato la somma di Euro 17.920,00
  3. a questa va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2018 di € 10,33 (totale quindi rispettivamente € 315,89 ed € 292,88), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di €  6.676,80 se solo, ed € 14.005,42 se coniugato
  4. La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
  5. E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).
  1. In aggiunta l’INPS nel 2018 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 959,21 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.
  2. E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità.
  3. E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
  4. E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138

Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili da ==> QUI


I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore potranno invece essere valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992 , quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.

Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.

La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto prescritto da questa tabella che fa parte della tabella del DM 05/02/1992:

Terza parte: Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari

VISUS 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 MENO DI 1/20
9/10 a 8/10 0 2 3 5 7 10 15 20
7/10 a 6/10 2 3 5 7 10 15 20 30
5/10 a 4/10 3 5 7 10 15 20 30 40
3/10 5 7 10 15 20 30 40 60
2/10 7 10 15 20 30 40 60 70
1/10 10 15 20 30 40 60 70 80
1/20 15 20 30 40 60 70 80 100
MENO DI 1/20 20 30 40 60 70 80 100 100

La percentuale di invalidità per i deficit visivi si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.

Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono anche ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:

RESIDUO VISIVO   VALUTAZIONE
1/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
2/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
3/50 ==> è migliore di 1/20
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 70% circa
4/50 ==> è migliore di 3/50
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 60% circa

Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:

Conta dita a 50 cm

Conta dita a 40 cm

Conta dita a 30 cm

Conta dita a 20 cm

Conta dita a 10 cm

CIECO PARZIALE

Motu mano

ombra e luce

visus spento

CIECO ASSOLUTO

Naturalmente nella tabella esistono altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:

cod.

APPARATO VISIVO

min.

max.

fisso

5001 ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA 0 0 30
5002 ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA 31 40 0
5003 CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE 0 0 5
5004 CECITÀ BINOCULARE 0 0 100
5005 CECITÀ MONOCULARE 0 0 30
5006 CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 81 90 0
5007 CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° 71 80 0
5008 CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIOCONTROLATERALE INF. 1/20 91 100 0
5009 CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI 0 0 5
5010 DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA 0 0 25
5011 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO 0 0 5
5012 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO 0 0 20
5013 DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE 0 0 10
5014 DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA 1 10 0
5015 EMIANOPSIA BINASALE 0 0 20
5016 EMIANOPSIA BITEMPORALE 0 0 60
5017 EMIANOPSIA INFERIORE 0 0 41
5018 EMIANOPSIA NASALE 0 0 10
5019 EMIANOPSIA OMONIMA 0 0 40
5020 EMIANOPSIA SUPERIORE 0 0 10
5021 EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE 0 0 20
5022 EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE 0 0 60
5023 MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 0 0 10
5024 QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE 0 0 10
5025 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO 0 0 10
5026 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI 31 40 0
5027 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO 0 0 15
5028 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI 0 0 80
5031 PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) 0 0 0
5101 COLOBOMA 0 0 5
5102 CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA 0 0 5
5103 DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE 0 0 5
5104 ECTROPION PALPEBRALE 0 0 8
5105 ENTROPION PALPEBRALE 1 10 0
5106 GLAUCOMA ACQUISITO 11 20 0
5107 GLAUCOMA CONGENITO 0 0 10
5108 OCCHIO SECCO 1 10 0
5109 PARALISI DEL M. ORBICOLARE 1 10 0
8005 EPIFORA 1 10 0

Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare” è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.

TABELLA RIASSUNTIVA

Sintesi della legge 138/2001 DM Sanità 05/02/1992
DEFINIZIONE Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B)
Cieco Totale Spento, Ombra e luce, Motu manu < 3 % CAMPO RESIDUO Codice %
Cieco Parziale ≤1/20 cc o conta dita < 10 % <10° M 5027 15
Ipovedente Grave ≤1/10 cc < 30 % <10° B 5028 80
Ipovedente Medio-grave ≤ 2/10 cc < 50 % 10-30° M 5025 10
Ipovedente Lieve ≤ 3/10 cc < 60 % 10-30° B 5026 31-40

 

Dott. Salvatore Nicolosi


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