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INAIL: possibile aggravamento di malattia professionale oltre il 15° anno a patto che …

In caso di malattia professionale (quindi INAIL), il termine oltre il quale non è più possibile richiedere ulteriori aggravamenti è stabilito in 15 anni dalla costituzione della rendita.

La Corte Costituzionale, con sentenza 46/2010, e la  Corte di Cassazione, con 3 sentenze “fotocopia” del marzo 2011, hanno stabilito che ciò non è sempre vero, ma devono ricorrere precise condizioni.

Infatti, se l’esposizione alla sostanza o alla lavorazione morbigena perdura oltre il 15° anno, l’eventuale aggravamento della patologia tecnopatica si può configurare come una richiesta per una “nuova” malattia professionale, che, casualmente, coincide con la precedente.

In questo caso però anche l’iter amministrativo deve essere adeguatamente adattato.

L’istanza pertanto deve essere presentata NON come revisione, ma come domanda ex novo per ulteriore malattia professionale .

Peraltro, istanze già presentate come revisioni e riggettate, possono essere nuovamente ripresentate, ma con le modalità sopra precisate.

Copia delle sentenze sono raggiungibili dal menù “INAIL”  e quindi dalla pagina “INAIL – sentenze e giurisprudenza” oppure dai link sottostanti.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 46/2010

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5548/2011

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5549/2011

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5550/2011

Qualche ulteriore “mini-notizia” su richiesta di aggravamento del danno riconosciuto per infortunio o malattia professionale può essere visionata nella pagina della “bussola” dedicata all’INAIL, raggiungibile da QUESTO link


AGGIORNAMENTO DEL 4/02/2014

Con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, l’INAIL, prendendo atto della sentenza 46/2010 della Corte Costituzionale, precisa le procedure e le condizioni per accedere ad un aggravamento di malattia professionale oltre il quindicennio dalla data di costituzione della rendita,

Da QUI il testo della circolare INAIL  n. 5 del 21 gennaio 2014


Saluti

Dott. Salvatore Nicolosi
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