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Le prestazioni fornite dall’INAIL sono molteplici e trovano il loro fondamento nella tutela del lavoratore che ha subito un infortunio in occasione di lavoro o che abbia contratto una malattia professionale.

Tali prestazioni, che vengono garantite anche se il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i contributi assicurativi, vengono erogate anche se il lavoratore ha una colpa nel verificarsi dell’infortunio o nell’insorgenza della malattia professionale; vengono esclusi solo i casi di dolo o simulazione.

Le prestazioni garantite sono:


prestazioni sanitarie


indennità temporanea:


rendita per inabilità permanente;

è valida per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate prima della stessa data.


indennizzo in capitale del danno biologico:


rendita per i danni superiori al 15%:


assegno per assistenza personale continuativa:

DA QUI


rendita ai superstiti:

DA QUI


assegno funerario:

E’ un assegno erogato una volta soltanto se viene riconosciuta la causa lavorativa del decesso; spetta primariamente al coniuge, ma in sua mancanza ai figli e comunque, in mancanza di superstiti, spetta a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

A partire dal giorno 1 gennaio 2019 consiste in € 10.000

L’importo viene stabilito annualmente con apposito Decreto Ministeriale.


assegno di incollocabilità:

spetta agli invalidi per lavoro dichiarati “inidonei” e quindi “non collocabili”, purchè:

  • con inabilità non inferiore al 33% per eventi avvenuti fino al 31/12/2006 (valutazione secondo le indicazioni tabellari del TU)
  • con inabilità non inferiore al 20% per eventi avvenuti a partire dall’1 gennaio 2007 (valutazione secondo la tabella del danno biologico del D. Leg. 38/2000)

L’entità dell’assegno è rivalutata annualmente con Decreto ministeriale e viene corrisposto fino al compimento del 25° anno di età.


  • rendita di passagio per ammalati di silicosi o asbestosi:

spetta in aggiunta alle altre prestazioni, ai soggetti riconosciuti affetti da silicosi o asbestosi; non vi è un limite di percentuale minimo per accedere alla prestazione, ma il limite massimo dell80%; il requisito per la concessione è che il lavoratore abbia abbandonato volontariamente, per ragioni di salute, la lavorazione che gli ha provocato la malattia; viene corrisposta per 1 anno, anche se il lavoratore ha trovato un’altro lavoro; comunque la somma di nuova retribuzione, eventuale rendita e rendita di passaggio non può superare il livello di retribuzione percepito prima dell’abbandono del lavoro; viene calcolata prndendo come base i2/3 della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni di occupazione nella lavorazione morbigena.

  • assegno speciale continuativo mensile:

spetta ai superstiti se il lavoratore in vita era titolare di rendita in misura superiore o uguale al 65% e se il decesso è avvenuto per cause diverse dalla malattia professionale; spetta al coniuge nella misura del 50% fino alla sua morte o a nuovo matrimonio, anche se divorziato o separato; ai figli ed equiparati spetta nella misura del 20%  se non percepiscono reddito e hanno fino a 18 anni, fino a 21 anni se studenti di scuola secondaria o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari; per un eventuale figlio inabile la quota spetta senza alcun limite di età nella misura del 50%; se i figli sono orfani di entrambi  i genitori spetta nella misura del 40%; spetta però solo se i superstiti non sono titolari di reddito per importi superiori all’assegno; se percepisce un reddito inferiore, questo viene integrato fino a raggiungere la misura dell’assegno; la domanda deve esser epresentata entro 180 giorni dal decesso, a pena di nullità della domanda.

  • integrazione alla rendita:

in caso di ricaduta, per tutto il perodo delle cure e fino a quando il lavoratore titolare di rendita non può lavorare, l’INAIL integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta; spetta anche se il lavoratore è in stato di disoccupazione.

  • prestazioni integrative:

sono prestazioni accessorie, di tipo per lo più assistenziale e di norma rivolte ai grandi invalidi.

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